Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

D.L. 5 settembre 1988, n. 390

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonché di accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;
Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono altresì essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1988;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;
Emana il seguente decreto:

Art. 1. 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.
2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

Art. 2. 1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:
a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;
b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad, un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

Art. 3. 1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.
2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

Art. 4. 1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, numero 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del
programma annuale formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 5. 1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione prevista dalle vigenti disposizioni. La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.
3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 6. 1. La commissione per il giudizio sulle dare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:
a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;
c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;
d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;
e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;
f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;
g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;
h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;
i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;
l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alla provincia.
2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


La pagina
- Educazione&Scuola©