O.M. 9 luglio 1996, n. 332
Disposizioni concernenti la definizione degli organici
del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica
Le disposizioni contenute nell'O.M. n. 328 dell'1 dicembre 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle
disposizioni che seguono per la definizione degli organici del personale
docente delle scuole ed lstituti di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica
Art. 1. - Organi competenti e ambito di applicazione -
1. A norma dell'art. 5 della L. 9 agosto 1978, n. 463, confermato dal
primo comma dell'art. 12 della L. 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 1
della L. 27 dicembre 1989, n. 417, è attribuita ai Provveditori agli
studi la competenza alla definitiva determinazione annuale delle
dotazioni organiche relative al personale docente delle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica aventi
effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo, compresi gli
istituti per studenti non vedenti.
2. Per le scuole ed istituti della provincia di Trento la competenza
alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1è
attribuita al Sovrintendente scolastico provinciale; per le scuole ed
istituti con lingua di insegnamento italiana, tedesca e ladina della
provincia di Bolzano è attribuita rispettivamente al Sovrintendente
scolastico, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e
all'intendente scolastico per la scuola in lingua ladina.
3. Le disposizioni predette nonché quelle dei successivi articoli non
si applicano ai conservatori di musica e alle accademie di belle arti le
cui dotazioni organiche formeranno oggetto di separati provvedimenti.
4. È altresì attribuita ai Provveditori agli studi la competenza a
determinare gli organici dei ruoli speciali provinciali dei personale
docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla L. 30 luglio
1973, n. 488.
5. Le disposizioni predette nonché le direttive ed i criteri indicati
nei successivi articoli saranno seguite nella definizione delle
dotazioni organiche relative al personale docente di educazione fisica,
rapportando alla squadra prevista dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1958,
n. 88, quanto riferito alla classe.
l Provveditori agli studi, in sede di adeguamento della previsione di
organico alla situazione di fatto, prima di effettuare la relativa delle
esigenze complessive per la definizione dei quadro delle disponibilità,
procederanno alle eventuali autorizzazioni - in deroga al disposto di
cui all'art. 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88 - dell'insegnamento
dell'educazione fisica sportiva negli istituti secondaria di secondo
grado per classi anziché per squadre distinto per sesso.
Considerato che l'insegnamento per classe (mista) comporterebbe momenti
di metodologia differenziata, che postulerebbero un diverso spazio
orario, inattuabile, peraltro, senza una preventiva revisione degli
obiettivi didattici e di contenuti delle stesse discipline, i capi di
istituto formuleranno le proprie eventuali richieste di autorizzazione
dopo aver verificato l'impossibilità di adottare soluzioni previste
dalla C.M. n. 246 dei 29 luglio 1982.
6. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 la consistenza degli
organici provinciali del personale docente è indicata nelle tabelle
allegate al D. l. n. 174 dell'8 maggio 1996, tenuto conto delle
prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive
esigenza funzionamento delle classi e sezioni da costituire in
conformità alle indicazioni dei piano pluriennale di rideterminazione
del rapporto alunni/classi definito con il D.l. n. 173 dell'8 maggio
1996, emesso in attuazione dell'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n.
549.
7. Per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 le dotazioni organiche dei
personale docente sono definite dai Provveditori agli studi, nei limiti
della consistenza dell'organico provinciale complessivo, previsto dalle
tabelle allegate al D.l. n. 174 dell'8 maggio 1996, in relazione alle
necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste
in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia
organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata
dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi.
