C.M. 5 febbraio 1986, n. 42, prot.
n. 834
Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n.
419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado
La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale
"espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si
realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto
dal D.P.R. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire nella
ricerca di innovazioni metodologico-didattiche (art. 2) e in
progettazioni più complesse, che investono ordinamenti e strutture
(art. 3).
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla
procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte
di sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R n. 419 del
31 maggio 1974, per i vari ordini e gradi di scuola.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
- La presente circolare ha validità a tempo indeterminato, fatte salve
eventuali successive modificazioni ed integrazioni da impartire entro il
15 settembre 1986 per l'a.s. 1987-1988 ed entro il 30 aprile di ciascun
anno a partire dall'a.s. 1988-1989 e per gli anni successivi.
- Limitatamente all'a.s. 1986-1987 le proposte dovranno essere inviate
entro il 10 marzo 1986.
- Gli IRRSAE invieranno il proprio motivato parere entro il 10 aprile
1986 successivo.
- A partire dall'a.s. 1987-1988 e per gli anni successivi, le proposte
dovranno essere presentate entro il 15 ottobre, mentre gli IRRSAE
invieranno il proprio motivato parere entro il 30 novembre.
Sperimentazione metodologico-didattica (art. 2 D.P.R. 419/1974)
Si ritiene opportuno riportare integralmente quanto già detto nella
circolare n. 27 del 25 gennaio 1977.
L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche
di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti,
incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione
formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede
l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione
scolastica;
b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un
intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe
queste condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive
autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta
sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel
piano di studi da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di
interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi, occorre, invece, l'autorizzazione del
collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di
classe e il Consiglio di istituto delibera, con la debita motivazione,
approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque
dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.
(Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di
sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6, comma 1, del D.P.R. n.
419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la osservanza
delle norme in essi contenute).
I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente
convocati dai direttori o dai presidi, perché esprimano il parere
previsto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già
riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al Consiglio di
interclasse o di classe, per le rispettive competenze, non potranno non
contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le
innovazioni metodologico-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.
Sperimentazione di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 419/1974)
L'art. 3 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche
ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla
didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nelle
strutture.
Relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado, si considerano
sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni
parziali), quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle
discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.
Si considerano invece sperimentazioni di strutture (cosiddette
sperimentazioni "globali") quelle che oltre a incidere
sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si
conseguono titoli non corrispondenti a quelli con i quali terminano i
corsi ordinari funzionanti nell'istituto, e/o prevedono curricoli
"flessibili" con corsi opzionali (esempio biennio unitario
sperimentale) ovvero introducono nei piani di studio innovazioni tali da
variare sostanzialmente i curricoli originari.
Presentazione delle richieste
L'innovazione didattica e, in particolare, la sperimentazione di nuovi
ordinamenti e strutture richiedono collegamenti socio-culturali, risorse
strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che
consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.
Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro
di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto dell'avvio della
sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:
a) docenti in possesso di una adeguata preparazione;
b) disporre di locali e attrezzature necessarie.
Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere,
altresì, considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari
ordini di scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione
agli allievi e alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei
progetti.
Sulla base di tali esigenze e per consentire ai competenti IRRSAE un
approfondito esame dei progetti, i presidi e i direttori didattici
invieranno entro il 15 ottobre di ogni anno le richieste di
sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico, agli IRRSAE,
ai Provveditori agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati
competenti, nonché all'Ufficio studi e programmazione di questo
Ministero.
Tali proposte riguarderanno:
1) nuovi progetti;
2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
5) prosecuzione con modifiche;
6) prosecuzione senza modifiche.
Le proposte dovranno essere corredate:
- dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3
del D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo
(copia integrale);
- dalla relazione del preside o del direttore didattico sul progetto
presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con
la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni
sua parte.
È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le
scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi
richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente
circolare.
Si ribadisce la necessità che vengano tempestivamente trasmesse le
relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati
conseguiti, ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale
valutazione delle esperienze in atto.
Inoltre, anche per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi
(punti 3 e 5) dovranno essere indicati:
- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito
raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare:
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.
Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola,
che prevedano modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione
dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate
all'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.
Gli IRRSAE invieranno entro il 30 novembre alle Direzioni generali o
agli Ispettorati o Servizio competenti ed all'Ufficio studi e
programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto
dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419/1974.
Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai
suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale,
il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali,
esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un
piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche
sperimentali e non sperimentali.
Scuola materna ed elementare
Non si ravvisa l'opportunità di fornire ulteriori particolari
indicazioni circa i contenuti specifici dei progetti di sperimentazione
da proporre.
