D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417
Art. 88 - Orario di servizio dei docenti
(remunerazione pari ad 1/78 dello stipendio in
godimento)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30
luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con
i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Titolo I
Funzione docente, direttiva e ispettiva
art. 1
Libertà di insegnamento.
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
stabiliti dalle
leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento.
L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della
personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale
e civile degli alunni stessi.
art. 2
Funzione docente.
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale
dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale
processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro
normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse
con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura
dell'attività didattica e della partecipazione al governo della
comunità scolastica.
In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel
quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della
scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui
siano stati nominati componenti.
art. 3
Funzione direttiva.
Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine
presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le
specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di
carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino
assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine
amministrativo.
In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli
alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i
consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio
di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi
collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei
singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle
proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento,
insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di
sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o
dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale
docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue
articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e
socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissio degli
alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del
calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e
delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di
quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei
vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i
vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le
modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni
degli ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva
è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside
tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , relativo all'istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica.
art. 4
Funzione ispettiva.
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la
pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione,
alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione,
affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici.
Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli
ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.
Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le
attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai
programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego
dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle
iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono
essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla
loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a
favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni
disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli
studi.
Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca
e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi
dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli
studi.
Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una
relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
servizi.
Titolo II
Reclutamento
Capo I - Norme generali
art. 5
Accesso ai ruoli.
L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli
titoli.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami.
art. 6
Forme particolari di assunzione.
Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già
stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura
tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di
preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio
o di abilitazione.
Capo II - Reclutamento del personale insegnante
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami
art. 7
Requisiti specifici di ammissione.
Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze
di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai
concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria
completa da conseguire presso le università od altri istituti di
istruzione superiore.
art. 8
Requisiti generali di ammissione.
Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è
richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del
limite di età che è fissato al 40° anno.
Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste
dalle norme vigenti.
I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite
massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le
assunzioni previste dal precedente art. 6.
Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le
disposizioni in vigore.
art. 9
Bandi di concorso.
I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei
posti messi a concorso, i
requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove,
le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei
documenti necessari.
I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola
e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli
istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le
classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione.
art. 10
Competenza ad emanare i bandi di concorso.
Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il
personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal
provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione.
I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla
scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove
previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni
speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle
scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle
scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i
concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti
vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici
regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza
del Ministro per la pubblica istruzione.
Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi
per i titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano
effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei
posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la
formazione di distinte graduatorie.
Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi
dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i
concorsi sono indetti a livello provinciale.
art. 11
Commissioni esaminatrici.
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità
e alle materie dei
singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente:
b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o
istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le
istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti
appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è
integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della
lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o
frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.
art. 12
Formazione delle commissioni esaminatrici.
L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le
commissioni esaminatrici scegliendo:
a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla
I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside,
da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali,
se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o
nazionali.
Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che
abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere
nominate nel quadriennio successivo.
Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente
alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti
le commissioni medesime.
art. 13
Svolgimento del concorso per il personale docente.
I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di
una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della
durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.
Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline
attinenti all'insegnamento.
I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano
al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento
della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.
I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria
ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in
possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono
ammessi alla prova orale.
I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si
svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti
universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio
negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un
docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio
devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare
le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento
della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì
prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a
gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed
esperti delle materie comprese nei piani.
I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione
delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla
commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad
accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di
rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle
esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione
scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione
in merito agli studi compiuti nel
corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle
attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24
quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione
non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i
candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria
ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.
Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui
40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le
prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle
prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di
materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte
dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova
orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili
e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
art. 14
Prove d'esame per il personale educativo.
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di
una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da
attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova
scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una
votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i
relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
art. 15
Graduatoria dei concorsi per il personale docente.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo
la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei
titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non
inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento
di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non
inferiore a punti 36 su 60.
La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati
nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo
del corso e del punteggio assegnato per i
titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va
computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di
abilitazione rapportato in quarantesimi.
Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha
indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno
diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che
rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno
dalla data di approvazione della graduatoria.
art. 16
Graduatorie dei concorsi per il personale educativo.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo,
dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei
titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una
votazione non inferiore a punti 48 su 80.
La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove
d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha
indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina,
hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori
che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un
anno dalla data di approvazione della graduatoria.
art. 17
Esclusione.
L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto
dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui
presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.
art. 18
Periodicità dei concorsi e posti conferibili.
I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad
anni alterni.
Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che
si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si
riferisce il concorso e di quello successivo.
Sezione II - Concorsi per soli titoli
L'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato la sezione II del capo
II del Titolo II della presente legge)
art. 19 Requisiti specifici di ammissione. (OMISSIS)
art. 20 Requisiti generali di ammissione. (OMISSIS)
art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)
art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. (OMISSIS)
art. 23 Periodicità dei concorsi - Compilazione e aggiornamento
delle graduatorie. (OMISSIS)
Capo III - Reclutamento del personale direttivo
art. 24
Requisiti di ammissione ai concorsi.
I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative.
A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale
educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado
di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che
abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque
anni effettivamente prestato.
Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano,
per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di
istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi
articoli.
Art. 25
Scuola materna e scuola elementare.
Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di
direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti
delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno
determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza
scolastica.
Art. 26
Scuola media.
Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi
laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola
media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Art. 27
Scuole secondarie di secondo grado.
Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico,
di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali,
esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi
gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di
istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti
laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre
di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto
direttivo.
Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della
scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici
degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un
concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il
concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari,
industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura,
per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi
gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto
forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a
cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al
precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del
presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di
insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art. 28
Licei artistici ed istituti d'arte.
Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti
d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte
applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle
arti.
Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente
comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto
alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.
Art. 29
Istituti di educazione.
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo
la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente
prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un
servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano
inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di
laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di
effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di
laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice
degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i
vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di
almeno due anni di servizio effettivamente prestato.
Art. 30
Bandi di concorso.
I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle
istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni,
per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre
dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.
I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide
per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli
di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di
valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Art. 31
Competenza ad emanare i bandi.
I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla
base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con
procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di
distinte graduatorie.
Art. 32
Commissioni esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
a) un professore universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola
cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o
istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di
prova compresi negli elenchi di cui al precedente
articolo 12.
Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di
cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di
scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di
500 concorrenti.
Art. 33
Prove di esame e valutazione.
I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di
una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del
candidato all'esercizio della funzione direttiva.
Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla
prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla
prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati
alla prova scritta.
Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti
d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da
assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono
ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50
su 25 assegnati alla prova scritta.
Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56
degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su
40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno
di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi
per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere
socioculturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché
sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
Art. 34
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di
ripartizione dei punteggi per i titoli.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi di cui al presente capo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi
relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa,
nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi
espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 35
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente,
dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti
assegnati per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza
stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per
ogni concorrente la votazione di esame.
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi
risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso,
esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi
a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i
vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti,
entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 36
Esclusioni.
Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del
personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la
pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei
ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo
Art. 37
Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico.
L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si
consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei
contingenti di cui al successivo articolo 119.
Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le
insegnanti di scuola materna;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori
didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli
istitutori e le istitutrici;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed
ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei
convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei
artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti.
Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il
possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione
artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia
prevista.
Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
Art. 38
Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.
L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante
concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli
ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel
ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione
artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Art. 39
Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici.
I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di
ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili
nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei
settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.
I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine
di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli
valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
Art. 40
Commissioni esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una
disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
c) un ispettore tecnico centrale.
Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei
artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del
tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di
belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di
danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del
precedente primo comma.
Art. 41
Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici
periferici.
I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico
constano di tre prove
scritte e di una prova orale.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da
attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione
dei titoli.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle
prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con
non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si
intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 20 su 25.
Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed
elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:
la seconda su argomenti socioculturali di carattere generale;
la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con
particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti
d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta
verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti
attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati
dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani
ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità
europea.
