Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Provvedimenti per l'educazione fisica
Titolo I - Ordinamento dell'educazione fisica
Art. 1 - Organizzazione dell'insegnamento
- L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito
distintamente per gli alunni e le alunne.
Art. 2 - Formazione delle squadre
- Ai fini di cui al precedente articolo, la scolaresca di ogni scuola o
istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15
alunni.
Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.
- Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali
o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli
alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli
alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi
della Cassa scolastica.
Art. 4 - Voto di educazione fisica negli istituti magistrali
- In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945,
n. 816, e del comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645,
per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è
compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli
esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla
frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere
soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli
alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati
esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono
conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova
di teoria.
Art. 5 - Palestre ed impianti sportivi
- Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le
esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e
artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di
20. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali
scolastici agli effetti della manutenzione della illuminazione, della
custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di
acqua da parte degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento
scolastico.
Art. 6 - Sussidi
- Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le
scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è
subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o
arredi cui il sussidio si riferisce e sarà controllata dai provveditori
agli studi.
Art. 7 - Organizzazione dei servizi centrali
- È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle
dipendenze del Ministro, il Servizio centrale per l'educazione fisica e
sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.
Art. 8
- Ispettorato centrale - Al ruolo organico degli ispettori centrali per
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e
artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per
l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e
chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti
ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che
abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per
l'ammissione al concorso.
Art. 9 - Servizi periferici
- L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che
possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di
ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in
tutto o in parte dall'insegnamento.
Art. 10 - Personale subalterno
- (omissis)
Art. 11 - Tassa di educazione fisica
- In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse
scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e
istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di
esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole
e istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione
fisica, sono aumentate di lire 300.
Art. 13 - ... per le esercitazioni complementari di avviamento alla
pratica sportiva, l'insegnante può assumere in aggiunta all'orario
d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie... o nelle scuole d'arte, e
quattro ore negli altri istituti o scuole.
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