Art. 2. - Previsione delle classi e delle squadre di educazione
fisica -
1. Per ogni scuola ed istituto, sezione staccata, sede coordinata,
sezione o scuola aggregata e sezione serale di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica, i presidi compileranno per la parte di loro
competenza, e trasmetteranno ai Provveditorati agli studi il prospetto
1) allegato alla presente O.M., contenente i seguenti dati:
- la situazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico in corso e
il relativo numero degli alunni (tale situazione nel caso di istituti
con più indirizzi, specializzazioni o corsi di qualifica o
post-qualifica deve essere ripartita per ciascuno di essi);
- la suddivisione delle classi e degli alunni in relazione alle lingue
straniere in esse insegnate;
- la serie storica dei corsi e delle classi che hanno funzionato
nell'istituto e li relativo numero degli alunni;
- ed infine il numero delle classi che si prevede funzioneranno, sulla
base dei criteri fissati dal DI n. 173 dell'8 maggio 1996 (vedere le
relative istruzioni allegate) nell'anno scolastico successivo.
2. Al fine di consentire la compilazione di quanto sopra da parte dei
Capi d'istituto, i Provveditori agli studi dovranno comunicare loro
immediatamente il dato relativo al totale degli alunni frequentanti la
terza media nelle scuole della provincia per l'anno scolastico in corso.
3. Per quanto concerne l'organico previsionale delle scuole medie
annesse agli istituti d'arte, si applicano le disposizioni contenute
nell'O.M, sugli organici dei personale docente delle scuole di
istruzione secondaria di primo grado.
4. Per la definizione dell'organico degli insegnanti di educazione
fisica ciascun Capo d'istituto dovrà compilare, datare e sottoscrivere
sotto la sua personale responsabilità, per ogni scuola ed istituto,
sezione staccata o scuola coordinata, il prospetto 1/E.F. allegato, da
trasmettere al competente Provveditore agli studi contenente i seguenti
dati:
- la consistenza numerica e la composizione per sesso delle singole
classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;
- il numero delle squadre maschili e femminili funzionanti nell'anno
scolastico in corso;
- il numero delle squadre di cui si prevede la formazione per l'anno
scolastico successivo;
- la serie storica dei corsi e delle squadre (ultimi quattro anni).
5. Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli studi, dei
prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni dall'invio, i presidi
avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai soggetti
sindacali di cui all'art. 7 dei contratto C.C.N.L. sottoscritto il 4
agosto 1995.
Art. 3. - Previsione delle classi sperimentali -
1. Le classi ed i corsi nei quali si attuano progetti di sperimentazione
ai sensi degli artt. 277 e 278 dei D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297,
concorrono alla costituzione delle cattedre e degli organici,
congiuntamente alle classi dei corsi ordinari.
2. Le classi nella quali è autorizzata, al sensi dell'art. 278 dei
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, l'attuazione di iniziative di
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture, elaborate
autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche debbono essere
rilevate con i relativi gruppi di indirizzo dai capi di istituto sui
prospetti 1 A e 1A/bis, a tal fine predisposti, secondo i criteri
indicati al punto 17 delle istruzione allegate; gli stessi prospetti,
dopo la compilazione, dovranno essere trasmessi dai presidi interessati
al competente Provveditore agli studi.
3. l successivi prospetti 2A e 1A/EF, relativi alla dotazione organica
dell'istituto, saranno prodotti dal sistema informativo di questo
Ministero limitatamente alle parti relative alle classi e ai gruppi di
area di indirizzo definitivamente previsti; tali prospetti saranno
inviati dal Provveditore agli studi al preside per la formulazione
dell'ipotesi di organico, sulla base dei piani didattici contenuti nel
singoli DD.MM. autorizzativi della sperimentazione. Dopo la compilazione
i prospetti dovranno essere inviati al competente Provveditore agli
studi come precisato nel successivo ottavo comma dell'art. 6.
4. Il numero delle classi di cui al precedente comma 2 dovrà essere
contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3 dei DI n. 173
dell'8 maggio 1996. Le cattedre relative ai progetti che coinvolgono
l'intera struttura curricolare dovranno essere costituite secondo i
criteri fissati nei singoli decreti autorizzativi, ricercando, comunque,
l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo
didattico-organizzativo, secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14
ore, in modo tale da non comportare un rapporto tra docenti e classi
superiore a 2.5 unità; le cattedre relative a classi nelle quali si
attuino iniziative limitate a parziali modificazioni degli ordinamenti
didattici saranno determinate in conformità al successivo comma 5.
