Nota 1 marzo 2002
Prot. n.275
Oggetto: Linee di indirizzo per la liquidazione delle
spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle
pratiche concernenti gli infortuni degli alunni
Nella prima applicazione del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del
D.M. 30 gennaio 2001 recante norme per la riorganizzazione degli Uffici
di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione, sono
state assegnate alla scrivente Direzione le risorse finanziarie iscritte
al capitolo di bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio
legale".
Nel limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della
documentazione raccolta da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione
Centrale e dagli Uffici periferici, questa Direzione Generale ha
provveduto, costituendo ad hoc un Ufficio stralcio, a dare esecuzione
alle sentenze di condanna, a corrispondere spese di giudizio e
risarcimenti di danni, a rimborsare spese per patrocinio legale, ecc. e
a tali spese continuerà a provvedere limitatamente alle richieste
pervenute entro il 2001.
A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova
collocazione, con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico
Regionale che dovrà provvedere, per le richieste pervenute dal 1°
gennaio 2002, ad effettuare i pagamenti dovuti compresi quelli nei
confronti delle Avvocature dello Stato.
E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di
spese che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del
personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese
per il patrocinio legale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n.67,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135. Per
quest'ultima tipologia, che riguarda: "Le spese legali relative a
giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità ...", il rimborso
delle spese dovuto dalle amministrazioni di appartenenza può essere
liquidato nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Con l'occasione, e per connessione di materia, si forniscono nuove
istruzioni in merito alla trattazione delle pratiche concernenti gli
infortuni degli alunni. La materia, richiamata dalla lettera circolare
di questa Direzione Generale n.92 del 3 luglio 2001, aveva avuto
completa trattazione con la C.M. n.305 del 10 luglio 1998 e ad essa si
può fare puntuale riferimento, salvo i seguenti aggiornamenti:
a) tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza dei
Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono intendersi ora
riferiti alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici. Occorre
infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come modificato dal D.P.R. 4
agosto 2001, n. 352) "L'Avvocatura dello Stato continua ad
assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le
giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni
scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità
giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Occorre inoltre ricordare la lettera circolare n.7267 in data 6
novembre 2001 di questa Direzione Generale, che richiama l'attenzione
sulla legittimazione processuale dei Dirigenti scolastici nello
svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile alle funzioni
trasferite alle istituzioni scolastiche a norma del già citato art.
14 del D.P.R. 275/99. Si rappresenta l'opportunità che l'Avvocatura
Generale dello Stato, ove concordi, dia indicazioni alle Avvocature
Distrettuali affinchè gli atti introduttivi di giudizio, concernenti
controversie rientranti nella sfera di autonomia delle istituzioni
scolastiche, proposti nei confronti del Ministero in persona del
Ministro pro-tempore, siano inoltrati, senza eccezioni, agli Uffici
Scolastici Regionali.
b) Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione Centrale e
riferiti alla liquidazione dei danni, delle spese dei legali di
controparte, di somme dovute per perizia tecnica, di parcelle delle
Avvocature dello Stato o di avvocati da queste delegati, debbono
intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali che potranno
provvedere direttamente al pagamento in favore dei creditori
acquisendo tutta la documentazione indicata nella citata circolare
305/97, ovvero potranno accreditare le somme necessarie volta a volta
alle istituzioni scolastiche perché, acquisita la documentazione,
provvedano ai pagamenti ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che
la scrivente Direzione Generale, mentre procederà a liquidare
mediante il menzionato Ufficio stralcio danni e spese per i quali ha
già acquisito gli atti costitutivi delle obbligazioni, ovvero atti di
richiesta entro il 31.12.2001, disporrà il trasferimento a codesti
Uffici Regionali delle pratiche pervenute successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti responsabili
dell'evento dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni
di condanna della magistratura ordinaria o della Corte dei Conti,
devono essere curati, rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei
confronti del personale della scuola e dal Direttore Generale
Regionale nei confronti dei Dirigenti scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono essere segnalate
all'Ufficio Scolastico Regionale.
Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle
Istituzioni Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello
provinciale.
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