La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione
personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la
discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla
legislazione scolastica italiana.
La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei
candidati che abbiano superato la prova orale.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art. 42
Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico
centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50
al colloquio.
Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a punti 40 su 50.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli
valutabili e gli argomenti del colloquio.
Art. 43
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o
il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al
punteggio risultante dalla somma dei voti
delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni.
I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero
dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria,
a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.
Art. 44
Esclusioni.
Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a
posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del
Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti
dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina
nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo V - Reclutamento del personale insegnante,
direttivo e
ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano
Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di
Trieste e Gorizia
Art. 45
Reclutamento del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna,
della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti
appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del
presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e
lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento
slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da
dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad
una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti
che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena.
Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola
elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e
di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami
si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena.
Art. 46
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua
di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori
agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per
gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena
sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia.
I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti
aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per
l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono
formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena,
scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.
Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento
tedesca e scuole
delle località ladine della provincia di Bolzano
Art. 47
Reclutamento del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare,
degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte
e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole
elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della
provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami
e per soli titoli a norma del presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini
dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana
delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole
di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in
lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna
italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione
di
tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano,
adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto
colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno
tre anni nelle scuole con
lingua di insegnamento tedesca].
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca
delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di
lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole
di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in
lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua
materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita
commissione di
tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza
della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle
scuole con lingua di insegnamento italiana].
Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad
eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca o nelle scuole delle località ladine.
Art. 48
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti
dai competenti intendenti scolastici.
Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con
provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il
ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in
lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua
italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di
norma, da personale di lingua materna tedesca.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua
corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si
riferisce il concorso.
Sezione III - Disposizioni comuni al personale
delle scuole in
lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle
località ladine
Art. 49
Reclutamento del personale direttivo.
Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e
grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena,
o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono
ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle
rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti
dal presente decreto.
Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono
regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o
delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti
intendenti scolastici.
Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi
carattere definitivo.
Art. 50
Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico.
Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato
apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.
Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e
direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in
possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 51
Prove di esame e valutazione dei titoli.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami
del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale
direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i
programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per
soli titoli a posti del personale insegnante.
Art. 52
Rinvio.
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo,
valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del
presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle
scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Capo VI - Norme comuni
Art. 53
Incompatibilità.
Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui
al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o
affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.
Art. 54
Esonero dall'insegnamento.
Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda,
dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai
lavori delle commissioni.
Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante,
eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia
prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo
posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di
recupero e di sostegno.
Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per
incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.
Art. 55
Validità del servizio.
Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Capo VII - Nomina in ruolo
Art. 56
Nomina in prova e decorrenza della nomina.
Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle
istituzioni educative è nominato in prova.
La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
Art. 57
Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina.
L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria
dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi
diritto.
Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata
accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di
accettazione condizionata, decade dalla nomina.
Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede,
decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di
ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio.
La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente
disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale
contemplato dal
presente decreto.
Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata,
non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito.
Art. 58
Prova.
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio
effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo
di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di
cattedra.
Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella
cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata
conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di
frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica.
Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la
conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto
degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il
comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo
all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a
seguito di eventuale visita ispettiva.
Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi
forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di
eventuale visita ispettiva.
Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli
elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.
Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di
effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con
provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.
Art. 59
Esito sfavorevole della prova.
In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale
appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:
alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo
docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale
assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata
dalla permanenza nel ruolo stesso;
ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di
acquisire maggiori elementi di valutazione.
Titolo III
Diritti e doveri
Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative
Art. 60
Libertà sindacali.
Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e
ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente
decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della
legge 18 marzo 1968, n. 249 , e successive modificazioni.
L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della
legge 18 marzo 1968, n. 249 , e successive modificazioni, è concesso
alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.
Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola,
fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il
diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.
Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola
od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba
essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo
svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il
personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli
uffici in cui ha la sede di servizio.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o
gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai
sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie
del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.
Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo,
docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro,
nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la
partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee
indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di
cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole
diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove
necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni
sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni
stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità
per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati
saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma.
