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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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C.M. 5 febbraio 1986, n. 42, prot. n. 834

Attività di sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado

La sperimentazione, definita dal legislatore delegato quale "espressione dell'autonomia didattica dei docenti", si realizza sostanzialmente, avuto riguardo al supporto legislativo posto dal D.P.R. 419, in due diverse forme ed articolazioni, vale a dire nella ricerca di innovazioni metodologico-didattiche (art. 2) e in progettazioni più complesse, che investono ordinamenti e strutture (art. 3).
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare, a norma dell'art. 3 del D.P.R n. 419 del 31 maggio 1974, per i vari ordini e gradi di scuola.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
- La presente circolare ha validità a tempo indeterminato, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni da impartire entro il 15 settembre 1986 per l'a.s. 1987-1988 ed entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dall'a.s. 1988-1989 e per gli anni successivi.
- Limitatamente all'a.s. 1986-1987 le proposte dovranno essere inviate entro il 10 marzo 1986.
- Gli IRRSAE invieranno il proprio motivato parere entro il 10 aprile 1986 successivo.
- A partire dall'a.s. 1987-1988 e per gli anni successivi, le proposte dovranno essere presentate entro il 15 ottobre, mentre gli IRRSAE invieranno il proprio motivato parere entro il 30 novembre.
Sperimentazione metodologico-didattica (art. 2 D.P.R. 419/1974)
Si ritiene opportuno riportare integralmente quanto già detto nella circolare n. 27 del 25 gennaio 1977.
L'art. 2 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche di innovazioni che, lasciando inalterati strutture e ordinamenti, incidono soltanto sulla metodologia e sulla didattica della funzione formativa affidata ai docenti.
Per tale tipo di sperimentazione si possono dare due ipotesi:
a) quella che non coinvolge più di un insegnante e non richiede l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'Amministrazione scolastica;
b) quella che, viceversa, coinvolge più insegnanti o richiede un intervento straordinario di spesa o, a maggior ragione, implica entrambe queste condizioni.
Per la prima delle due ipotesi, pur non essendo richieste preventive autorizzazioni o approvazioni, è tuttavia auspicabile che si parta sempre dal necessario coordinamento con i vari insegnamenti compresi nel piano di studi da realizzare nell'ambito del Consiglio di classe o di interclasse, in forme, peraltro, non episodiche.
Nella seconda delle ipotesi, occorre, invece, l'autorizzazione del collegio dei docenti, il quale, sentito il Consiglio di interclasse o di classe e il Consiglio di istituto delibera, con la debita motivazione, approvando o respingendo le proposte di sperimentazione, che comunque dovranno armonizzarsi con la programmazione complessiva.
(Per le modalità e le competenze relative a questo tipo di sperimentazione si richiamano gli articoli 2 e 6, comma 1, del D.P.R. n. 419 e gli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 416 e si raccomanda la osservanza delle norme in essi contenute).
I Consigli di circolo o di istituto devono essere espressamente convocati dai direttori o dai presidi, perché esprimano il parere previsto; così pure il collegio dei docenti, qualora non debba già riunirsi per deliberare su altri argomenti.
Le proposte, da presentarsi al collegio dei docenti o al Consiglio di interclasse o di classe, per le rispettive competenze, non potranno non contenere:
1) la particolareggiata indicazione delle finalità cui tendono le innovazioni metodologico-didattiche proposte;
2) i criteri metodologico-didattici che si intendono seguire;
3) i mezzi da impiegare;
4) tempi e modi delle verifiche parziali e della verifica finale.
Sperimentazione di ordinamenti e strutture (art. 3 D.P.R. 419/1974)
L'art. 3 del decreto delegato n. 419 prevede la possibilità di ricerche ed innovazioni che, oltre ad incidere sulla metodologia e sulla didattica, consentano di introdurre modifiche nell'ordinamento e nelle strutture.
Relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado, si considerano sperimentazioni di solo ordinamento (cosiddette sperimentazioni parziali), quelle che prevedono variazioni ai piani di studio nelle discipline, nei relativi orari e programmi di insegnamento.
Si considerano invece sperimentazioni di strutture (cosiddette sperimentazioni "globali") quelle che oltre a incidere sull'ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si conseguono titoli non corrispondenti a quelli con i quali terminano i corsi ordinari funzionanti nell'istituto, e/o prevedono curricoli "flessibili" con corsi opzionali (esempio biennio unitario sperimentale) ovvero introducono nei piani di studio innovazioni tali da variare sostanzialmente i curricoli originari.