5. Le classi e le squadre nelle quali si attuino progetti coordinati e
promossi a livello centrale devono invece essere rilevate, unitamente
alla classi normali, secondo i criteri previsti dall'art. 2 per la
compilazione dei prospetto 1 e 1/EF, in conformità al punto 18 delle
allegate istruzioni.
La relativa dotazione organica per la singole scuole ed istituti avrà
determinata secondo le procedure previste nella presente ordinanza ed i
criteri di formazione delle cattedre di cui al comma 4 nonché agli
articoli seguenti.
Il numero delle stesse classi dovrà essere determinato entro i limiti
di cui all'art. 10, comma 2, dei citato D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996.
6. L'unica dotazione organica delle singola scuole e istituti di
istruzione, sezioni staccate scuole coordinate, è complessivamente
determinata dalla somma degli elementi contenuti nei prospetti di
rilevazione distintamente compilati ai sensi dei commi precedenti.
Art. 4. - Costituzione delle cattedre e determinazione delle
dotazioni organiche 1
1. La determinazione delle dotazioni organiche per ogni materia - o
gruppo di materie - di insegnamento dovrà essere attuata secondo la
denominazione ed ordinazione numerica delle classi di concorso a
cattedra di cui al D.M. 24 novembre 1994 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda la formazione delle cattedre dovranno essere
seguiti i criteri fissati dai relativi decreti nonché dai successivi
articoli.
3. Gli orari e i programmi di insegnamento dei nuovo indirizzo IGEA -
indirizzo giuridico, economico, aziendale - previsti nel regolamento
interministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, e nel D.M. di pari data,
registrati alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. n. i istruzione,
fig. nn. 71 e 72 e pubblicati sul supplemento ordinario n. 48 alla G.U.
n. 63 del 15 marzo 1996, serie generale, troveranno graduale
applicazione a partire dalle prime classi dell'anno scolastico 1996197
negli istituti tecnici commerciali in sostituzione dei preesistenti
indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero e
amministrazione industriale. Nella fase transitoria, in cui
coesisteranno contributi orari dei vecchio ordinamento con quelli dei
nuovo, le cattedre saranno costituite con modalità diverse a seconda
degli indirizzi presenti nelle singole scuole, con orario decrescente da
18 a 14 ore settimanali - fermo restando, comunque, l'orario minimo di
cattedra per i diversi insegnamenti previsto dal vecchio o dal nuovo
ordinamento. E' fatto salvo, ovviamente, l'obbligo dei completamento in
caso di costituzione di cattedre inferiori alle la ore.
4. Per il reperimento delle cattedre di lingua straniera le ore di
insegnamento, previste nei vari tipi di scuola od istituto dal programmi
vigenti, devono essere considerate una sola volta per ciascuna classe.
Pertanto, nel caso di funzionamento di una classe con più lingue
straniere (C.D. classi bilingue) questa va presa in considerazione solo
per la lingua straniera studiata dal numero prevalente di alunni, tenuto
conto, ove possibile, della tendenza della lingua a svilupparsi sul
corso completo.
5. Il funzionamento delle classi di cui al precedente comma potrà
essere autorizzato per garantire la continuità di apprendimento della
lingua della quale si sia iniziato lo studio nella scuola secondaria di
I grado, purchéil gruppo meno numeroso di allievi sia formato da non
meno di 10 unità nella prima classe dei corso di studi, fermo restando
l'obbligo di garantire, comunque, lo studio della stessa lingua nelle
classi successive; nel corsi di studio che non comportano l'insegnamento
della lingua straniera per la loro intera durata, l'autorizzazione al
funzionamento di classi bilingue può essere concessa anche in presenza
di almeno 5 alunni.
6. Le disposizioni di cui al precedenti commi 4 e 5 si applicano anche
ai corsi ad indirizzo sperimentale.