L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale,
deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il
personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale
ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima
della data fissata.
Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il
capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto
se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente
titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed
ora.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle
organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.
I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a
tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario.
Art. 61
Congedo ordinario.
Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di
congedo ordinario nell'anno scolastico.
Il predetto diritto è irrinunciabile.
Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle
scuole od istituzioni educative.
Art. 62
Congedi straordinari e aspettative.
Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio
1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675 .
Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario,
dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato
per anno scolastico.
Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi
di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo
successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in
attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
Art. 63
Organi competenti a disporre congedi ed aspettative.
I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono
concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale
ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale
direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale
insegnante.
Art. 64
Proroga eccezionale dell'aspettativa.
L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente
consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una
proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle
aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui
all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della
carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 65
Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e
sportive.
Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la
conferma in ruolo, può essere autorizzato dal ministro per la pubblica
istruzione, compatibilmente con le esigenze dei servizio e, per quanto
possibile, nel rispetto della esigenza di continuità dell'insegnamento,
ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni
giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni
statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti
internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a
convegni e congressi di associazioni professionali dei personale
ispettivo, direttivo e docente.
È consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali,
lo scambio di insegnanti con altri paesi e, in particolare, con quelli
della Comunità Europea.
Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio.
Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno
scolastico nel quale sono stati conferiti.
Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.
Non possono essere autorizzati nuovi incarichi so non siano trascorsi
almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico
conferito.
Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal
presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola.
Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di
cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di
organismi o enti internazionali.
Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio,
di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali,
enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali,
gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui
vengono svolti gli incarichi stessi.
Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui
al precedente primo comma è di sposta di concerto con il ministro per
il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai
normali obblighi di servizio.
Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel
rispetto dei criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere
concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni, con diritto
alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo,
direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione
artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti
di educazione fisica, su richiesta dei C.O.N.I., per particolari
esigenze di attività tecnico?sportiva. Detti congedi non possono avere,
per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi
sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 dei
presente decreto.
Art. 66
Valutazione del servizio del personale docente.
Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato
per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione
del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside
che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola,
acquisirà gli opportuni elementi di informazione.
La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali,
della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a
eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella
scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle
eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della
partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con
altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le
famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito
scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le
caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione
docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico,
né sintetico e non è traducibile in punteggio.
Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore
agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del
consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del
personale docente.
Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del
restante personale del presente decreto.
Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e
passaggi di cattedra e di ruolo
Art. 67
Trasferimenti a domanda e d'ufficio.
I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a
domanda
o d'ufficio.
Art. 68
Trasferimenti a domanda.
I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo,
delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di
apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge
avviene indipendentemente dalla attività professionale dello stesso.
Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata
del servizio nel ruolo di appartenenza.
I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono
disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenenti
ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica istruzione.
I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai
provveditori agli studi competenti territorialmente indicando le sedi
desiderate in ordine di preferenza.
Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al
trasferimento appartengono.
I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di cui
al precedente secondo comma.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno,
annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i
documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande
stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a
provvedere.
Art. 69
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 70
Trasferimento d'ufficio.
Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione
di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini
della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli
interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista
dall'art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.
Art. 71
Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio.
l trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli
provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia
determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza
nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del
competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.
Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali
è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.
Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede esso è disposto su conforme parere
del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli
provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita
con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.
Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o
nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se
ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo
disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore
didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di
personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di
personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per
la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento
d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di
presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale
competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di
sospensione dal servizio è revocato di diritto.
Art. 72
Ricorso avverso i trasferimenti.
Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per
soppressione di posto o di cattedra o a domanda è ammesso ricorso al
Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 73
Assegnazioni provvisorie di sede.
Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole
elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e
degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non
ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente
assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di
sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non
abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di
personale di prima nomina.
L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero
da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per
compensazione.
Art. 74
Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata
dell'assegnazione provvisoria.
L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi
subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha
durata di un anno scolastico.
Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica
istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in
base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni
provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione
delle domande.