Presentazione delle richieste
L'innovazione didattica e, in particolare, la sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture richiedono collegamenti socio-culturali, risorse strumentali, organizzazione appropriata del servizio scolastico che consentano un corretto avvio dei progetti sperimentali.
Per passare dall'ipotesi sperimentale alla sua attuazione in un quadro di certezza operativa occorre, quindi, che all'atto dell'avvio della sperimentazione stessa sussistano le seguenti condizioni:
a) docenti in possesso di una adeguata preparazione;
b) disporre di locali e attrezzature necessarie.
Nella programmazione dell'attività sperimentale dovrà essere, altresì, considerata l'opportunità di offrire, a seconda dei vari ordini di scuola, all'atto delle iscrizioni, una esauriente informazione agli allievi e alle loro famiglie sulle finalità e sugli obiettivi dei progetti.
Sulla base di tali esigenze e per consentire ai competenti IRRSAE un approfondito esame dei progetti, i presidi e i direttori didattici invieranno entro il 15 ottobre di ogni anno le richieste di sperimentazione da attuare nel successivo anno scolastico, agli IRRSAE, ai Provveditori agli studi, alle Direzioni generali o Ispettorati competenti, nonché all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero.
Tali proposte riguarderanno:
1) nuovi progetti;
2) progetti di nuovi indirizzi sperimentali;
3) rinnovo con modifiche di progetti in atto;
4) rinnovo senza modifiche di progetti in atto;
5) prosecuzione con modifiche;
6) prosecuzione senza modifiche.
Le proposte dovranno essere corredate:
- dalla documentazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 3 del D.P.R. 419/1974;
- dalla delibera del Collegio dei docenti (copia integrale);
- dalla delibera del Consiglio di istituto o del Consiglio di circolo (copia integrale);
- dalla relazione del preside o del direttore didattico sul progetto presentato;
- dalla unita scheda di rilevazione, predisposta in collaborazione con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, compilata in ogni sua parte.
È evidente che tale scheda non è sostitutiva del progetto che le scuole dovranno, comunque, presentare completo di tutti gli elementi richiesti sia dall'art. 3 del D.P.R. 419/1974 che dalla presente circolare.
Si ribadisce la necessità che vengano tempestivamente trasmesse le relazioni finali, le verifiche (sia in itinere che finali), i risultati conseguiti, ed ogni altro elemento idoneo a fornire una puntuale valutazione delle esperienze in atto.
Inoltre, anche per quanto riguarda i progetti che comportano rinnovi (punti 3 e 5) dovranno essere indicati:
- le motivazioni scientifico-didattiche;
- la descrizione analitica delle variazioni proposte con esplicito raffronto tra il piano di studi in atto e quello che si intende attuare:
- gli anni di corso cui si riferiscono le modifiche stesse.
Le proposte di sperimentazione, relative a tutti gli ordini di scuola, che prevedano modifiche dei vigenti programmi ed orari di lezione dell'insegnamento di Educazione fisica, dovranno essere inviate all'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva.
Gli IRRSAE invieranno entro il 30 novembre alle Direzioni generali o agli Ispettorati o Servizio competenti ed all'Ufficio studi e programmazione di questo Ministero il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 419/1974.
Entro la data medesima i Provveditorati agli studi invieranno ai suddetti Uffici centrali il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, a norma del punto a) dell'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si pronuncerà sull'attivazione degli indirizzi sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche sperimentali e non sperimentali.

Scuola materna ed elementare
Non si ravvisa l'opportunità di fornire ulteriori particolari indicazioni circa i contenuti specifici dei progetti di sperimentazione da proporre.
È stata rilevata una diffusa tendenza ad identificare iniziative di innovazione metodologico-didattica con iniziative di sperimentazione che, pur dimostrando in molti casi una corretta disponibilità alla ricerca, non costituiscono tuttavia vere e proprie ipotesi di modifica - scientificamente impostata e controllata - di ordinamenti e strutture.
Le proposte, quindi, debbono presentarsi come autentiche innovazioni, non attuabili nell'ambito delle previsioni dell'art. 2 del D.P.R. 419/1974, dell'art. 1 della Legge 820/1971, dell'articolo 2 della Legge 517/1977, dell'art. 14, comma 6, della Legge 270/1982.
I progetti dovranno anche indicare con precisione le eventuali risorse umane necessarie, in aggiunta a quelle presenti nell'organico della scuola, fornendo circostanziate motivazioni in merito alla richiesta e, nel caso, alla scelta di particolare personale.
Per quanto riguarda eventuali contributi, la richiesta dovrà essere presentata con piano articolato, corredato da dettagliate motivazioni circa "l'effettiva" necessità delle spese.

