Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo
Comparto Scuola anni 1998-2001
(OMISSIS)
Art. 30
Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. L'Istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo,
dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e
gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il P.O.F., su delibera dei consiglio di circolo o
d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al
successivo art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono
nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino
ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti al
l'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste
dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle
previste dal successivo art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le
quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla
progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica,
con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle
previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) del C.C.N.L.- Scuola del 4
agosto 95 eccedenti le 40 annue.
d) le prestazioni aggiuntive dei personale ATA, che consistono
in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero
nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse
all'attuazione dell'autonomia;
e) attività aggiuntive attivamente prestate dai docenti con
funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui
all'art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure dei
compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata
tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui
al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d'istituto nell'ambito dei POF
Art. 31
Criteri di retribuzione
Carico del fondo dell'istituzione scolastica della flessibilità
Organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle
prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di
flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una
diversa scansione dell'orario di lezione e all'ampliamento del
funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento
sull'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne rivedono la
sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche
che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può
essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in
misura forfetaria compreso nella fascia tra le £300.000 e £.600.000
annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo
dell'istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al
precedente comma 3.
Art. 32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo
di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica
nell'avviamento alla pratica sportiva, individuate ed erogate
nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.O.F., progetto che
può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli
studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno
scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura
oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art.70 del C.C.N.L. - Scuola
del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di
educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell'istituzione
scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è
erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il
compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione del presente
articolo.
(OMISSIS)
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