Art. 75
Passaggi di cattedra e di presidenza.
Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo
quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.
I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei
posti disponibili.
Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 76
Passaggi di cattedra per situazioni particolari.
Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di
insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più
previste o comunque diversamente denominate o raggruppate, sono
assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di
materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed
economico in godimento.
Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il
Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
Art. 77
Passaggi di ruolo.
Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad
altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla
allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una
anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore
a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i
trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e
dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che
risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e
tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.
Art. 78
Organi competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di
ruolo.
I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono
adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo
Art. 79
Comandi.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi
annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni
statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo
svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed
assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato
biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto
dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in
vigore del presente decreto.
Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite
numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale
che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente
articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella
scuola.
Art. 80
Collocamento fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto
restano disciplinati dalle
disposizioni vigenti.
Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che
abbia conseguito la conferma in ruolo.
Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti
della carriera
Art. 81
Riconoscimento del servizio al personale docente.
Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i
quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19
giugno 1970, n. 370 , convertito, con modificazioni, nella legge 26
luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli
effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini
economici.
Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio
prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di
professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle
università.
Art. 82
Riconoscimento del servizio del personale direttivo.
Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto
soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante
di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai fini
giuridici ed economici.
Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con
quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.
Art. 83
Passaggio ad altro ruolo.
In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo
e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo
inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore
viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di
carriera.
Art. 84
Riconoscimento del servizio militare.
Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile
sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero 1033
, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati
nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come
servizio non di ruolo solo se
prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 85
Periodi di servizi utili al riconoscimento.
Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di
insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto
la durata prevista agli effetti della validità dell'anno
dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza
e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo
richiesto per il riconoscimento.
Art. 86
Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto
per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già
considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in
ruolo prevista da leggi speciali.
I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da
altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme
più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal
presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono
disposti all'atto della conferma in ruolo.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30
luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi,
previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al
1° luglio 1975.
Capo V - Doveri
art. 87
Orario di servizio del personale direttivo.
Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli
istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è tenuto ad un
orario di servizio di 36 ore settimanali.
Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è
tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario
normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418 ,
relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al
personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica.
L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato è disciplinato dalle norme del
presente articolo, in quanto compatibili.
art. 88
Orario di servizio dei docenti.
L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna
è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i
docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione
secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare
all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle
scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di
cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività
non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in
ragione di 20 ore mensili.
Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e
gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione
dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la
preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.
I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e
artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento,
entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali
supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in
mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività
parascolastiche o interscolastiche.
Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di
servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della
scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento
eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di
insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e
quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per
il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18°
del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola
aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30
luglio 1973, n. 477.
Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di
20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per
l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed
extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della
lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416 , relativo all'istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna elementare, secondaria ed artistica per
quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di
addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con
funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art.
3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive
modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate
mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.
Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.
Art. 89
Lezioni private.
Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad
alunni del proprio istituto.
Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare
il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare
il nome degli alunni e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni
private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o
di istituto.
Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è
ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto
lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in
contravvenzione a tale divieto.
Art. 90
Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo.
Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni
private.
Art. 91
Divieto di cumulo di impieghi.
L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore
tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente
decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a
darne immediata notizia all'amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
Art. 92
Altre incompatibilità - Decadenza.
Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività
commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società
od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta
l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di
società cooperative.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti
viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal
provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia
cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli
provinciali.
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore
didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano
di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla
funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di
servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore
agli studi, che decide in via definitiva.
Art. 93
Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di
obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si
rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo IV
Disciplina
Capo I - Sanzioni disciplinari
Art. 94
Sanzioni.
Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a
sei mesi;
c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di
sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo
svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente
o direttiva;
d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è
costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art. 95
Censura.
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata,
che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti
alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 96
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di
esercitare la funzione docente direttiva o ispettiva, con la perdita del
trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo
art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non
soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri
di vigilanza.
Art. 97
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 97-bis
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi
e utilizzazione in compiti diversi.
