C.M. 18 marzo 1994, n. 97
Piano ispettivo; sperimentazione ed avviamento alla
pratica sportiva
Questo Ministero, Ispettorato educazione fisica, ha assecondato da
anni - come è noto alle SS.LL. - iniziative di sperimentazione ex art.
3 D.P.R. n. 419/1974 aventi ad oggetto sia i contenuti specifici
dell'educazione fisica sia più ampi progetti di carattere
interdisciplinare.
È di tutta evidenza che l'evoluzione e l'esito di dette sperimentazioni
possono essere positivamente influenzati da un'adeguata assistenza da
parte degli ispettori tecnici del settore in grado di assicurare, per
l'esperienza acquisita, ogni più utile suggerimento in ordine alla
metodologia e agli itinerari didattici che ne costituiscono l'oggetto.
In tal senso si pregano le SS.LL., previe le eventuali occorrenti intese
nell'ambito delle rispettive competenze, di voler considerare, nella
predisposizione del piano ispettivo, l'opportunità di utilizzare
preferibilmente ispettori della disciplina, perché possano apportare la
necessaria opera di assistenza e consulenza alle sperimentazioni in
corso e ove occorra riferire sulle stesse, ai fini della necessaria
valutazione anche in vista della loro prosecuzione.
A tale riguardo si unisce l'elenco dei progetti sperimentali sin qui
autorizzati.
Con l'occasione si richiama anche l'attenzione delle SS.LL. su quanto in
più circostanze rappresentato nelle annuali circolari concernenti la
pratica sportiva scolastica in ordine alla esigenza di disporre
sistematiche verifiche sulle modalità di svolgimento delle ore
soprannumerarie, sul livello di coinvolgimento degli studenti e sul
rispetto delle procedure e dei limiti ivi previsti.
Significativa potrà essere anche una attenta ricognizione intesa alla
individuazione di eventuali cause di mancata adesione o di abbandono
della pratica sportiva da parte degli alunni anche in relazione ad
eventuale disaffezione derivante, per ipotesi, da richieste o
aspirazioni degli studenti sottovalutate o disattese, o a carenza di
infrastrutture.
Attenta considerazione dovrà essere, inoltre, riservata:
a) alla individuazione dei casi di mancata adesione dei docenti alle
iniziative extracurricolari soprattutto ove essa sia dovuta a impegni
extrascolastici, sia pure debitamente e motivatamente autorizzati;
b) alla rilevazione, anche ai fini delle necessarie più puntuali
istruzioni, di quelle iniziative aggiuntive di attività sportive,
introdotte sia in orario curricolare che extracurricolare; specie quando
esse risultino sostitutive della lezione curricolare o determinino
oneri, per gli alunni, incompatibili particolarmente con la gratuità
dell'istruzione dell'obbligo.
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