7. La composizione analitica delle classi bilingue dovrà essere
riportata sul retro dei prospetto 1, unitamente al numero delle cattedre
di ciascuna lingua straniera determinato nell'organico di diritto
dell'anno scolastico in corso.
8. Per quanto riguarda, inoltre, la definizione dell'organico dei
docenti di educazione fisica dovranno essere osservate le seguenti
modalità:
1) per quanto riguarda la formazione delle squadre di richiama
l'attenzione sull'osservanza dei limite minimo di 15 alunni previsto in
Via generale dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1958, n. 88. Sono ammesse
solo quelle deroghe relative a situazioni ambientali e contingenti in
cui non sarebbe possibile realizzare l'insegnamento dell'educazione
fisica per difetto dei numero minimo di 15 alunni.
A tal fine si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 30 settembre
1974, n. 232 prot. n. 3473 integrata con la C.M. numero 246 prot. n.
7152/B dei 29 luglio 1982.
Tali deroghe dovranno essere giustificato con l'invio di copia della
autorizzazione prevista dalla precitata C.M. n. 246; in relazione al
numero massimo di alunni si fa richiamo all'analogo limite previsto per
la formazione delle classi dal D.l. n. 173 dell'8 maggio 1996 citato
nelle promesse.
2) ai fini dell'organico si deve tener conto anche delle ore nelle
classi che attuano la sperimentazione di cui al precedente art. 3,
secondo comma, che pertanto concorrono alla formazione dell'organico
secondo i criteri previsti dalla presente ordinanza, salvo il disposto
dei successivo art. 7, sesto comma.
3) negli istituti e scuole magistrali le squadre formate da alunni delle
classi terminali dovranno essere costituite in numero pari a quello
relativo alle penultime classi funzionanti nell'anno scolastico
corrente.
4) in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 3 - 8 maggio
1990, n. 225, sono unificate le dotazioni organiche dei docenti di
educazione fisica, già distinte in relazione al sesso di appartenenza.
Affinché, tuttavia, sia assicurato il mantenimento
dell'assetto previsto dagli articoli 1 e 2 della L. 7 febbraio 1958, n.
88, anch'essa sopra citata, nell'attesa di un riordino sistematico della
disciplina legislativa in materia, le cattedre di educazione fisica
della classe di concorso 29/A (ex XXXV/A) rimangono composte dal carico
orario nella misura stabilita, distintamente, per l'insegnamento a
squadre maschili e per l'insegnamento a squadre femminili.
9. Nella definizione dell'organico degli insegnanti di arte applicata
deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei
laboratori istituiti, a fronte dei funzionamento di almeno un corso
completo della sezione di istituto d'arte cui gli stessi I laboratori
sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di
altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione
di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore
settimanali complessive di attività di laboratorio o, svolte
nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore
all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto
non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con
la C.M. n. 102 dei 27 marzo 1984.
10. Relativamente all'anatomia artistica nei licei artistici, in
conformità alle istruzioni impartite con C.M. n, 77 dei 6 marzo 1995,
non dovranno essere considerate le ore di insegnamento sulle quali sono
mantenuti in servizio i docenti di cui all'art. 4, comma 6, dei D.M.
33411994, sempreché tali ore non siano necessarie al fine di evitare la
situazione di soprannumerarietà, nell'ambito dell'istituto, ai docenti
della classe di concorso 21/A.
Art. 5. Cattedre appartenenti a classi di concorso atipiche
1. Al fine di operare, fin dalla fase di previsione delle ci corretta
previsione delle cattedre relative agli insegnamenti che possono essere
attribuiti a diverse classi di concorso, s quanto segue.
2. Nel casi di diversa possibile attribuzione degli stessi insegnamenti
a cattedre specifiche o a cattedre con competenza estesa a più
discipline dovranno essere costituite cattedre specifiche ordinarie o
posti-orario, anche esterni, in tutti i casi nei quali lo consenta
l'eventuale incremento del numero di classi previste o la prevedibile
vacanza di cattedre non specifiche per collocamento a riposo o
dimissioni dei docenti titolari che le occupano nell'anno scolastico in
corso.
