C.M. 8 aprile 1983, n. 93
Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale
degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'INAIL -
Art. 16, commi 4 e 5 - della Legge 10 maggio 1982, n. 251
Questo Ministero, con C.M. n. 15, prot. n. 2069/25/FL, del 15 gennaio
1983, ha diramato il fonogramma della Direzione Generale dell'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro n. 500/A/I
del 22 dicembre 1982, riguardante l'obbligo dell'indicazione del numero
di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da
inviare alle sedi provinciali dell'INAIL.
Poiché a norma dell'art. 4, n. 5, del T.U. concernente l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tra i
soggetti compresi nella predetta assicurazione rientrano anche gli
alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado che
attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o che svolgano
esercitazioni di lavoro, sono stati qui rivolti quesiti al fine di
conoscere se nell'ipotesi in cui l'infortunato sia un alunno minorenne
sprovvisto del numero di codice fiscale sia consentito omettere
l'indicazione di tale numero nella menzionata denuncia di infortunio.
Sulla questione lo scrivente ha interpellato la citata Direzione
Generale dell'INAIL, la quale, con l'unito foglio n. 5.0.0./A/I del 21
marzo 1983, ha fornito i necessari chiarimenti in merito.
Si pregano le SS.VV. di riprodurre la presente ed il citato foglio
dell'INAIL e di trasmetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti.
In riferimento alla questione prospettata con la nota a margine -
premesso che il codice fiscale è attribuito a tutti i cittadini
indipendentemente dall'età e quindi anche i minori che ne facciano
richiesta - si fa presente che, comunque, l'omessa indicazione di detto
codice sulle denunce di infortunio relative agli studenti non da luogo
all'applicazione della sanzione prevista dalla legge in oggetto.
Essendo infatti la norma in parola riferita chiaramente ai datori di
lavoro e mancando tale configurazione giuridica nei riguardi degli
istituti di istruzione tenuti alla denuncia degli eventi occorsi agli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado, si è ritenuto che, ferma
restando l'opportunità che il codice fiscale venga indicato per i fini
procedurali ed organizzativi dell'istituto scrivente, non sia da
attribuire ai predetti istituti l'obbligo di che trattasi con
l'applicazione della conseguente previsione sanzionatoria.
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