D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" n. 257 del 13 ottobre 1965)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente delega
al Governo per il coordinamento in unico testo legislativo delle norme
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
Visto l'articolo unico della legge 11 marzo 1965, n. 158;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 30 della
legge 19 gennaio 1963, n. 15;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per
il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e
per la sanità
Decreta:
Titolo I - L'assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria
Capo I - Attività protette
Art. 1.- È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente
titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona
che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici,
laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i
quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli
apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati
anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni
attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque
addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le
ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni
previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere
edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in
genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere
stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di
opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura
delle neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione,
rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di
smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la
bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e
dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti,
corsi e deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il
diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotteraneo; a lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie,
filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento,
di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi
quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche,
telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di
collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi
meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o meteriali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri,
nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi
meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea,
eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio
decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la
pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del
tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di
prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi,
caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di
aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti;
sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto
di infiammabilità inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli
greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e
la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di
deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazioni di navi o natanti, nonché
ad operazioni di recupero di essi e del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo
nazionale dei vigili de fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate
addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i
lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli,
per l'allestimento o l'esercizio di parchi di divertimento, escluse le
persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e
teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi
di cui al n. 5 dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti
coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali
sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle
macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del
presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal
presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori
complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28
del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste
dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste
soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo
domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la
conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui
al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per
conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i
lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali
ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
Art. 2.- L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata
la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di
infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica,
il quale è regolato da disposizioni speciali.
Art. 3.- L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie
professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano
contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella
tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle
previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o
integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano
stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli
infortuni.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano
stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli
infortuni.
Capo III - Persone assicurate
Art. 4.- Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e
sotto la direzioni altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la
forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1,
anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro
di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento
professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola comunque istituiti
o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle
esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti,
gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che
prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale,
ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino
opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente
n. 2;
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di
assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti
o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività
stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena,
quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per
attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività
stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13
marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i
piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da
rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si
avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi
personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino
opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lett. a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le
modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il
datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o
i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia
versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi
nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti,
delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
Art. 5.- Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del
n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per
rapporto di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Art. 6.- Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno
diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio
avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle
navi al servizio avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa
da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento
della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di
ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7.- Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano
come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle
regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per
servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo
tengono luogo dei libri matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di borgo, si considerano
componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le
altre che sono indicate nei libri matricola e di paga prescritti
dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere.
Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di
carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a
quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette
persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n.
1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può
consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la
formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di
paga.
Art. 8.- Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per
qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della
nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di
equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del
motivo di essa.
Capo IV - Datori di lavoro
Art. 9.- I datori di lavoro sono soggetti alle disposizioni del
presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi
lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste
dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
Agli effetti del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di
lavoro:
- le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto,
comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori
d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi
previsti nel n. 7 dell'art. 4;
- le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle
operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere
di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili
aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
- gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge,
nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
- le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei
confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli
armatori;
- le scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di
cantieri scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui
all'art. 4, n. 5;
- le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza
e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art.
4, n. 8;
- gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei
confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9;
- gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se
effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o
di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette
all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che
eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano
esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente
articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle
dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le
loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per
proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non
contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1
del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti
di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili,
nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti
con uso di impalcature o ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a
cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti
con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di
riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione
di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di
divertimento.
Art. 10.- L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul
lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a
carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal
quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando
la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto
imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o
sorveglianza del lavoro, se del fatto debba rispondere secondo il Codice
civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria
la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda
degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità
civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso
contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del
medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza
di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo
deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura
civile.
Art. 12.- I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente
titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque
giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori
stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie
professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli
elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione
del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non
fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve
provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi
all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto
assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del
rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della
lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni
o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la
denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si
verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore
di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni
riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e
la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da
quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del
pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza
dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della
cessazione.
Art. 13.- La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la
denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni
all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della
circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si
svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo.
Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in
più luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali
dell'Istituto assicuratore, il datore di lavoro può
essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia dei lavori e
delle modificazioni di essi presso la sede che sarà stabilita
dall'Istituto assicuratore medesimo.
Art. 14.- Il datore di lavoro, quando non sovrintende personalmente
alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le
generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del
presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.
Art. 15.- Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di
lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai
sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo
l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il
precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore
per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme
supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due
antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo
solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia
passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto
a seguito di procedimento per esecuzione forzata.
Art. 16.- L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non
si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in
esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina
raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi
delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto
a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto
assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà
al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci
giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il
lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore
ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha
effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre
preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo
grado.
