Decreto
Legislativo 8 maggio 1998, n. 178
(G.U. n. 131 dell’8 giugno1998)
TRASFORMAZIONE DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' E
DEL CORSO DI DIPLOMA E DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
VISTA la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO l'articolo 17, comma 115, della legge 15
maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e
l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in
scienze motorie;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Finalità e
definizioni)
- Il presente decreto legislativo disciplina la
trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale
di Roma sia gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati
ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;
b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) per università, le università e gli istituti di istruzione
universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale.
Art. 2 (Istituzione del corso
di laurea in scienze motorie)
- La ricerca scientifica e gli studi di livello
superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle
università.
- Il corso di laurea in scienze motorie è
finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e
contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti
aree:
a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di
ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata
a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse
discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle
attività e delle strutture sportive.
- Con riferimento alle predette aree i
regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge
19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In
sede di prima applicazione i settori scientifico disciplinari
caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
- Il corso di laurea ha durata quadriennale.
L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva
disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche
e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le
attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
- Per le successive modifiche e integrazioni
all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione
degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
- Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di
norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze
motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso
di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie
nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica
finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori
scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per
attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono
definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
- Il diploma di laurea in scienze motorie non
abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di
competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui
ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3 (Procedure)
- In sede di prima applicazione del presente
decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata
offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della
localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali
ISEF, nonché delle risorse finanziarie disponibili, con proprio
provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i
criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei
corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i
tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque
dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il
conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali
corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.
- Entro i termini stabiliti con il decreto di cui
al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la
richiesta di istituzione della facoltà o del corso di laurea e di
diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di
convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e
del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari
dei soggetti promotori dei predetti istituti.
- La domanda è corredata dall'indicazione della
disponibilità di risorse finanziarie, di personale, docente e
tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche,
scientifiche e sportive.
- Le proposte delle università sono trasmesse
all'Osservatorio il quale ne verifica la congruità. Il Ministro,
sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le
università all'attivazione dei corsi o della facoltà.
Art. 4 (Istituto
universitario di scienze motorie di Roma)
- L'ISEF di Roma è trasformato in istituto
universitario statale e assume la denominazione di Istituto
universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le
disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di
istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze
motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8.
- L'Istituto universitario di scienze motorie
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo
all'ISEF di Roma
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico
di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri
esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una
presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato
sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli
adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo
statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i
regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
- Il comitato dura in carica due anni accademici
e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonchè le
attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione
all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui
tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato,
eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di
direttore dell'istituto.
- Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF
di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze
motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la
qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico
complessivo in godimento. Ai docenti universitari incaricati di
insegnamento presso l'ISEF di Roma è consentita l'opzione per il
trasferimento all'Istituto universitario di scienze motorie senza
oneri a carico delle università di provenienza.
Art. 5 (Personale docente non
universitario)
- Il personale docente non universitario, in
servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla
data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di
insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i
medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso
le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto
dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo
ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di
ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I
predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni,
mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento
economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla
cessazione del rapporto con l'università e, comunque, non oltre il
compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo dalle
disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di
appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da
pubbliche amministrazioni il rapporto con le università cessa in
ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 6 (Personale
tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati)
- Il personale tecnico e amministrativo in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997,
n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato
alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di
lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di
laurea e di diploma a seguito di convenzione con una università, è
trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed
il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione è
mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'università ovvero
fino al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo
per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
- Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalità per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al
comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate
che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento
di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 7 (Convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano)
- Le università possono instaurare rapporti
convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relative
all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e
all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca
scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture,
attrezzature e impianti sportivi, nonchè ad altre attività
connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie.
Art. 8 (Norme finali e
transitorie)
- Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi
disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al
primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico
1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento.
- Con il completamento dei corsi previsti dal
comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa
il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7
febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
- Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei
titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
- I regolamenti di ateneo di cui al comma 3
dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal
precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento
della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e
dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi
svolti.
- L'accesso ai corsi di laurea degli studenti
iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in
relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.
- L'Istituto universitario di scienze motorie di
Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle
facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le
procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle
nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio
presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di
entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127.
