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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Legislativo 8 maggio 1998, n. 178
(G.U. n. 131 dell’8 giugno1998)

TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' E DEL CORSO DI DIPLOMA E DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

 

VISTA la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1 (Finalità e definizioni)

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  3. a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;
    b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Art. 2 (Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)

  1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.
  2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
    a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
    b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
    c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
    d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.
  3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
  4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
  5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
  7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 (Procedure)

  1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonché delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.
  2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.
  3. La domanda è corredata dall'indicazione della disponibilità di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.
  4. Le proposte delle università sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruità. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le università all'attivazione dei corsi o della facoltà.

Art. 4 (Istituto universitario di scienze motorie di Roma)

  1. L'ISEF di Roma è trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
  2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  4. Il comitato dura in carica due anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonchè le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'istituto.
  5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento. Ai docenti universitari incaricati di insegnamento presso l'ISEF di Roma è consentita l'opzione per il trasferimento all'Istituto universitario di scienze motorie senza oneri a carico delle università di provenienza.

Art. 5 (Personale docente non universitario)

  1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'università e, comunque, non oltre il compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le università cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 6 (Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati)

  1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una università, è trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione è mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'università ovvero fino al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 7 (Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano)

  1. Le università possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relative all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonchè ad altre attività connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Art. 8 (Norme finali e transitorie)

  1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
  2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
  3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
  4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
  5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.
  6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127.
  7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle università che intendono istituire le predette facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.
  8. Al sostegno finanziario delle università che attivano le finalità e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unità previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.1.2.2. è progressivamente trasferito all'unità previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Il testo del decreto legislativo che si propone è stato elaborato sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finalizzati ad attuare la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie.

Per esaminare le complesse problematiche connesse alla trasformazione degli Istituti in questione il Ministero ha costituito un apposito gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte funzionari ministeriali ed esperti scelti in modo da rappresentare le varie componenti del settore.

Sono stati acquisiti anche i pareri di varie Associazioni, tra cui l'ANISEF (Associazione Nazionale Istituti Superiori di educazione fisica) e il CONASI (Coordinamento Nazionale studenti ISEF).

Al termine dei lavori il gruppo di lavoro ha redatto una articolata relazione che ha costituito la base per la stesura del decreto legislativo.

Come è noto l'attuale ordinamento degli studi di educazione fisica è regolamentato dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, che istituì l'ISEF statale di Roma, qualificato di grado universitario.

Successivamente sono sorti altri dieci ISEF pareggiati con sedi distaccate, promossi da enti e sostenuti con contributi statali. Il percorso formativo del corso di diploma, nato dagli ordinamenti delle due disciolte accademie di educazione fisica, quella maschile di Roma e quella femminile di Orvieto, si è rilevato già da molti anni inadeguato a corrispondere ai bisogni del settore delle attività motorie, che richiedono sempre maggiori competenze, anche in relazione alle professionalità esistenti nella maggior parte dei Paesi europei.

La delega conferita al Governo pone le basi di una riforma tanto attesa del mondo accademico, che numerose precedenti iniziative legislative non avevano potuto realizzare.

L'attuazione della riforma conferisce una precisa identità e dignità agli studi nel campo delle attività motorie collocandoli in ambito universitario allo scopo di alimentare soprattutto la ricerca scientifica e favorire un continuo fenomeno di osmosi tra ricerca e didattica.

Con l'istituzione della facoltà e del corso di laurea potranno essere formati nuovi operatori nel settore delle attività motorie cui sarà garantita una reale libera circolazione nel più ampio scenario dell'Unione europea.

I criteri e i principi della delega sono orientati sostanzialmente a definire gli aspetti fondamentali della riforma nel pieno rispetto della autonomia delle università, cui è demandata la realizzazione dell'ordinamento didattico e delle competenze istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui è affidata la programmazione e la localizzazione delle sedi ove istituire il nuovo corso di studi.

Per non perdere la continuità didattica è assicurata la utilizzazione del personale docente attualmente in servizio presso gli ISEF.

Attraverso lo strumento delle convenzioni con gli Atenei, è previsto poi che il CONI potrà, mettere a disposizione impianti e strutture scientifiche e favorire le attività didattiche, di aggiornamento professionale e di specializzazione, nonchè l'attuazione di programmi di ricerca scientifica finalizzata.

