|
|
Lettera Circolare 3 agosto 2000, n.194 Prot. n.1405 Oggetto: Finanziamento per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione della L. n.440/1997. Esercizio finanziario 2000. Punto uno. Interventi prioritari, lett. a) della direttiva attuativa n.175 del 28 giugno 2000 Premessa Con la Direttiva
n. 175 del 28 giugno 2000 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 2
della Legge 18 dicembre 1997, n.440, gli interventi prioritari, i
criteri generali per la ripartizione delle somme relative all'anno
finanziario 2000, nonché le indicazioni circa il monitoraggio, il
supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge
medesima. iniziative volte
La presente lettera circolare fornisce indicazioni e precisazioni relative ai finanziamenti di cui al punto 1 lett. a) della suindicata Direttiva, mentre con specifiche successive comunicazioni verranno fornite quelle relative alle materie di cui alla lettera b), c), d) e). 1. Piena realizzazione dell'autonomia scolastica In relazione all'entrata a regime dell'autonomia scolastica dal 1°
settembre 2000 e del connesso obbligo di definire preventivamente un
piano dell'offerta formativa (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo
1999 n.275), tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un
finanziamento specificamente finalizzato alla piena realizzazione
dell'autonomia scolastica, ivi compreso quello da destinare agli alunni
in situazione di handicap. L'entità del finanziamento per ciascuna scuola dipenderà da parametri oggettivi, in modo da consentire alle stesse di quantificare le risorse disponibili per le attività da progettare e realizzare. Esse potranno pertanto accedere ad un finanziamento in linea di massima corrispondente a:
I finanziamenti per gli istituti comprensivi/verticalizzati e per gli
istituti superiori con sezioni di scuola di ordine diverso sono
ricompresi rispettivamente sui capitoli del centro di responsabilità
della Direzione Generale Istruzione Elementare e della Direzione
Generale Istruzione Tecnica. La quota del 10% dell'intero ammontare della disponibilità
finanziaria complessiva, integrabile con le economie derivanti da un
impiego parziale delle risorse utilizzabili, è riservata ai
Provveditorati agli Studi per garantire azioni perequative e di supporto
(ad esempio scuole presso carceri, ospedali, forme di scuola itinerante,
come quella denominata "maestri di vita"), per promuovere in
rete attività di consulenza, formazione e documentazione (ad esempio
costituzione di centri servizi e di documentazione) e per compensare
scostamenti rilevanti tra le somme calcolate sulla base dei parametri di
riferimento sopra indicati e quelle da erogare in base alle situazioni
ed alle esigenze effettivamente esistenti. 2. Finanziamento della formazione Le iniziative di formazione riguarderanno tutto il personale
scolastico e dovranno sviluppare prioritariamente le competenze connesse
alla elaborazione e attuazione dei piani dell'offerta formativa, nonché
rispondere agli specifici bisogni del personale connessi alla nuova
organizzazione della didattica. I finanziamenti di cui al presente punto 2, previsti per l'esercizio finanziario 2000 dalla legge n.440/97, saranno assegnati sulla base dei seguenti parametri oggettivi:
Si segnala l'esigenza che, nell'ambito di tali iniziative di
formazione, siano incluse quelle indirizzate al personale in servizio
nelle classi dell'istruzione media e superiore direttamente impegnate
nell'elevamento dell'obbligo scolastico, per il quale, peraltro, è
previsto un apposito finanziamento che verrà erogato con specifico
provvedimento. Al tempo stesso, le istituzioni scolastiche cureranno che
una parte dei finanziamenti sia destinata alla formazione e
all'aggiornamento del personale A.T.A, impegnato nei nuovi compiti per
essi previsti dalla piena attuazione dell'autonomia. La quota del 10% dell'intero ammontare della disponibilità complessiva destinata all'attività di formazione è assegnata ai Provveditori agli Studi con obiettivi analoghi a quelli già segnalati per la percentuale loro affidata in relazione ai progetti di piani dell'offerta formativa delle scuole. Tale quota potrà essere integrata con le economie derivanti da un utilizzo parziale delle risorse non utilizzate. Si sottolinea che le disponibilità finanziarie assegnate per i progetti dei piani dell'offerta formativa e per la connessa attività di formazione sono iscritte nel medesimo capitolo di spesa del bilancio della P.I., in quanto la formazione è direttamente funzionale alla progettazione del piano dell'offerta formativa. Le scuole, pertanto, gestiranno, in maniera unitaria e secondo le proprie esigenze, i due finanziamenti, operando tutte le compensazioni ritenute più opportune. 3. Il finanziamento per le iniziative di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567 Il finanziamento per le attività di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 - integrato e modificato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 - ammonta complessivamente per quest'anno a 39 miliardi. Esso può essere utilizzato per qualunque spesa necessaria alla realizzazione di attività integrative e di iniziative complementari degli studenti, inclusi l'acquisto dei materiali e la retribuzione del personale della scuola secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal D.P.R. n. 567/96, e successive modifiche, ivi compresi gli interventi per la valorizzazione della creatività studentesca (ad esempio quelli previsti dal Programma "La scuola mecenate", per le istituzioni scolastiche che deliberino di aderirvi ), sono altresì coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi. Sui fondi di cui sopra è accantonata una quota non inferiore al 7%, utilizzabile dalle consulte provinciali degli studenti per esigenze connesse alla propria organizzazione, al proprio funzionamento, nonché all'attuazione delle iniziative deliberate. Il piano di riparto al netto della predetta quota del 7% è stato predisposto utilizzando - per i due terzi - il criterio della proporzionalità rispetto al numero degli alunni di ogni scuola secondaria superiore e - per un terzo - utilizzando un criterio correttivo. Quest'ultimo si fonda su un "indice di disagio" definito attraverso indicatori sintetici riferiti a dispersione scolastica, dispersione territoriale, tenore di vita e di cultura. I finanziamenti per gli istituti superiori con sezioni di scuola di ordine diverso sono inclusi nei capitoli del centro di responsabilità della Direzione Generale Istruzione Tecnica. Ulteriori indicazioni in materia verranno fornite dall'Ufficio di Coordinamento per le politiche giovanili. 