O.M. 21 luglio 1983
Formazione delle classi per l'anno scolastico 1983/84
Premesso
L'art. 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317, non consente alcun
incremento, per l'anno scolastico 1983/84, del numero delle classi
funzionanti all'inizio del corrente anno scolastico.
La disposizione citata, altresì, è inserita in un contesto normativo
rivolto a limitare la spesa pubblica. Essa, pertanto, vieta
implicitamente qualsiasi provvedimento che possa comportare aumenti di
spesa non strettamente indispensabili e, anzi, impone l'onere di
accertare rigorosamente l'effettiva incomprimibilità degli impegni
finanziari derivanti dalle classi da costituire, anche se il loro numero
complessivo fosse inferiore al limite massimo sopraindicato.
L'allegata Ordinanza Ministeriale, che è diramata di intesa con il
Ministero del Tesoro, com'è prescritto dal II comma del citato art. 13,
è diretta a realizzare le finalità sopra esposte e, conseguentemente
deve essere interpretata ed applicata in conformità
ad esse.
Le disposizioni che seguono, quindi, nell'indicare i criteri per la
formazione delle classi degli istituti e scuole di istruzione primaria e
secondaria per il prossimo anno scolastico, tendono all'obiettivo di
complessivo contenimento, posto dal D.L. citato, nella massima misura
compatibile con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'attività
didattica, in relazione alle specificità dei vari gradi di scuole.
Per la scuola materna statale, ci si è limitati a richiamare il
disposto dello stesso D.L., che consente l'istituzione di nuove sezioni
nelle aree di maggiore necessità, entro il limite dei posti della
dotazione organica aggiuntiva coperti per effetto del concorso
indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.
Nelle scuole di istruzione elementare, in particolare, la formazione di
classi oltre quelle previste ai sensi della C.M. 12 dicembre 1982, n.
410, ma nel limite del numero di quelle complessivamente funzionanti nel
corrente anno scolastico, non può
essere consentita se non quando i relativi posti possono essere coperti
con l'utilizzazione di docenti di ruolo dell'organico magistrale della
provincia.
Per l'istruzione secondaria di primo grado, si dovrà tendere a
raggiungere la coincidenza tra organico previsionale e situazione di
fatto; è consentito, però, ai Provveditori agli Studi di autorizzare
la formazione di ulteriori classi, rispetto all'organico previsionale,
qualora le effettive esigenze lo rendano necessario e purché non sia in
alcun caso superato il limite numerico complessivo delle classi
funzionanti nel corrente anno scolastico.
In relazione agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
lo strumento più efficace, per la realizzazione degli obiettivi
indicati, è stato individuato nella massima possibile aderenza tra
l'organico di fatto, determinabile all'inizio del prossimo anno
scolastico, e l'organico previsionale, costituito ai sensi dell'art. 5
della Legge 9 agosto 1978, n. 463, e l'art. 12 della Legge 20 maggio
1982, n. 270.
Tale soluzione, peraltro, non soltanto vuole ottemperare a quanto
prescritto dall'art. 13 del D.L. dell'11 luglio corrente, ma tende anche
ad assicurare una maggiore stabilità dell'organico, nonché del
personale che su questo insiste.
Le eventuali variazioni necessarie, pertanto, comprese quelle derivanti
da suddivisione di istituti pletorici, sostituzione di sezioni di
specializzazione e di qualifica professionale, iniziative di
sperimentazione e ogni altra ipotesi conseguente a provvedimenti
adottati successivamente alla definizione dell'organico previsionale,
potranno essere disposte dai Provveditori agli Studi soltanto qualora ad
esse corrisponda una riduzione non inferiore delle classi previste
nell'organico di diritto delle scuole della provincia (per i licei
artistici e gli istituti d'arte, nonché per le scuole medie annesse
agli stessi istituti ed ai conservatori di musica è, in tutti i casi
rimessa a questo Ministero l'approvazione delle proposte di formazione
delle classi, in considerazione delle peculiari esigenze funzionali di
tali istituzioni).
Qualora invece non sia possibile compensare la costituzione di nuove
classi con il venir meno del funzionamento di altre previste e purché
ne sia accertata l'effettiva necessità, in relazione all'impossibilità
di superare, per indisponibilità di aule e laboratori sufficienti, il
limite del numero massimo di alunni per classe previsto dalle vigenti
disposizioni, la loro formazione dovrà essere preventivamente
autorizzata da questo Ministero, entro i limiti prescritti dello stesso
art. 13 già citato e secondo la procedura indicata all'art. 6
dell'Ordinanza.