3. Resta inteso che la facoltà di duplice attribuzione delle ore di
insegnamento relative alle discipline "atipiche" va esercitata
previa rigorosa valutazione degli effetti connessi; non può
prescindersi infatti dalla necessità di perseguire, sia pure nel
rispetto delle vigenti disposizioni, le migliori e più opportune
finalità quali la salvaguardia della titolarità dei docenti presenti
nell'istituto, la ottimale determinazione numerica delle cattedre, la
continuità didattica.
4. Al fine di consentire l'esatta definizione della dotazione organica
per le classi di concorso in questione, i Capi di istituito sono tenuti
ad indicare, nell'apposito spazio dei prospetto 1 (paragrafo 16 delle
istruzioni allegate), il numero delle classi che dovranno contribuire,
in via previsionale, alla formazione di cattedre per l'una o per l'altra
delle classi di concorso interessate.
Nell'allegato 1 si riporta l'elenco delle classi di concorso
"atipiche" per indirizzo o corso di qualifica nell'ambito dei
diversi tipi di istituto. l criteri generali indicati nel presente
articolo si applicano anche al corsi sperimentali il cui decreto
autorizzativo preveda la possibilità di attribuire singoli insegnamenti
a più classi di concorso.
Art. 6. - Procedura di determinazione degli organici -
1. l Provveditori agli studi, acquisita la situazione effettiva
integrata da quella previsionale, controllano la regolarità della
compilazione dei relativi prospetti sulla base dei criteri indicati
nella presente O.M., apportano le variazioni ritenute necessarie, e
convocano i soggetti sindacali di cui all'art. 7 dei C.C.N.L., esponendo
agli stessi gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli
organici e i criteri generali a cui intendono attenersi nella
definizione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. I predetti soggetti sindacali hanno diritto ad avere in visione gli
elementi conoscitivi utili alla determinazione dei criteri generali
relativi alla materia in questione.
3, Effettuare le predette operazioni e decorso il termine di cui al
quarto comma dell'art. 8 dei C.C.N.L., i Provveditori agli studi
dovranno comunicare al sistema informativo, i dati inerenti la
situazione delle classi dei gruppi di area o di indirizzo e delle
squadre di educazione fisica contenuta nei prospetti 1, 1/EF, 1A
1A/1BIS.
4. 1 dati così acquisiti relativi alle classi previste costituiranno
anche la base di formazione dell'organico di diritto dei personale non
docente secondo quanto disposto dall'apposita O.M..
5. 1 Provveditori agli studi, infine, dovranno procedere, sulla base dei
numero delle classi e delle squadre previste, alla determinazione delle
dotazioni organiche dei personale docente delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
6. Nella definizione delle dotazioni organiche i Provveditori agli studi
dovranno ovviamente operare sulla base della relativa normativa vigente
per ogni tipo di istruzione apportando le eventuali dovute modifiche
alla proposta di organico fornita dal sistema informativo.
7. Per quanto concerne le scuole che attuano progetti di sperimentazione
di cui al comma 2 dei precedente art. 3, i Provveditori agli studi,
otterranno, tramite il servizio trasmissione dati, la stampa dei
prospetti 2/A e 1 A/EF compilati nella parte relativa alle classi e ai
gruppi di aree di indirizzo definitivamente previsti. Tali prospetti
dovranno essere immediatamente inviati dai Provveditori agli studi ai
competenti Capi di istituto, unitamente ai corrispondenti prospetti
1A/BIS.
8. Sulla base di tale previsione e dei piani didattici contenuti nei
singoli DD.MM. autorizzativi della sperimentazione, gli stessi Capi
d'istituto formuleranno la dotazione organica prevedibile compilando la
seconda parte dei prospetti 2A e 1A/EF. I Provveditori agli studi,
verificata la conformità della stessa dotazione organica al precedetti
decreti, nonché alla normativa vigente in materia di sperimentazione,
procederanno alla costituzione di cattedre orario interne ed esterne
alla stessa scuola, comprensive di ore di insegnamento residue sia in
corsi ordinari che in corsi sperimentali; successivamente
comunicheranno, al servizio trasmissione dati, il numero delle cattedre
così rideterminate e le ore residue per ogni classe di concorso.
