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Legge 13 agosto 1980, n. 464 Insegnanti di educazione fisica atleti o tecnici Art. unico.- Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a
disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in
relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a
manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici
di livello nazionali in quanto facenti parte di rappresentative
nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la
partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione
spettante ai predetti docenti è a carico del CONI. |
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