È stata rilevata una diffusa tendenza ad identificare iniziative di
innovazione metodologico-didattica con iniziative di sperimentazione
che, pur dimostrando in molti casi una corretta disponibilità alla
ricerca, non costituiscono tuttavia vere e proprie ipotesi di modifica -
scientificamente impostata e controllata - di ordinamenti e strutture.
Le proposte, quindi, debbono presentarsi come autentiche innovazioni,
non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 2 del D.P.R.
419/1974, dell'art. 1 della Legge 820/1971, dell'articolo 2 della Legge
517/1977, dell'art. 14, comma 6, della Legge 270/1982.
I progetti dovranno anche indicare con precisione le eventuali risorse
umane necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della
scuola, fornendo circostanziate motivazioni in merito alla richiesta e,
nel caso, alla scelta di particolare personale.
Per quanto riguarda eventuali contributi, la richiesta dovrà essere
presentata con piano articolato, corredato da dettagliate motivazioni
circa "l'effettiva" necessità delle spese.
Scuola secondaria di primo grado
Confermando quanto già precisato nella circolare n. 17 del 15 gennaio
1985 si ribadisce che la sperimentazione innovativa di ordinamenti e di
strutture nella scuola media deve, naturalmente, tener conto di un
quadro normativo di riferimento che ha avuto, anche di recente,
ulteriori sviluppi, secondo quella linea di intervento - tracciata dalle
leggi di riforma del 1977 - intesa a migliorare la qualità del servizio
scolastico finalizzandolo "alla promozione umana e culturale"
di chi usufruisce del servizio medesimo (cfr. "Premessa
generale" ai programmi di insegnamento del 1979).
Le proposte innovative delle singole scuole debbono, pertanto, tenere
preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli
interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si
segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:
a) un'applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento del
1979 e, in particolare l'esame delle opportunità innovative contenute
nella parte terza della "Premessa generale" di tali programmi
(vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla
"organizzazione flessibile ed articolata delle attività
didattiche");
b) l'utilizzazione, qualora vi sia stata richiesta da parte delle
famiglie, dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella
prospettiva di una programmazione educativa e didattica che sfrutti
appieno le opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il
modello consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti
disciplinari, compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua
straniera sia attraverso la possibile competenza del docente di lingua
straniera assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio"
di docenti di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;
c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle
"attività integrative ed iniziative di sostegno previste dall'art.
7 della Legge 517/1977", anche alla luce delle indicazioni al
riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla
stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del
1979 (paragrafo 4 della III parte);
d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983
trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito di piani di intervento
educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti
delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare
anche l'introduzione di una seconda lingua straniera.
Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative
di ordinamenti e di strutture sono invitate a presentare la richiesta di
prosecuzione o di rinnovo, con modifiche o non del progetto, entro i
termini e le modalità richieste.
Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente
circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture
proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover
suggerire particolari temi o ipotesi sperimentali.
Ci si limita pertanto a raccomandare che le proposte riguardino le
possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi
presentati dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali
non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi offerti dall'attuale
ordinamento.
Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di autentica
innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già presenti
nell'ordinamento.
Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in
quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti
prosecuzioni o rinnovi con modifiche o non, ad una precisa indicazione
delle risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti
nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle
cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive
rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con
classi a tempo prolungato.
Scuola secondaria di secondo grado
Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si
terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella
prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in
discussione al Parlamento, nonché di quelli che prevedono la
realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con
esperienze di lavoro.
Oltre a soddisfare tutte le condizioni indicate in premessa, i progetti
potranno essere autorizzati previa puntuale valutazione di una delle
seguenti circostanze:
a) siano utilizzati docenti in servizio presso lo stesso istituto, ivi
compresi quelli eventualmente comandati, fatti salvi gli insegnamenti
non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo e necessari
all'attuazione del progetto;
b) sussista un numero di domande di frequenza tale da comportare
comunque l'attivazione nell'istituto di una classe non sperimentale. Si
fa presente inoltre che le opzioni da attivare nell'ambito del biennio
debbono prevedere non meno di 10 allievi per ogni opzione; gli indirizzi
debbono essere attivati per un numero di allievi non inferiore a 15.
Le proposte relative alla sperimentazione che interessa la scuola
secondaria superiore, dovranno contenere i piani di studio per l'intero
ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio, nel caso di
biennio più triennio, il progetto dovrà contenere il piano di studi di
entrambi i cicli) (vedi allegato A).
Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano
In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 10 febbraio
1983, n. 89, i presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in
provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei
termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia
nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza
scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza
scolastica.
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