C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2
Valutazione dell'insegnamento dell'Educazione fisica
Pervengono numerosi quesiti in merito ai criteri da adottare
relativamente alla valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica,
con particolare riferimento ai programmi sperimentali del biennio e del
triennio della suola secondaria superiore di cui al D.I 9 marzo 1994.
Perplessità sono sorte, infatti, in quanto, come è noto, per ciò che
concerne l'anzidetta disciplina nel quadro orario settimanale di cui al
decreto citato viene indicata una prova pratica ed una orale.
Ciò ha provocato disorientamento tra i capi di istituto e i docenti
interessati che hanno interpretato in senso letterale e prescrittivo
detta indicazione, con la conseguenza che sono state impartite
istruzioni da parte dei presidi ai docenti della disciplina di procedere
alle valutazioni mediante l'espressione di due voti, di cui uno per le
prove pratiche e l'altro per quelle orali.
Tale interpretazione non appare corretta, in quanto non tiene nel dovuto
conto il quadro complessivo dei nuovi programmi allegato allo stesso
decreto interministeriale, in particolare per quanto attiene alle
indicazioni ivi contenute relativamente alle finalità dell'educazione
fisica, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della stessa
disciplina.
Tanto meno tiene conto del paragrafo riguardante specificamente le
"verifiche" nel quale all'ultimo comma è detto testualmente:
"il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle
attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni
ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di
qualità e funzioni diverse".
Da ciò si evince che la scelta delle prove, ai fini della valutazione
stessa è lasciata alla discrezionalità del docente, la quale potrà
utilmente esplicarsi in relazione, alla concreta situazione degli alunni
e alla valorizzazione peculiare di uno o di altro aspetto dei contenuti
dei nuovi programmi.
Non vi è alcun dubbio a questo proposito che, ove il docente sia in
presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo,
perché esonerati.
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