Si raccomanda, però, in via prioritaria, per la formazione delle classi
prime e delle classi iniziali di cicli conclusivi dei corsi di studio
(corsi liceali, triennio dei licei scientifici, degli istituti
magistrali, degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il
turismo e per periti aziendali, sezioni di specializzazioni degli
istituti agrari, aeronautici, femminili, industriali e nautici, corsi
sperimentali per il conseguimento della maturità negli istituti
professionali), l'opportunità di confermare le classi previste
nell'organico di diritto anche quando il numero degli alunni comporti il
superamento del limite di 30 unità previsto dal D.L. 6 settembre 1972,
convertito nella Legge 1 novembre 1972, n. 625, sempreché le dimensioni
delle aule e le attrezzature scientifiche e didattiche presenti nei
laboratori lo consentano, al fine di porre le condizioni, in
prospettiva, per poter garantire il rispetto delle esigenze di
continuità didattica nelle classi intermedie successive.
Si fa presente, peraltro, con l'occasione, che il disposto del D.L sopra
richiamato non consente provvedimenti istitutivi di nuovi istituti,
sezioni staccate o sedi coordinate, indirizzi di specializzazione o
sezioni di qualifica professionale, in tutti i casi nei quali
costituiscano espansione del sistema di istituzioni scolastiche
esistenti.
Possono, quindi, essere prese in considerazione soltanto proposte di
divisione di istituti di eccezionali dimensioni, e sostituzione di
indirizzi di specializzazione a sezioni di qualifica ad altri
preesistenti.
Potranno, infine, essere presi in considerazione progetti di
sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419,
nei limiti in cui non comportino aumento del numero delle classi
funzionanti ed a condizione che sussista un numero di alunni non
inferiore a quello previsto per autorizzare il funzionamento di classi
normali e il numero dei docenti previsto per attuare gli stessi progetti
sia analogo a quello corrispondente alle esigenze delle ordinarie classi
curricolari.
Art. 1.- Numero delle classi - Per l'anno scolastico 1983/84,
nella costituzione delle sezioni e classi funzionanti nelle scuole
materne e statali e negli istituti e scuole di istruzione primaria e
secondaria, i Provveditori agli Studi sono autorizzati a derogare ai
limiti massimi e minimi del numero di alunni e bambini per classe e
sezioni previsti dalle vigenti disposizioni, nei casi ed alle condizioni
indicate nei successivi articoli.
In nessun caso dovrà essere consentita la formazione di un numero di
classi complessivamente superiore a quello delle classi funzionanti nel
corrente anno scolastico nell'ambito provinciale, per le scuole di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, e nell'intero
territorio nazionale, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore.
Per le scuole materne statali è invece consentito, nelle aree
territoriali con maggiori necessità, l'istituzione di sezioni oltre
quelle funzionanti nel corrente anno scolastico, entro il limite dei
posti della dotazione organica aggiuntiva coperti a seguito
dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge
20 maggio 1982, n. 270.
I Provveditori agli Studi, dovranno altresì assicurare, nella massima
misura possibile, la corrispondenza tra le classi previste nell'organico
previsionale, determinato ai sensi della C.M. 14 dicembre 1982, n. 410 e
delle OO.MM. 20 gennaio 1983, e le classi di fatto funzionanti in ogni
scuola.
A conclusione delle operazioni previste dai successivi articoli 4,
ultimo comma, 5, quinto comma e 6, ultimo comma, comunicheranno alle
competenti Direzioni Generali di questo Ministero il numero delle classi
formate con più di 30 alunni, distinto per ordine e grado di scuola.
Art. 2.- Delimitazione delle circoscrizioni di afflusso alle
singole scuole - Per evitare che, a seguito del divieto della formazione
di nuove classi, si determinino situazioni con un numero di alunni per
classe superiore o inferiore ai valori di cui agli articoli successivi,
i Provveditori agli Studi verificheranno preliminarmente il rispetto
della delimitazione delle zone di afflusso alle singole scuole; agli
stessi fini procederanno, altresì, alla rideterminazione delle predette
zone, con particolare riguardo agli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore qualora se ne manifesti la necessità, in relazione
alle domande di iscrizione confermate ai sensi della C.M. 1 aprile 1983,
n. 90, e non sia possibile, ai sensi dei successivi articoli, la
formazione di ulteriori classi.
Tale delimitazione, peraltro, qualora le disponibilità di ammissione
degli alunni lo consentano, non vincola la possibilità di scelta della
scuola di preferenza.
Art. 3.- Formazione delle sezioni nelle scuole materne - Omissis
Art. 4.- Formazione delle classi nelle scuole di istruzione
elementare - Omissis
Art. 5.- Formazione delle classi nella scuola di istruzione
secondaria di I grado - Il numero delle classi costituite per l'anno
scolastico 1983/84 non potrà in ogni caso superare quello delle classi
funzionanti nell'anno scolastico in corso, in ogni provincia.