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo
di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti
alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto
educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di
particolare gravità integranti reati punito con pena detentiva non
inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel
giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro
caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la
sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla
funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti
del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i
compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta
sanzione.
3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per
il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis)
dell'articolo 94.
Art. 98
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente
art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento
periodico dello stipendio.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente
art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni
nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre
anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in
cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre
mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il
personale ispettivo, direttivo e docente non può ottenere il passaggio
anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì
partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va
ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che
ha inflitto la sanzione.
Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto da
computo dell'anzianità di carriera.
Art. 99
Destituzione.
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego,
è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla
funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola,
alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme
amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o
per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima
scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano
compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi
pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli
stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad
affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione,
senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Art. 100
Recidiva.
In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie
di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o
della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente
più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di
recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale
sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c)
del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista
nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale
misura massima sia stata già irrogata la sanzione prevista per
l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 101
Assegno alimentare.
Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno
alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni
per carichi di famiglia.
La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 102
Riabilitazione.
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la
valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può
chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni
efficacia retroattiva.
Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e
procedure
Art. 103
Censura e avvertimento.
La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al
personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale
direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche
della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente
direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 104
Sospensione dall'insegnamento o dallo ufficio e istituzione.
Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94,
lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai
ruoli provinciali;
b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale
appartenente ai ruoli nazionali.
Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d)
dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.
Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione
provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni
addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o
nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole
al dipendente.
Art. 105
Ricorsi.
Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del
provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari
nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del
competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 106
Provvedimenti di riabilitazione.
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è
adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli
nazionali.
Art. 107
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli
articoli dal 91 a 99 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale
appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di
personale appartenente ai ruoli nazionali.
La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal
Ministro per la pubblica istruzione.
Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare
può essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il
collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli
studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte
dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere
immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di
dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato
di "diritto".
Art. 108
Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si
applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
TITOLO V
Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri
compiti, restituzione e riammissione
Capo I - Cessazioni.
Art. 109
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda.
Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per
raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla data di
compimento del 65° anno di età.
Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre
successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento.
Art. 110
Dimissioni dall'impiego.
Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le
dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre
successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga
comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando
sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Art. 111
Decadenza dall'impiego.
Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di
decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale
appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 112
Dispensa dal servizio.
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al
presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o
incapacità o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale
appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II - Utilizzazione in altri compiti,
restituzioni e riammissioni
Art. 113
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per
motivi di salute.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della
preparazione culturale e professionale.
La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata
dell'accertata inidoneità.
Art. 114
Restituzione ai ruoli di provenienza.
Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro
ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, può, a domanda,
essere restituito al ruolo di provenienza.
La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo
alla data del relativo provvedimento.
Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la
pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli
provinciali, dal provveditore agli studi.
Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi
di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla
funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la
posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di
permanenza nel ruolo stesso.
Art. 115
Riammissione in servizio.
A personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne
la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto
o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia
avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciali.
Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e
dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
La riammissione in servizio ha effetto dallo anno scolastico successivo
alla data del relativo provvedimento.
TITOLO VI
Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 116
Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di
quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 .
Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente
riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati
retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura
del 18 per cento.
Art. 117
Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali.
Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si
applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul
trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032.
Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel
secondo comma del precedente art. 116.
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Capo I - Norme finali
Art. 118
Applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali
di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli insegnanti
tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli
insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle
arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i
pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei
convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; si
applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo,
salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale
non di ruolo statale.
Art. 119
Ruolo degli ispettori tecnici periferici.
È istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente
dotazione organica:
45 posti per la scuola materna;
245 posti per la scuola elementare;
160 posti per la scuola media;
150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo
grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei
contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori
dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e
sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie
tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione
fisica e sportiva.
Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione è
effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali e
tecnico-professionali.
I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni
due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione.
Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni
nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze
scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici
periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici
sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma, ed
utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le
circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.
Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di
insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro
per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale
direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.
Art. 120
Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte.
È istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.
Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare
diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico
dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 121
Ruoli del personale educativo.
Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti
femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo
provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti
annessi agli istituti tecnici professionali.
Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.
Art. 122
Trasformazione dei ruoli.
Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è
trasformato in ruolo provinciale.
La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla
costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 123
Competenze per l'amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza.
I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal
Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici
provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale
appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e
provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i
trattamenti di quiescenza e di previdenza.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del
Ministero della pubblica istruzione.
Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti
d'arte e dei licei artistici.
L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza
e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1°
ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di
previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente
alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati
dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica
istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte
successivamente alla data di cui al precedente quarto comma
provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli
uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di
quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.
Art. 124
Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale.
Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli
ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica
stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 125
Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli
ispettori scolastici.
Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli
delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei
censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale.
Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici
del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta
per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di
titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei
direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.
Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici
cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
Art. 126
Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e
dei conservatori. Le norme contenute nel presente decreto si applicano
anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al
personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle
arti.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di
servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.
Art. 127
Dotazioni organiche.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il
Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni
biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della
scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del
numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il
ruolo del personale educativo, del numero dei convittori. Il presente
articolo 127 non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei
conti.)
Capo II - Norme transitorie varie
Art. 128
Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico.
Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli
provinciali è inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di
titolarità alla data di applicazione del precedente art. 122.
Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili
dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia
nella quale sono titolari.
In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre
istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale
degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante
elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di
posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri
elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di
posto.
Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello
Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori
dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione
dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento
dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in
apposito ruolo ad esaurimento.
Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di
ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola
elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la
scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma
conserva il
trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento
dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i
criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , concernente le
norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione
del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo
all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.
Art. 129
Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo
e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori
ruolo.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti
elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati
permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre
1967, n. 1213 , possono chiedere la restituzione alla funzione docente,
direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.
Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.
Capo III - Norme transitorie sui concorsi.
Art. 130
Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento.
Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad
essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di
studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui
tale valore è riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei
casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica
abilitazione.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado,
conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n.
1440 , sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed
esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole
secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna
abilitazione si riferisce.
Art. 131
Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori.
Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art.
19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti
nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati
femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di
istitutrice.
Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del
presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono
partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti
dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi
annessi agli istituti tecnici e Professionali, e agli istituti e scuole
speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti
istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.
In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli
istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al
personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette
istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.
.
Art. 132
Commissioni esaminatrici.
Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni
di cui ai
precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo,
direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le
istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di
quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:
a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola
materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola
elementare;
b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il
personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice
rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati
femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli
istituti tecnici e professionali;
c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola
materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e
due direttori didattici della scuola elementare.
I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità
stabilite dal precedente articolo 12.
Art. 133
Norme particolari per concorsi a posti direttivi.
Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso
per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e
disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art.
30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al
personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da
almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e
in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la
partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli
valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può
essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del
colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo
comma.
Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che
sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di
direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo
riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non
inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una
votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di
cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi .
Art. 134
Concorsi riservati ai vice direttori aggiunti.
Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente
decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, è riservata
una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50 per cento,
ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.
Art. 135
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari.
Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri
elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie
provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive
modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed
integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la
facoltà degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere,
per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla
graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per
intero.
L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota
di posti pari al 50 per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio
di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e
l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25
giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.
Art. 136
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie.
Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente
decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie
nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed
artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente
decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 , e successive
modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 , e
successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468,
nonché quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1074 .
L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota
di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili
all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Salvo quando disposto dai precedenti commi, sono abrogate le
disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti
previste dalle citate leggi.
Art. 137
Deroga dai limiti di età.
Per l'ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II,
capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di età per gli
insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19
giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26
luglio 1970, n. 571.
Art. 138
Regioni a statuto speciale.
Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di
regioni a statuto speciale.
Art. 139
Norme finali di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme
concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Art. 140
Abrogazione di norme.
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia
tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque
incompatibili, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e quelle
successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per
concorso speciale.
Art. 141
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data
della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il
1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il
sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
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