D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1
della L. 22-7-1975, n. 382
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate
dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali
successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15
gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e
la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni
amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della
Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto
per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27
novembre 1976, n. 894.
Art. 2.
Attribuzione a province, comuni e comunità montane.
Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le
funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando
quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3.
Settori del trasferimento e delle deleghe.
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono
ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e
organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico;
assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto
ordinario, la sola parola "regione".
Art. 4.
Competenze dello Stato.
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto
le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la
funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con
le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e
le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai
rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali
relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il
Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di
cui al comma precedente.
Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo,
impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il
potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22
luglio 1975.
Art. 5.
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni
amministrative
sono definitivi.
Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare
comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6.
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.
Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal
presente decreto anche le funzioni amministrative relative
all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea
nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con
legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in
tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli
organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari,
può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la
regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la
inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale
termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti
necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 7.
Norme regionali di attuazione.
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare
norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di
attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è
subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio
delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri
di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8.
Gestioni comuni fra regioni.
Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori
finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni
comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche
intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali
fra regioni.
Art. 9.
Polizia amministrativa. - I comuni, le province, le comunità montane e
le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle
materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie
nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 10.
Classificazione di beni o di opere.
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo
di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa
conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede
d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11.
Programmazione nazionale e regionale.
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica
nazionale con il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con
gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso
degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli
statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza
regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di
competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della
finanza pubblica.
Titolo II
Ordinamento ed organizzazione amministrativi
Capo I
Oggetto
Art. 12.
Materie del trasferimento.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato
nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla
regione" e "circoscrizione comunali".
Capo II
Ordinamento degli enti amministrativi locali
Art. 13.
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti
locali non territoriali.
Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli
enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono
l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione
di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente
decreto.
Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono
trasferite alle regioni.
Art. 14.
Persone giuridiche private.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone
giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano
esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art. 15.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.
È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui
all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni
amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.
Capo III
Circoscrizioni comunali
Art. 16.
Circoscrizioni comunali.
Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni
comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale
dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei
rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il
regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e
contabili fra comuni e loro frazioni.
La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
Titolo III
Servizi sociali
Capo I
Oggetto
Art. 17.
Materie del trasferimento. - Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie
"polizia locale urbana e rurale, "beneficenza pubblica",
"assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione
artigiana e professionale", "assistenza scolastica",
"musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai
servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo II
Polizia locale urbana e rurale
Art. 18.
Polizia locale urbana e rurale.
Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale
urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono
esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano
proprie delle competenti autorità statali.
Art. 19.
Polizia amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre
disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di
ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida,
interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci,
di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche
in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in
occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti
dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri
simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli,
scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,
persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per
dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e
autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge
14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o
consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri
giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo,
di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico
spettacolo, di cui all'articolo 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque
arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici
esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma,
relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o
pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui
all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di
generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo,
saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino,
cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e
mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di
cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza
di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui
all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali
territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei
propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero
dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il
tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono
tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15)
e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere
sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6),
7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto
esprime parere conforme.
Art. 20.
Controlli di pubblica sicurezza.
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica
sicurezza di accedere in
qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette
ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine
di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o
regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 21.
Regolamenti comunali.
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del
Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e
rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi
siano divenuti esecutivi.
Capo III
Beneficenza pubblica
Art. 22.
Beneficenza pubblica.
Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza
pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro
della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che
in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in
base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di
forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le
funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23.
Specificazione.
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo
precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei
defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle
autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza
amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e
seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24.
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità
naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di
rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per
i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente
necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della
qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il
tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle
Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di
polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari,
da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia
di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali,
nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a
finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità
economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla
legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le
indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa
integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle
funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento
dell'assistenza pubblica.
Art. 25.
Attribuzioni ai comuni.
Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla
erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai
precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti
territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari,
promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e,
se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117
della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli
stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente
la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità
montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle
comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite
ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle
disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza
pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il
Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da
quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale
fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA -
Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di
determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B.
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da
escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo
precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.
L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979,
non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma,
la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in
proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane
dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115,
nonché il trasferimento dei beni della I P.A.B. di cui ai commi
precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla
programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti
patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro
e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano
le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei
disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei
diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale,
la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai
comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti
comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al
presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Art. 26.
