D.L.vo 16 aprile 1994, n. 279
(OMISSIS)
Art. 454.- Attività artistiche e sportive - 1. Tenuto conto
delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dei
criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi
congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi
assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie
artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di
attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta dei
C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti
congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva
superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministro della P.I. può mettere a disposizione dei C.O.N.I., per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai
campionati dei mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi
comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti e preparatori tecnici, di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro
la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante
tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico
dei C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a
tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai
fini dei compimento dei periodo di prova e dei diritto al congedo
ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposti di cui al
comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina
5. l posti che si rendono disponibili in applicazione dei presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.
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