Scuola secondaria di primo grado
Confermando quanto già precisato nella circolare n. 17 del 15 gennaio 1985 si ribadisce che la sperimentazione innovativa di ordinamenti e di strutture nella scuola media deve, naturalmente, tener conto di un quadro normativo di riferimento che ha avuto, anche di recente, ulteriori sviluppi, secondo quella linea di intervento - tracciata dalle leggi di riforma del 1977 - intesa a migliorare la qualità del servizio scolastico finalizzandolo "alla promozione umana e culturale" di chi usufruisce del servizio medesimo (cfr. "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979).
Le proposte innovative delle singole scuole debbono, pertanto, tenere preliminarmente conto dei notevoli spazi di arricchimento degli interventi educativo-didattici consentiti dall'ordinamento in vigore. Si segnalano, a tal fine, le possibilità offerte da:
a) un'applicazione convinta e meditata dei programmi di insegnamento del 1979 e, in particolare l'esame delle opportunità innovative contenute nella parte terza della "Premessa generale" di tali programmi (vedasi, ad esempio, parte finale del paragrafo 3 sulla "organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche");
b) l'utilizzazione, qualora vi sia stata richiesta da parte delle famiglie, dell'ordinamento delle classi a tempo prolungato, nella prospettiva di una programmazione educativa e didattica che sfrutti appieno le opportunità offerte dalla flessibilità del modello. Il modello consente, ad esempio, il potenziamento degli ambiti disciplinari, compreso, quindi, l'insegnamento di una seconda lingua straniera sia attraverso la possibile competenza del docente di lingua straniera assegnato alla classe, sia attraverso uno "scambio" di docenti di lingue diverse, in talune ore, di classi diverse;
c) una rinnovata riflessione sulle opportunità offerte dalle "attività integrative ed iniziative di sostegno previste dall'art. 7 della Legge 517/1977", anche alla luce delle indicazioni al riguardo fornite dalla circolare ministeriale n. 206 del 1979 e dalla stessa "Premessa generale" ai programmi di insegnamento del 1979 (paragrafo 4 della III parte);
d) un esame delle indicazioni fornite dall'O.M. del 10 novembre 1983 trasmessa con C.M. pari data n. 309, a proposito di piani di intervento educativo-didattico attuabili attraverso l'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive; tali piani possono riguardare anche l'introduzione di una seconda lingua straniera.
Le scuole medie già autorizzate ad attuare sperimentazioni innovative di ordinamenti e di strutture sono invitate a presentare la richiesta di prosecuzione o di rinnovo, con modifiche o non del progetto, entro i termini e le modalità richieste.
Per il carattere stesso della sperimentazione regolata dalla presente circolare, relativa ai piani innovativi di ordinamenti e di strutture proposti principalmente dai collegi dei docenti, non si ritiene di dover suggerire particolari temi o ipotesi sperimentali.
Ci si limita pertanto a raccomandare che le proposte riguardino le possibili, diverse modalità di affrontare e risolvere problemi presentati dalla diversità delle situazioni socio-culturali-ambientali non risolvibili, come sopra detto, con i mezzi offerti dall'attuale ordinamento.
Le proposte dovranno presentare, quindi, carattere di autentica innovazione nei riguardi di tutte le possibili risorse già presenti nell'ordinamento.
Particolare evidenza dovrà essere data, nei singoli progetti, sia in quelli presentati per la prima volta, sia in quelli riguardanti prosecuzioni o rinnovi con modifiche o non, ad una precisa indicazione delle risorse personali aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell'organico della scuola, anche con l'indicazione del numero delle cattedre o del numero delle ore delle varie discipline aggiuntive rispetto alla dotazione organica della scuola, compresa quella con classi a tempo prolungato.

Scuola secondaria di secondo grado
Si conferma che nella valutazione dei progetti di sperimentazione si terrà conto in via prioritaria di quelli che si collocano nella prospettiva delle linee fissate nel disegno di Legge di riforma in discussione al Parlamento, nonché di quelli che prevedono la realizzazione di forme di integrazione delle attività scolastiche con esperienze di lavoro.
Oltre a soddisfare tutte le condizioni indicate in premessa, i progetti potranno essere autorizzati previa puntuale valutazione di una delle seguenti circostanze:
a) siano utilizzati docenti in servizio presso lo stesso istituto, ivi compresi quelli eventualmente comandati, fatti salvi gli insegnamenti non previsti dall'ordinamento dell'istituto medesimo e necessari all'attuazione del progetto;
b) sussista un numero di domande di frequenza tale da comportare comunque l'attivazione nell'istituto di una classe non sperimentale. Si fa presente inoltre che le opzioni da attivare nell'ambito del biennio debbono prevedere non meno di 10 allievi per ogni opzione; gli indirizzi debbono essere attivati per un numero di allievi non inferiore a 15.
Le proposte relative alla sperimentazione che interessa la scuola secondaria superiore, dovranno contenere i piani di studio per l'intero ciclo considerato dall'ipotesi sperimentale (ad esempio, nel caso di biennio più triennio, il progetto dovrà contenere il piano di studi di entrambi i cicli) (vedi allegato A).
Istruzioni particolari per la provincia di Bolzano
In applicazione delle norme previste dall'art. 27 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, i presidi delle istituzioni scolastiche ubicate in provincia di Bolzano invieranno le proposte di sperimentazione, nei termini e secondo le modalità già indicate, alla locale Provincia nonché, per le scuole in lingua italiana, alla Sovrintendenza scolastica e, per le scuole in lingua tedesca, all'Intendenza scolastica.


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