Attribuzioni alla provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
Capo IV
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art. 27.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza
sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento
ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della
popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il
tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e
protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia
della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e
lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi,
coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al
successivo art. 30 lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque
minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le
attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di
stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o
artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;
g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un
sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale;
i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione
universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi,
l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro
alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei
servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e
regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad
eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;
b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive
svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina
sportiva del CONI;
c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della
Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio
sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno
trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte
dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni
caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di
risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;
d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte
da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei
servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili
del luogo nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del
personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle
regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali
operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese
quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla
nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del
Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli
enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di
interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire,
su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi
regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e
di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in
relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Art. 28.
Istituti a carattere scientifico.
Il riconoscimento del
carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo
Stato sentite le regioni interessate.
Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a
carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli
infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte
assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di
istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato
le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti
istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi
di amministrazione.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui
territorio l'istituto ha la sua sede;
l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con
specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante
decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
Art. 29.
Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
Le regioni
disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti
ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la
legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali
enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente
dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo
e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale
Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art. 30.
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera;
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza
in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge
di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali
siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di
sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di
prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di
preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di
sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi
medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il
commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni
dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli
additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e
delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e
domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie
dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze
alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire
a contatto con sostanze alimentari;
g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli
alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas
tossici o delle altre sostanze pericolose;
i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla
produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità , secondo le norme di cui alla legge
7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la
registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la
registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari;
s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per
l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti
minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed
ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di
cura sulla base delle vigenti leggi, t) gli ordini e i collegi
professionali;
u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali
e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario.
Art. 31.
Funzioni delegate.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni
obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge
27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni
spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste
dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il
Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di
strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi
in porti ed aeroporti e posti di confine;
b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas
tossici e delle altre sostanze pericolose;
c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il
commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il
controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici,
degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della
sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte
di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie
infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32.
Attribuzioni dei comuni.
Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative
relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano
espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.
Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di
organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le
modalità delle prestazioni.
Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o
in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché
l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla
riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente
articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli
ambiti territoriali.
Art. 33.
Attribuzioni della provincia.
La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente
articolo.
Art. 34.
Attribuzioni aggiuntive.
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già
esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate
nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in
mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed
ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.
Capo V
Istruzione artigiana e professionale
Art. 35.
Istruzione artigiana e professionale.
Le funzioni amministrative relative alla materia "istruzione
artigiana e professionale" concernono i servizi e le attività
destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed
all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e
per qualsiasi finalità , compresa la formazione continua, permanente,
ricorrente e
quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad
esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o
diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione
artigiana e professionale.
Art. 36.
Specificazione.
Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al
precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi
degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975,
n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del
personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli
aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla
disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai
cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale
svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui
alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni,
eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa
all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da
eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio
locale tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 37.
Istituti di istruzione professionale. - Le istituzioni di
istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei
titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti
professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle
regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38.
Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni,
è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei
locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri
generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della
lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli
enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della
regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e
l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 38.- Per lo svolgimento delle attività
rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli
enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle
scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della P.I.,
secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici
provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli
enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della
regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale, e
l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 39.
Consorzi per l'istruzione tecnica.
I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative
funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad
eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite
ai distretti scolastici.
Art. 40.
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle
Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione
dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.
Art. 41.
Formazione professionale.
Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e
privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale
da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e
sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente
all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione
competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del
proprio personale.
Capo VI
Assistenza scolastica
Art. 42.
Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza
scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci
e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
Art. 43.
Competenze dello Stato.
Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla
scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
Art. 44.
Opere universitarie.
Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza
scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed
il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento
universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale
ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere
universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45.
Attribuzioni ai comuni.
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai
comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge
regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza
scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30
giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i
criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di
assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.
Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla
liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale
ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni
interessati.
Art. 46.
Istituzione delle scuole statali.
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie
viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini
della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le
competenze dei consigli scolastici provinciali.
Capo VII
Beni culturali
Art. 47.
Musei e biblioteche di enti locali.
Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e
biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le
attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento,
il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di
interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche
popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti
anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di
interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre
istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione
culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle
biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di
riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i
compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.
Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono
trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge
regionale.
Art. 48.
Beni culturali.
Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine
alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario,
artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed
etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni
culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Art. 49.
Attività di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie
attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale
attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o
contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società
regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni
a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti
locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività
di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge
di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre
1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le
istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio
regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa
intesa con le regioni interessate.
(OMISSIS)
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