- Nel primo triennio di attuazione delle
disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie,
finalizzate alla istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e
di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di
programmazione del sistema universitario, sono destinate
esclusivamente alle università che intendono istituire le predette
facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali
ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.
- Al sostegno finanziario delle università che
attivano le finalità e i corsi di cui al presente decreto si
provvede con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale
2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse
destinate alla programmazione del sistema universitario di cui
all'unità previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di
trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unità
previsionale di base 2.1.2.2. è progressivamente trasferito
all'unità previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il testo del decreto legislativo che si propone è
stato elaborato sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo
17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finalizzati ad
attuare la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica
e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in
scienze motorie.
Per esaminare le complesse problematiche connesse
alla trasformazione degli Istituti in questione il Ministero ha
costituito un apposito gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte
funzionari ministeriali ed esperti scelti in modo da rappresentare le
varie componenti del settore.
Sono stati acquisiti anche i pareri di varie
Associazioni, tra cui l'ANISEF (Associazione Nazionale Istituti
Superiori di educazione fisica) e il CONASI (Coordinamento Nazionale
studenti ISEF).
Al termine dei lavori il gruppo di lavoro ha
redatto una articolata relazione che ha costituito la base per la
stesura del decreto legislativo.
Come è noto l'attuale ordinamento degli studi di
educazione fisica è regolamentato dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88,
che istituì l'ISEF statale di Roma, qualificato di grado universitario.
Successivamente sono sorti altri dieci ISEF
pareggiati con sedi distaccate, promossi da enti e sostenuti con
contributi statali. Il percorso formativo del corso di diploma, nato
dagli ordinamenti delle due disciolte accademie di educazione fisica,
quella maschile di Roma e quella femminile di Orvieto, si è rilevato già
da molti anni inadeguato a corrispondere ai bisogni del settore delle
attività motorie, che richiedono sempre maggiori competenze, anche in
relazione alle professionalità esistenti nella maggior parte dei Paesi
europei.
La delega conferita al Governo pone le basi di una
riforma tanto attesa del mondo accademico, che numerose precedenti
iniziative legislative non avevano potuto realizzare.
L'attuazione della riforma conferisce una precisa
identità e dignità agli studi nel campo delle attività motorie
collocandoli in ambito universitario allo scopo di alimentare
soprattutto la ricerca scientifica e favorire un continuo fenomeno di
osmosi tra ricerca e didattica.
Con l'istituzione della facoltà e del corso di
laurea potranno essere formati nuovi operatori nel settore delle attività
motorie cui sarà garantita una reale libera circolazione nel più ampio
scenario dell'Unione europea.
I criteri e i principi della delega sono orientati
sostanzialmente a definire gli aspetti fondamentali della riforma nel
pieno rispetto della autonomia delle università, cui è demandata la
realizzazione dell'ordinamento didattico e delle competenze
istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, cui è affidata la programmazione e la localizzazione
delle sedi ove istituire il nuovo corso di studi.
Per non perdere la continuità didattica è
assicurata la utilizzazione del personale docente attualmente in
servizio presso gli ISEF.
Attraverso lo strumento delle convenzioni con gli
Atenei, è previsto poi che il CONI potrà, mettere a disposizione
impianti e strutture scientifiche e favorire le attività didattiche, di
aggiornamento professionale e di specializzazione, nonchè l'attuazione
di programmi di ricerca scientifica finalizzata.
Il decreto legislativo si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 individua, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 17, comma 115, della legge n. 127/97, le finalità
del provvedimento concernenti la trasformazione degli ISEF e
l'istituzione della facoltà e dei corsi di diploma e laurea in scienze
motorie.
L'articolo 2 stabilisce che gli studi di livello
superiore nel campo delle scienze motorie trovano la loro naturale
collocazione nell'ambito universitario.
In attuazione della prescrizione della lettera a)
del citato comma 115 sono individuate le aree di riferimento ai fini
della definizione del percorso formativo del nuovo corso di laurea di
durata quadriennale, anche in relazione alle prevedibili opportunità
occupazionali.
L'area didattico-educativa delimita il campo
disciplinare finalizzato alla formazione del futuro docente delle
attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'area della prevenzione e dell'educazione motoria
adattata è preordinata alla formazione di coloro che potranno educare
alle attività motorie soggetti di diverse età ed affrontare le
problematiche connesse all'apprendimento motorio da parte dei portatori
di handicap.
