Legge 4 agosto 1977, n. 517
Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico
Titolo I
Scuola elementare
Art. 1
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di
licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento
conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni
sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di
classe.
La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o
dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio
dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per
ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno
al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto
in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata
relazione.
Art. 2
Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa
può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per
gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo
di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a
favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di
insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se
appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo
1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.
Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di
sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno
scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma
sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e
delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la
realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque
assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie
e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo
stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle
classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro didattico.
Art. 3
Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli
di seconda sessione.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al
secondo comma del precedente articolo l; sono altresì ammessi a
sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per
i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi
prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento
della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non
abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o
di non ammissione alla classe successiva.
Art. 4
L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a
tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie
sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché
le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui
livelli di maturazione raggiunti.
Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente
dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui
contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci
dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo
2.
Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la
formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con
apposito attestato.
Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di
idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al
successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n.
1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.
Art. 5
Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero
autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso del
libro di testo e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al
costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di
circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni
bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
Titolo II
Scuola media
Art. 6.
Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media
nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio
1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n.
119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica
sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.
Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento
della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non
abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più
discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno
scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il
giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe
successiva.
Art. 7
Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa
può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe
o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni.
Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono
previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicap da realizzare mediante la utilizzazione dei
docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella
scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione,
che ne facciano richiesta, entro il limite di una unita' per ciascuna
classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di
sei ore settimanali.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con
un massimo di 20 alunni.
In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di
sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale. Le attività di cui al primo comma del presente articolo
si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività
didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno
scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del
periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di
integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei
docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di
istituto e delle proposte dei consigli di classe.
Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario
complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna
classe.
Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative
comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.
Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo
comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano
l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro
competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di
lavoro.
Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli
articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.
Art. 8
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno
dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché
le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento,
oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.
Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui
alla lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 9
Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno
contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita
della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di
apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia
nelle singole discipline.
Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente
dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna
disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello
globale di maturazione.
Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a
chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello
globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del
precedente articolo 7.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se
ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima
e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza
classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un
giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di
licenza.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e
delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di
maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini
dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di
cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con
apposito attestato.
Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo
quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive
modificazioni e integrazioni.
Titolo III
Norme comuni
Art. 10
L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per
i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi
ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano
assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di
sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere
predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e
l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte
le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente
articolo.
Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme
sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge
20 marzo 1971, n. 118.
Art. 11
Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e
termina il 9 settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i
giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre,
determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di
scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni
rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno.
Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed
idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il
Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il
calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto
stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed
artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9
settembre.
Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi
precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma
della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per
l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le
norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a
carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative
agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti
istituti.
Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei
docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività
scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da
effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
Art. 12
Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature
della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo
svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico,
semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il
consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il
coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati
fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e
civile; il comune o la provincia hanno quindi facoltà di disporre la
temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di
istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico
provinciale.
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto agli
interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le
modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
È abrogato l'articolo 260 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.
Art. 13
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che
fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si
riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale,
hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza
per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio
rimane fissata al 1° ottobre.
Art. 14
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione approva con proprio decreto i modelli della
scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9,
e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della
presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in
materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico
1977-78.
Art. 15
Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno,
eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di
tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma
dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in
ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato
dalla norma medesima.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 16
Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno
scolastico 1977-78.
Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno
scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.
Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle
lezioni è fissato al 20 settembre.
Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze
di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio
dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione
didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.
Art. 17
All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per
l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla
soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente
articolo 7.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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