9. I Provveditori agli studi comunicheranno, inoltre, al soggetti
sindacali di cui all'art. 7 dei C.C.N.L. le dotazioni organiche definito
a livello provinciale.
10. I Provveditori agli studi trasmetteranno alle singole scuole una
copia delle tabelle di rispettiva competenza. Dette tabelle resteranno
affisse per 30 giorni e successivamente conservate nelle segreterie a
disposizione dei docenti interessati per la consultazione.
11. Dette dotazioni costituiscono, in base alle vigenti disposizioni,
provvedimento definitivo.
Art. 7. - Criteri di costituzione delle cattedre orario -
1. Al fini della costituzione delle cattedre orario si richiama la
normativa contenuta nell'art. 441 dei D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di
ciascuna scuola o istituto. Successivamente per l'utilizzazione massima
possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di
ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre,
dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:
a) Conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti
nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è
assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente
fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari
alla metà dei corrispondente orario di cattedra.
b) Il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto
a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di
titolarità, indipendentemente dal tipo di istituto; in tale operazione
dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale dei comune, che
ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento
tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di
cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali.
c) Le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la costituzione di
cattedre "interne" a ciascuna sezione serale, dovranno essere
utilizzare per la costituzione di cattedre orario nell'ordine seguente,
fermi restando i principi generali espressi in precedenza:
1 - cattedre-orario con classi dei corso serale di altro istituto della
medesima sede;
2 - cattedre-orario con classi dei corso diurno dei medesimo istituto;
3 - cattedre-orario con classi dei corso diurno di altro istituto.
d) Esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori
abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente
raggiungibili, possibilmente nell'ambito dei medesimo distretto e
comunque: di regola a distanza non superiore al 30 km.; il superamento
di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi
in cui le sedi degli istituti Interessati risultino collegate da vie di
comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido
ed agevole.
3. La cattedra orario dovrà essere costituita con non meno di 18 ore
settimanali o con un numero di ore non inferiore a quello previsto per
la corrispondente cattedra ordinaria dell'istituto al quale viene
attribuita la titolarità.
4. La titolarità verrà attribuita all'Istituto che ha il maggior
numero di ore residue e in caso di parità all'istituto che offre
maggiori garanzie per il consolidamento della cattedra in parola; tale
istituto dovrà essere indicato per primo nell'organico.
5. Le disposizioni relative al completamento in corsi e classi
collaterali delle cattedre di "scienze naturali, chimica e
geografia" nel licei classici, nonché di "scienze naturali,
chimica e geografia" e di "disegno e storia dell'arte"
nei licei scientifici sono da intendersi estese anche a classi e corsi
collaterali di sezioni annesse.
6. Le frazioni di cattedra disponibili in corsi e classi che attuano
iniziative sperimentali, di cui al secondo comma dei precedente art. 3,
devono essere unite alle corrispondenti, eventuali, frazioni di cattedra
presenti nei corsi normali per costituire, prioritariamente, cattedre
orario nell'ambito dei medesimo istituto.
Parimenti, nel casi di scuole coordinate o di sezioni aggregate ad
istituti di diverso ordine, funzionanti nello stesso comune, le
eventuali frazioni di cattedre devono essere unite al fine di formare
cattedre orario nell'ambito della medesima istituzione scolastica. Solo
successivamente, dette frazioni, unitamente considerate, potranno essere
utilizzate per la costituzione o il completamento di cattedre orario
esterne all'istituto.
A tal fine, pertanto, i Provveditori agli studi apporteranno, mediante
le apposite funzioni meccanografiche, le correzioni e integrazioni
ritenute necessarie all'ipotesi di organico formulata dal sistema
informativo dei Ministero.
