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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto Scuola anni 1998-2001

(OMISSIS)

Art. 30
Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica

1. L'Istituzione scolastica, nell'impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera dei consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:

a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti al l'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art.42, comma 3 - lettera a) del C.C.N.L.- Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 annue.
d) le prestazioni aggiuntive dei personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia;
e) attività aggiuntive attivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d'istituto, di cui all'art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure dei compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito dei POF

Art. 31
Criteri di retribuzione
Carico del fondo dell'istituzione scolastica della flessibilità
Organizzativa e didattica

1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'orario di lezione e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne rivedono la sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra le £300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell'istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente comma 3.

Art. 32
Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel P.O.F., progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art.70 del C.C.N.L. - Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione del presente articolo.

(OMISSIS)


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