Il decreto legislativo si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 115, della legge n. 127/97, le finalità del provvedimento concernenti la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di diploma e laurea in scienze motorie.

L'articolo 2 stabilisce che gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie trovano la loro naturale collocazione nell'ambito universitario.

In attuazione della prescrizione della lettera a) del citato comma 115 sono individuate le aree di riferimento ai fini della definizione del percorso formativo del nuovo corso di laurea di durata quadriennale, anche in relazione alle prevedibili opportunità occupazionali.

L'area didattico-educativa delimita il campo disciplinare finalizzato alla formazione del futuro docente delle attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata è preordinata alla formazione di coloro che potranno educare alle attività motorie soggetti di diverse età ed affrontare le problematiche connesse all'apprendimento motorio da parte dei portatori di handicap.

L'area tecnico-sportiva è finalizzata alla acquisizione delle competenze professionali nelle diverse discipline mentre l'area "manageriale" permetterà il raggiungimento di una specifica preparazione per ricoprire incarichi di direzione sportiva nelle varie organizzazioni, oltre che di direzione e di gestione delle attività e degli impianti sportivi.

È, inoltre, precisato che il diploma di laurea in scienze motorie non consente l'esercizio di attività professionali riservate a laureati in medicina e chirurgia e le altre attività sanitarie che hanno una specifica disciplina.

Viene, infine, previsto che il corso di laurea in scienze motorie sarà, di norma, attivato nell'ambito di una specifica facoltà, anche attraverso la collaborazione di altre facoltà e dipartimenti.

L'articolo 3 dà esecuzione alle previsioni contenute nella lettera b) del comma 115 stabilendo la procedura straordinaria per programmare la localizzazione delle sedi del nuovo corso di studi in sede di prima applicazione del decreto legislativo.

Sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, le università interessate invieranno al Ministero apposita domanda documentando le risorse finanziarie e di personale e le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui potranno disporre per avviare il nuovo corso di laurea. Saranno anche presentate le eventuali convenzioni stipulate dagli atenei con gli ISEF pareggiati alla scopo di potersi avvalere del personale e delle strutture posseduti dai medesimi istituti, nonchè dei contributi degli enti promotori.

Va, peraltro, tenuto presente, che in base alle disposizioni transitorie (art. 8, comma 6), nel primo triennio di attuazione della legge potranno essere ammesse ai finanziamenti con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario soltanto le proposte istitutive collegate al processo di trasformazione degli ISEF.

Dopo la verifica di congruità delle singole istanze da parte dell'Osservatorio, il Ministro individuerà le iniziative da avviare.

Con l'articolo 4 si prevede la trasformazione dell'ISEF statale di Roma in Istituto universitario di scienze motorie e sono stabilite le condizioni per avviare la nuova istituzione.

In tal modo si scioglie la riserva riguardante l'opzione fra istituto autonomo o facoltà universitaria rimessa al Governo dalla lettera d) della delega.

La scelta operata tiene conto della tradizione storica dell'ISEF di Roma che è sorto ed ha funzionato come istituto autonomo dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica e amministrativa. Esso possiede un vasto patrimonio di strutture altamente funzionanti, di laboratori di ricerca e di impianti sportivi per le esercitazioni professionali e di tirocinio.

Ad un comitato tecnico, costituito da cinque componenti scelti fra professori universitari ed altri esperti delle aree disciplinari interessate, che durerà in carica due anni, sono affidate le funzioni del consiglio di facoltà e del consiglio di amministrazione e gli adempimenti connessi alla emanazione dello statuto e dei regolamenti didattici e di amministrazione e contabilità.

Il presidente del comitato assumerà temporaneamente le funzioni del presidente dell'istituto.

Il personale tecnico e amministrativo sarà trasferito nei ruoli del nuovo istituto conservando la propria qualifica ed il relativo profilo professionale.

L'articolo 5, come previsto dalla lettera e) della delega, garantisce il mantenimento delle funzioni ed il trattamento economico complessivo al personale docente non universitario che ne farà richiesta, a condizione che lo stesso personale si sia trovato in servizio presso gli ISEF in posizione di comando, distacco o incarico alla data di entrata in vigore della legge n. 127/97.

Tale posizione potrà essere mantenuta da coloro che dipendono da pubbliche amministrazioni fino alla cessazione del rapporto ovvero fino alla data del collocamento a riposo, secondo quanto è stabilito dai rispettivi ordinamenti.