L'area tecnico-sportiva è finalizzata alla
acquisizione delle competenze professionali nelle diverse discipline
mentre l'area "manageriale" permetterà il raggiungimento di
una specifica preparazione per ricoprire incarichi di direzione sportiva
nelle varie organizzazioni, oltre che di direzione e di gestione delle
attività e degli impianti sportivi.
È, inoltre, precisato che il diploma di laurea in
scienze motorie non consente l'esercizio di attività professionali
riservate a laureati in medicina e chirurgia e le altre attività
sanitarie che hanno una specifica disciplina.
Viene, infine, previsto che il corso di laurea in
scienze motorie sarà, di norma, attivato nell'ambito di una specifica
facoltà, anche attraverso la collaborazione di altre facoltà e
dipartimenti.
L'articolo 3 dà esecuzione alle previsioni
contenute nella lettera b) del comma 115 stabilendo la procedura
straordinaria per programmare la localizzazione delle sedi del nuovo
corso di studi in sede di prima applicazione del decreto legislativo.
Sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dopo aver
acquisito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, le università interessate invieranno al Ministero
apposita domanda documentando le risorse finanziarie e di personale e le
strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui potranno disporre
per avviare il nuovo corso di laurea. Saranno anche presentate le
eventuali convenzioni stipulate dagli atenei con gli ISEF pareggiati
alla scopo di potersi avvalere del personale e delle strutture posseduti
dai medesimi istituti, nonchè dei contributi degli enti promotori.
Va, peraltro, tenuto presente, che in base alle
disposizioni transitorie (art. 8, comma 6), nel primo triennio di
attuazione della legge potranno essere ammesse ai finanziamenti con le
risorse destinate alla programmazione del sistema universitario soltanto
le proposte istitutive collegate al processo di trasformazione degli
ISEF.
Dopo la verifica di congruità delle singole
istanze da parte dell'Osservatorio, il Ministro individuerà le
iniziative da avviare.
Con l'articolo 4 si prevede la trasformazione
dell'ISEF statale di Roma in Istituto universitario di scienze motorie e
sono stabilite le condizioni per avviare la nuova istituzione.
In tal modo si scioglie la riserva riguardante
l'opzione fra istituto autonomo o facoltà universitaria rimessa al
Governo dalla lettera d) della delega.
La scelta operata tiene conto della tradizione
storica dell'ISEF di Roma che è sorto ed ha funzionato come istituto
autonomo dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica e
amministrativa. Esso possiede un vasto patrimonio di strutture altamente
funzionanti, di laboratori di ricerca e di impianti sportivi per le
esercitazioni professionali e di tirocinio.
Ad un comitato tecnico, costituito da cinque
componenti scelti fra professori universitari ed altri esperti delle
aree disciplinari interessate, che durerà in carica due anni, sono
affidate le funzioni del consiglio di facoltà e del consiglio di
amministrazione e gli adempimenti connessi alla emanazione dello statuto
e dei regolamenti didattici e di amministrazione e contabilità.
Il presidente del comitato assumerà
temporaneamente le funzioni del presidente dell'istituto.
Il personale tecnico e amministrativo sarà
trasferito nei ruoli del nuovo istituto conservando la propria qualifica
ed il relativo profilo professionale.
L'articolo 5, come previsto dalla lettera e) della
delega, garantisce il mantenimento delle funzioni ed il trattamento
economico complessivo al personale docente non universitario che ne farà
richiesta, a condizione che lo stesso personale si sia trovato in
servizio presso gli ISEF in posizione di comando, distacco o incarico
alla data di entrata in vigore della legge n. 127/97.
Tale posizione potrà essere mantenuta da coloro
che dipendono da pubbliche amministrazioni fino alla cessazione del
rapporto ovvero fino alla data del collocamento a riposo, secondo quanto
è stabilito dai rispettivi ordinamenti.
Per i docenti che non dipendono da amministrazioni
pubbliche le funzioni cesseranno alla data del compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
L'articolo 6 definisce la posizione del personale
tecnico amministrativo in servizio stabilmente presso gli ISEF
pareggiati. La data di riferimento per poter beneficiare della norma è
quella dell'entrata in vigore della legge n. 127/97.
