D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero
della Sanità)
Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72)
Ministro della Sanità
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale:
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge
29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al
Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici
generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art.
23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione
dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art.
23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce
<<Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica";
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 dei
precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge
n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere
effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive,
per la parte relativa alle attività non agonistiche;
Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della
sanità 8 maggio 1981;
Decreta:
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a
controllo sanitario per la pratica di attività sportive non
agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli
organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società
sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi
precedenti quella nazionale.
Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non
agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi,
preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad
accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di
richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al
personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma
della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della
visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui
all'allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata
ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici
specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei
rispettivi accordi collettivi vigenti.
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato 1
REGIONE …………………...……………..….. U.S.L.
…………..……………..………..…..
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome …………………………………………….. nome
………………………………....…
nato a ……………………………………………………. il
………………………………………
residente a
……………………………………………………………………………………….…
n. iscrizione al S.S.N.
……………………………………………………………………………..
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in
stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla
pratica di attività sportive non agonistiche.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
……………………. Il ……………………
Il medico
(timbro e firma)
|