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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 4 agosto 1995

(OMISSIS)

Art. 42
Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art.27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati,
c) ai rapporti individuali con le famiglie;

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini, di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero dì classi superiori a sei in modo da prevedere di massima un impiego non superiore alle quaranta ore annue.

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative dei servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 43
Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili con le modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

a) svolgimento di compiti relativi:

- al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione dei progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di istituto; a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonchéparticolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
- all'assistenza tutoriale,
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.

b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.

c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;

d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.

e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento dei personale.

4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, neIl'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.

5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all'art.72 del presente CCNL.

6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.

(OMISSIS)

Art. 70
Ore eccedenti

1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art.43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art.88, comma 4, dei D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.

2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma dei comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art.71, comma 2, lett. c)-, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.

3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art.6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art.3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.

(OMISSIS)


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