Le convenzioni stipulate fra gli ISEF e le
università dovranno garantire a tale personale il mantenimento delle
funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento fino alla
cessazione del rapporto o, comunque, fino alla data di collocamento a
riposo prevista dalle disposizioni vigenti per il comparto del personale
non docente universitario.
Le stesse condizioni valgono anche per il
personale in servizio presso gli ISEF che non stipuleranno le
convenzioni. Il predetto personale, se non troverà collocazione alla
data di cessazione del pareggiamento degli ISEF, sarà destinato
comunque alle università secondo modalità che saranno definite dal
Ministero.
L'articolo 7, in esecuzione della lettera h) del
comma 115 prevede le varie possibilità di convenzionamento fra le
università ed il CONI.
L'articolo 8, infine, detta le disposizioni
transitorie per consentire il completamento degli studi agli studenti
iscritti presso gli ISEF pareggiati, come previsto dalla lettera g)
della delega.
Si assicura il completamento dei corsi avviati
nell'anno accademico 1998-1999 e negli anni precedenti entro l'anno
accademico 2000-2001 mentre non saranno consentite nuove
immatricolazioni a partire dall'anno accademico 1999-2000 ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento.
Al termine dell'anno accademico 2000-2001 cesserà
il pareggiamento conferito agli ISEF ai sensi dell'art.28 della legge 7
febbraio 1958, n.88 e saranno abrogate le disposizioni incompatibili.
Viene demandata ai regolamenti di ateneo la
definizione delle modalità per concedere, in relazione alle capacità
delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, agli studenti
iscritti ai corsi di diploma di transitare nei corsi di laurea e a
coloro che sono già diplomati di potersi iscrivere ai medesimi corsi
per conseguire il titolo di studio superiore.
In entrambe le ipotesi sarà valutato dai
competenti organi accademici il curriculum didattico posseduto dagli
interessati.
E, infine, stabilito che le università
determineranno le procedure per consentire il passaggio nelle nuove
istituzioni al personale docente universitario, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 127/97b presso gli ISEF e che abbia svolto
presso i medesimi tre anni di attività di insegnamento.
Il decreto legislativo in questione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Si precisa, infine, che nel testo sono state
recepite (con necessari aggiustamenti formali) le proposte di modifica
contenute nei pareri della Camera dei Deputati e del Senato, ad
eccezione delle seguenti:
- con riferimento al parere della VII Commissione
della Camera, si ritiene che per quanto riguarda le condizioni poste
in relazione all'allegato, la delega prevede che sia, almeno in
prima applicazione, lo stesso decreto delegato a indicare i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti; con riferimento poi alla
proposta di inserire nuove discipline nei settori, si è ritenuto di
doversi attenere al lavoro della commissione tecnica all'uopo
incaricata, fermo restando la possibilità in ogni momento per il
CUN di provvedere all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari;
- per quanto concerne il parere della VII
Commissione del Senato si è ritenuto di non poter accogliere
all'art.2 comma 6 la soppressione dell'inciso "di norma"
in quanto ciò avrebbe determinato la necessaria istituzione
di apposita facoltà di scienze motorie, comprimendo eccessivamente
l'autonomia degli atenei. Mentre l'osservazione di cui all'art. 4,
comma 3, è stata accolta in diversa formulazione, tenendo anche
conto dell'indicazione contenuta nel parere della VII Commissione
della Camera, non si è recepita la richiesta di modifica relativa
all'allegato per le stesse motivazioni contenute sub a) di cui alle
osservazioni Camera.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 2, comma3)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
CARATTERIZZANTI
A- SETTORI GIA' PREVISTI NELL'ORDINAMENTO
BOlB Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
MA09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
NOIX Diritto privato
NIOX Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
B- NUOVI SETTORI
Scienze dell'attività motorie
- Teoria e metodologia del movimento umano
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età
evolutiva
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta
e anziana
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo,
ricreative e del tempo libero
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva
"adattata"
- Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e
compensativa
Scienze delle discipline sportive
- Teoria e metodologia dell'allenamento
- Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali
- Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra
- Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori
- Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport
- Organizzazione degli organismi sportivi
Scienze dell'organizzazione e della gestione
dell'impiantistica sportiva
- Legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva
- Organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive
- Marketing e metodologia della comunicazione sportiva
- Programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione
sportiva.
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