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti
l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla
comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche
per la competenza, le norme di cui agli articoli 459-466 del Codice di
procedura civile.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di
cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono competenti a
decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione
della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria
ai sensi dei due commi precedenti.
Art. 17.- Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro
marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio
dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si
trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto
assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il
loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme
degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31
dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è
normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni
indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'Istituto
assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve
comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità
di pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno, modificare sostanzialmente il
rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto
assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le
modalità per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni
pagate.
Art. 18.- Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni
debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e
delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare
all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura
per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le
aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione.
Art. 19.- Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai
datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'Istituto assicuratore
dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare
all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati,
le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di
base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire
agli incaricati suddetti l'accertamento, nella propria azienda, anche
nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze
in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per
la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti, che non forniscano le
notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono
puniti con l'ammenda fino al lire centoventimila, salvo che il fatto non
costituisca reato più grave.
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui
processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a
loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione de segreto
sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo
che non si tratti di reato più grave.
Art. 20.- I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente
titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine
cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al
lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di
matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di
ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del
rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della
retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il
cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha
lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro
straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e
la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione
fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la
giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto,
oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è
indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le
persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti
occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono
addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa
stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di
età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Art. 21.- Il libro di paga e quello di matricola debbono essere
presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli
incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono
essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri
contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare
nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle
registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta,
presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto;
essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione
del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto
di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere
controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti
mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro,
il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le
dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di
firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.
Art. 22.- L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere
favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla
tenuta:
a) del libro matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni
e le aziende sottoposte a controllo o a vigilanza governativa, quando
risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte
registrazioni con fogli o ruoli di paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi
idonei alle registrazioni prescritte;
c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di
breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi
siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi
ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al
momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto
assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.
Art. 23.- Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4,
nn. 6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei
libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore
nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta
retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si
procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
Art. 24.- Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore
tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscerne, in
qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive
retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.
Art. 25.- Il libro paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno
debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro
eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso
previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle
giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere
registrate nel libro paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di
ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro
lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse
località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare
nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro
ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera,
le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di
paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma
precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di
paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna
liquidazione.
Art. 26.- Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere
legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso,
debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa
contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando
nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo
apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato.
I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun spazio in
bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia
indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto
il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di
matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi
secondo le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri matricola debbono essere
contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine
progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri paga e di matricola per
cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data
in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.
Art. 27.- La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del
datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia
in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è
punito con l'ammenda siano a lire quattrocentomila.
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno diritto di rivalsa nei
confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le
operazioni da esse svolte sono compiute.
Art. 28.- I premi o contributi di assicurazione debbono essere
versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente
con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per
la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base
dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal
datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale
si riferiscono i premi o contributi medesimi.
In caso di mancato invio entro il termine di cui al comma precedente,
l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento
di tali retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta
per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione de premio dovuto
in base al doppio della retribuzione presunta stabilita per il periodo
stesso. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia
per il premio, sia per la penale di cui all'ultimo comma dell'art. 50,
anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un
premio superiore a quello già richiesto o riscosso.
Art. 29.- Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle
indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali
previsti nel presente titolo, per retribuzione si intende tutto ciò che
il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura in
dipendenza del rapporto di lavoro anche nel periodo di ferie e in
occasione di festività nazionali e infrasettimanali, al lordo di
qualsiasi ritenuta.
Non debbono computarsi nella retribuzione le somme corrisposte a titolo:
1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche
quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione
guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di
trattamento di richiamo alle armi. Agli effetti del presente decreto
sono equiparati agli assegni familiari i trattamenti di famiglia di cui
all'art. 80 del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari
approvato con decreto de Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, quando siano corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici ai
propri dipendenti in base ai
rispettivi ordinamenti;
2) di compenso per ferie e festività nazionali e infrasettimanali non
godute;
3) di mancia;
4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità
5) di compenso eventualmente dovuto per periodi di assenza dal lavoro,
qualunque ne sia la durata o la causa;
6) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
7) di indennità vestiario;
8) di indennità per rischio di guerra;
9) di gratifica e di elargizione concesse una volta tanto dal datore di
lavoro;
10) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente
al sessanta per cento del loro ammontare;
11) di indennità di panatica, per i marittimi a terra, in sostituzione
de trattamento di bordo, limitatamente al sessanta per cento del suo
ammontare;
12) di rimborsi a piè di lista o di ogni altro compenso che costituisca
rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in
occasione del lavoro.
Art. 30.- Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o
convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o
in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in
ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per
retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione
depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa
o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non
siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione
e della stessa località Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata,
avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi
seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale
anche ai fini contributivi.
(OMISSIS)
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