Entro tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle
classi i criteri impartiti con l'O.M. 20 gennaio 1983 e con le circolari
ivi richiamate.
Al fine, peraltro, di non superare il limite del numero delle classi
complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 1982/83, nella
formazione delle prime classi dovranno essere adottati i seguenti
criteri:
a) in caso di incremento di popolazione scolastica, rispetto alla
previsione, si supereranno gli indici di sdoppiamento sopra richiamati,
fino ad un massimo di 30 alunni per classe;
b) in caso di decremento, si diminuiranno tali indici, per le scuole
funzionanti con almeno 5 prime classi, fino ad un minimo di 22 alunni
per classe; per le scuole funzionanti con meno di 5 prime classi restano
fermi gli indici sopra richiamati.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicap saranno costituite
con non più di 20 unità, a norma dell'art. 7 della legge 517/7 la
formazione di dette classi dovrà precedere quella delle classi normali
nelle quali andranno distribuiti i restanti alunni nel rispetto dei
criteri sopra indicati.
Qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti II,
III e IV comma, derivi un aumento del numero delle classi in ambito
provinciale, rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico,
si dovrà derogare a tali criteri, superando anche il numero massimo di
alunni per classe previsto dalle vigenti disposizioni.
Le classi che, ai sensi dell'O.M. 20 gennaio 1983, art. 1 comma 3, non
concorrono alla determinazione dell'organico di diritto saranno
ovviamente conteggiate nel numero globale delle classi funzionanti in
ogni provincia, al fine del rispetto di quanto previsto dal I comma
dell'articolo 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317.
I Provveditori agli Studi comunicheranno a mezzo telex entro il 20
agosto 1983, a questo Ministero, Direzione Generale Istruzione
Secondaria di I grado, Div. II, il numero di tutte le classi prime,
seconde e terze che funzioneranno nell'anno scolastico 1983/84,
indicando altresì il numero delle prime, seconde e terze funzionanti
nel corrente anno scolastico.
Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di
musica, invece, la formazione di classi eccedenti l'organico
previsionale dovrà essere autorizzata dal competente Ispettorato di
questo Ministero secondo la procedura indicata al successivo art.,
ultimo comma.
Art. 6.- Formazione delle classi negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore - (Omissis)
Art. 7.- Formazione di classi nei licei artistici ed istituti
d'arte - (Omissis)
Art. 8.- Classi e corsi sperimentali - (Omissis)
Art. 9.- Formazione delle squadre di educazione fisica - Le
disposizioni previste alla presente Ordinanza si applicano anche nella
formazione delle squadre di educazione fisica previste dall'art. 2 della
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 con le seguenti precisazioni.
Nell'ambito della scuola secondaria di I grado il numero delle squadre
di educazione fisica non potrà, in ogni caso, superare quello delle
squadre funzionanti nella provincia nell'anno scolastico 1982/83. Entro
tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle squadre
i criteri indicati nell'O.M. 20 gennaio 1983 e con la C.M. n. 246 prot.
7152/B del 29 luglio 1982 ivi richiamata, anche per quanto attiene alla
costituzione di squadre con meno di 15 alunni.
A tal fine i Provveditori agli studi invieranno copia motivata delle
autorizzazioni concesse in deroga con l'espressa attestazione che il
numero complessivo delle squadre di educazione fisica per l'anno 1983/84
non supera il numero delle squadre funzionanti nell'anno scolastico
1982/83.
Nell'ambito della scuola secondaria superiore, qualora per inderogabili
esigenze si riscontri la necessità di istituire squadre in numero
superiore a quelle effettivamente funzionanti nell'anno scolastico
1982/83, l'istituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Ministero della P.I.
A tal fine i provveditori agli studi dovranno avanzare motivata
richiesta al Ministero della P.I., Ispettorato per l'Educazione Fisica e
sportiva - Divisione I, entro e non oltre il 30 agosto 1983.
Per le squadre da autorizzare in deroga all'art. 2 della Legge n. 88 del
1958, valgono le disposizioni impartite con la citata C.M. n. 246 del 29
luglio 1982.
I Provveditori agli Studi comunicheranno entro il predetto termine del
30 agosto 1983 il numero complessivo delle squadre, distinte per sesso,
di educazione fisica cui hanno autorizzato il funzionamento.
Ai fini previsti dai precedenti commi il numero massimo degli alunni
previsto per squadre non dovrà superare il corrispondente numero
massimo di alunni previsto per classe.
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