Per i docenti che non dipendono da amministrazioni pubbliche le funzioni cesseranno alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 6 definisce la posizione del personale tecnico amministrativo in servizio stabilmente presso gli ISEF pareggiati. La data di riferimento per poter beneficiare della norma è quella dell'entrata in vigore della legge n. 127/97.

Le convenzioni stipulate fra gli ISEF e le università dovranno garantire a tale personale il mantenimento delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento fino alla cessazione del rapporto o, comunque, fino alla data di collocamento a riposo prevista dalle disposizioni vigenti per il comparto del personale non docente universitario.

Le stesse condizioni valgono anche per il personale in servizio presso gli ISEF che non stipuleranno le convenzioni. Il predetto personale, se non troverà collocazione alla data di cessazione del pareggiamento degli ISEF, sarà destinato comunque alle università secondo modalità che saranno definite dal Ministero.

L'articolo 7, in esecuzione della lettera h) del comma 115 prevede le varie possibilità di convenzionamento fra le università ed il CONI.

L'articolo 8, infine, detta le disposizioni transitorie per consentire il completamento degli studi agli studenti iscritti presso gli ISEF pareggiati, come previsto dalla lettera g) della delega.

Si assicura il completamento dei corsi avviati nell'anno accademico 1998-1999 e negli anni precedenti entro l'anno accademico 2000-2001 mentre non saranno consentite nuove immatricolazioni a partire dall'anno accademico 1999-2000 ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.

Al termine dell'anno accademico 2000-2001 cesserà il pareggiamento conferito agli ISEF ai sensi dell'art.28 della legge 7 febbraio 1958, n.88 e saranno abrogate le disposizioni incompatibili.

Viene demandata ai regolamenti di ateneo la definizione delle modalità per concedere, in relazione alle capacità delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, agli studenti iscritti ai corsi di diploma di transitare nei corsi di laurea e a coloro che sono già diplomati di potersi iscrivere ai medesimi corsi per conseguire il titolo di studio superiore.

In entrambe le ipotesi sarà valutato dai competenti organi accademici il curriculum didattico posseduto dagli interessati.

E, infine, stabilito che le università determineranno le procedure per consentire il passaggio nelle nuove istituzioni al personale docente universitario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 127/97b presso gli ISEF e che abbia svolto presso i medesimi tre anni di attività di insegnamento.

Il decreto legislativo in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa, infine, che nel testo sono state recepite (con necessari aggiustamenti formali) le proposte di modifica contenute nei pareri della Camera dei Deputati e del Senato, ad eccezione delle seguenti:

  1. con riferimento al parere della VII Commissione della Camera, si ritiene che per quanto riguarda le condizioni poste in relazione all'allegato, la delega prevede che sia, almeno in prima applicazione, lo stesso decreto delegato a indicare i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti; con riferimento poi alla proposta di inserire nuove discipline nei settori, si è ritenuto di doversi attenere al lavoro della commissione tecnica all'uopo incaricata, fermo restando la possibilità in ogni momento per il CUN di provvedere all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari;
  2. per quanto concerne il parere della VII Commissione del Senato si è ritenuto di non poter accogliere all'art.2 comma 6 la soppressione dell'inciso "di norma" in quanto ciò avrebbe determinato la necessaria istituzione di apposita facoltà di scienze motorie, comprimendo eccessivamente l'autonomia degli atenei. Mentre l'osservazione di cui all'art. 4, comma 3, è stata accolta in diversa formulazione, tenendo anche conto dell'indicazione contenuta nel parere della VII Commissione della Camera, non si è recepita la richiesta di modifica relativa all'allegato per le stesse motivazioni contenute sub a) di cui alle osservazioni Camera.

 


 

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 2, comma3)

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI

 

A- SETTORI GIA' PREVISTI NELL'ORDINAMENTO

BOlB Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
MA09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
NOIX Diritto privato
NIOX Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

B- NUOVI SETTORI

Scienze dell'attività motorie
- Teoria e metodologia del movimento umano
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva "adattata"
- Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa

Scienze delle discipline sportive
- Teoria e metodologia dell'allenamento
- Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali
- Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra
- Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori
- Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport
- Organizzazione degli organismi sportivi

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva
- Legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva
- Organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive
- Marketing e metodologia della comunicazione sportiva
- Programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.


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