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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Legge 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica

Titolo I - Ordinamento dell'educazione fisica

Art. 1 - Organizzazione dell'insegnamento
- L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art. 2 - Formazione delle squadre
- Ai fini di cui al precedente articolo, la scolaresca di ogni scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.
- Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art. 4 - Voto di educazione fisica negli istituti magistrali
- In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 816, e del comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 5 - Palestre ed impianti sportivi
- Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art. 6 - Sussidi
- Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce e sarà controllata dai provveditori agli studi.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi centrali
- È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art. 8
- Ispettorato centrale - Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art. 9 - Servizi periferici
- L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art. 10 - Personale subalterno
- (omissis)

Art. 11 - Tassa di educazione fisica
- In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

Art. 13 - ... per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie... o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti o scuole.


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