D.L. 5 settembre 1988, n. 390
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in
materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena
utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonché di
accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione
delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;
Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per
assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono
altresì essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno
scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 1988;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e dei lavori pubblici;
Emana il seguente decreto:
Art. 1. 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una
legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare
prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici
scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a
scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha
l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi,
d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio
scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione
di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle
esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche
nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo
svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di
scuola.
2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita
convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in
essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità
stabilite.
Art. 2. 1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2,
lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si
aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui
alla lettera b) dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:
a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed
alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;
b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle
situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non
appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in
via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più
gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto
all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per
l'eliminazione dei doppi turni relativi ad, un numero superiore a 5
classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di
primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il
circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni
staccate funzionanti in più comuni.
Art. 3. 1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a
sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle
arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i
mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto-legge
1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.
2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare
alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.
Art. 4. 1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui
al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, numero 488,
individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da
realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle
priorità del
programma annuale formulato dalle regioni secondo le modalità previste
dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di
finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo,
nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla
concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta stessa. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio
cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi
anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del
precedente articolo 2.
Art. 5. 1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi
del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i
comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione
prevista dalle vigenti disposizioni. La delibera di approvazione delle
opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di
approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui
da parte della Cassa depositi e prestiti.
2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10
della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia
scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono
attestazioni di idoneità.
3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle
opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.
1.
Art. 6. 1. La commissione per il giudizio sulle dare di
appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la
realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista
dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata
successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e
dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:
a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, con funzione di presidente;
b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e
amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di
vice presidente;
c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del
Ministero dei lavori pubblici;
d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del
Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra,
secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;
e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica
del Ministero della pubblica istruzione;
f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra
docenti universitari e tecnici di chiara fama;
g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine
professionale degli ingegneri;
h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine
professionale degli architetti;
i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in
rappresentanza delle regioni;
l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole
per le quali l'onere a provvedere spetta alla provincia.
2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche
componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente
appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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