4. I progetti speciali Sono confermate le iniziative che l'Amministrazione centrale elabora e offre attraverso i Progetti speciali indicati al punto 2 della Direttiva n. 175/2000. E' il caso dei progetti Lingue 2000, mirato alla formazione delle lingue comunitarie; Biblioteche, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche; Musica, per la valorizzazione della cultura musicale; Perseus, per lo sviluppo dell'educazione motoria, fisica e sportiva, nonché di ulteriori progetti speciali nazionali, che vengono supportati con finanziamenti specifici e finalizzati. Tali progetti vanno ovviamente assunti come parte integrante del piano dell'offerta formativa, nel quale dovranno essere eventualmente compresi i progetti nazionali avviati nei decorsi anni scolastici (quali ad esempio Copernico, Qualità, Scienze ecc.). Successive indicazioni chiariranno le modalità di erogazione di specifici finanziamenti previsti per le scuole che vorranno aderirvi. 5. Il bilancio delle istituzioni scolastiche L'elaborazione e l'attuazione di un piano dell'offerta formativa, unitario e nello stesso tempo articolato, si avvarranno a regime delle flessibilità previste dalla nuova organizzazione del bilancio delle istituzioni scolastiche, che dovrà consentire lo svolgimento dell'attività delle scuole sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario. Si sottolinea quindi l'esigenza che, nella impostazione del piano
dell'offerta formativa, la programmazione didattico-finanziaria delle
scuole tenga conto in maniera coordinata di tutti i finanziamenti che,
anche a titolo diverso, pervengano alle scuole stesse e che siano
integrabili in una organizzazione unitaria della didattica (ad esempio
finanziamenti per l'educazione alla salute, per le attività aggiuntive
retribuite sul fondo di istituto). Sul capitolo 15 potranno essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione del piano dell' offerta formativa, ivi comprese quelle per le relative attività di formazione, quelle per i progetti speciali cui la scuola eventualmente vorrà aderire e - nell'area dell'istruzione superiore - quelle per i progetti previsti dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567. Per le scuole operanti nella Regione Sicilia, i finanziamenti relativi alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa trovano iscrizione al Titolo I - Categoria III - Capitolo 11/1 della parte entrate, modificando la denominazione in "Finanziamenti del Ministero Pubblica Istruzione per la realizzazione di progetti e iniziative relativi all'autonomia scolastica" per tutti gli ordini e gradi di scuola e aggiungendo, per l'area dell'istruzione secondaria superiore, la dizione "e finanziamenti relativi al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567". Ciascuna istituzione scolastica riferirà pertanto ai capitoli 13 delle entrate e 15 delle uscite (per le istituzioni scolastiche che sperimentano l'autonomia finanziaria e per la Regione Sicilia valgano le precisazioni appena menzionate) tutte le operazioni contabili afferenti alla realizzazione delle attività previste dal piano dell'offerta formativa, comprese fra le seguenti voci:
Le istituzioni scolastiche potranno utilizzare tutte le economie confluite nell'avanzo di amministrazione, afferenti alla sperimentazione dei piani dell'offerta formativa dell'anno scolastico 1999-2000. Al termine dell'esercizio, eventuali economie confluiranno a loro volta nell'avanzo di amministrazione per essere riutilizzate nel successivo per le stesse finalità. 6. Gli snodi territoriali di supporto Nella fase di passaggio a regime dell'autonomia resta l'esigenza di
mantenere in vita servizi di consulenza e supporto alle istituzioni
scolastiche impegnate nella attuazione del processo innovativo, come
peraltro già indicato nell'articolo 75 del Decreto Legislativo 30
luglio 1999 n.300. I nuovi organismi dovranno, comunque, essere configurati come
strutture tecniche flessibili, in grado di connettere le esigenze delle
scuole e le risorse disponibili o promuovibili, operando non da diretti
gestori dei processi innovativi, ma da ricognitori delle diverse
opportunità offerte in sede locale e da facilitatori delle possibili
interconnessioni, privilegiando lo strumento della rete. 7. Monitoraggio L'attività di monitoraggio, esplicitamente prevista dalla Direttiva
n. 175/2000, sarà realizzata attraverso un diretto rapporto con le
istituzioni scolastiche e consisterà in una rilevazione sistematica e
comparativa dei piani dell'offerta formativa concretamente attuati dalle
scuole. Ciò al fine di offrire supporti alle decisioni sia
dell'Amministrazione sia delle singole istituzioni scolastiche. Tenuto conto del rilievo della presente circolare, si invitano le
SS.LL. a darne la più ampia e tempestiva diffusione, valutando, altresì
l'opportunità di promuovere apposite conferenze di servizio per
illustrarne i contenuti. |
La pagina
- Educazione&Scuola©