7. Recepite le correzioni e integrazioni di cui al precedente comma, è
determinata la dotazione organica complessiva delle scuole ed istituti,
sezioni staccate e scuole coordinate.
8. Sulla base delle disposizioni contenute o richiamate nel presente
articolo e in quelli precedenti, i Provveditori agli studi procederanno
direttamente alla determinazione delle dotazioni organiche previsionali
degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 8. - Procedura per la determinazione della dotazione
provinciale -
1. L'organico provinciale complessivo di cui all'art. 1,comma 7, è
comprensivo della dotazione organica aggiuntiva prevista dall'art. 445
dei D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, stabilisce i criteri di ripartizione
delle dotazioni tra i singoli insegnamenti per gli istituti di
istruzione secondaria superiore, a norma dei comma 13 dell'art. 455 dei
D.L.vo citato.
2. Nel limite dell'organico provinciale complessivo prestabilito con il
D.l. n. 174 dell'8 maggio 1996, la dotazione organica provinciale per le
finalità di cui all'art. 3 dei medesimo decreto è determinata dalla
differenza tra l'organico complessivo e la somma delle cattedre e dei
posti di insegnamento costituiti negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica.
3. La dotazione organica provinciale di cui al precedente comma è
determinata per ciascuna classe di concorso a cattedre preliminarmente
in relazione alle unità di personale docente eccedente, in ogni
circoscrizione provinciale, le dotazioni organiche di cui ai precedenti
articoli. Ai fini sopra indicati si dovrà procedere alla rilevazione,
per ogni classe di concorso a cattedre, dei seguenti dati, che dovranno
essere riportati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 25 delle
istruzioni allegate, nell'apposito prospetto:
a) Numero complessivo dei docenti di ruolo titolari di sede definitiva,
compresi quelli assegnati a posti della dotazione organica provinciale
per l'anno scolastico in corso;
b) Numero dei docenti di ruolo comunque privi di sede definitiva;
c) Numero dei docenti aventi titolo all'emissione in ruolo, al sensi
della L. 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) Numero dei posti eventualmente accantonati per concorsi a cattedre;
e) Dotazione organica previsionale risultante dall'applicazione dei
precedenti articoli della presente O.M.: detta dotazione sarà
ovviamente identica a quella contenuta nel prospetti 2.
4. Nei casi di maggiore entità della dotazione provinciale complessiva,
i posti ulteriormente disponibili sono ripartiti tra le diverse materie,
o gruppi di materie, di insegnamento secondo i criteri stabiliti dal
D.M. di cui al comma 2.
5. Al personale eccedente la dotazione organica così determinata si
applicano le disposizioni di cui all'art. 479, comma 5 e seguenti del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I Provveditori agli studi comunicheranno al sistema informativo dei
Ministero i dati necessari alla ripartizione della dotazione organica
provinciale tra le diverse classi di concorso a cattedre. Gli stessi
dirigenti degli uffici scolastici provinciali, acquisita l'ipotesi di
ripartizione formulata dal sistema informativo, procederanno a definire
le dotazioni aggiuntive di ognuna delle predette classi di concorso nel
limite dei valore complessivo prefissato attenendosi alle istruzioni
procedurali che saranno impartite al riguardo.
Art. 9. - Dotazione posti di sostegno -
1. I posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attività di
sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle previsioni
contenute nella tabella 4/BIS allegata al D.I. n. 174 dell'8 maggio 1996
e comunque entro i limiti previsti dalla tabella 4 allegata allo stesso
decreto.
2. Alle ulteriori eventuali necessità di personale docente determinate
dalle effettive esigenze in integrazione degli studenti portatori di
handicap, si potrà provvedere nei limiti ed alle condizioni stabilite
dall'art. 24, comma 12 della L. 11 marzo 1988, n. 67.
3. 1 posti di sostegno determinati ai sensi dei commi precedenti sono
ripartiti con l'indicazione dei tipo di handicap (per minorati della
vista, minorati dell'udito e minorati psicofisici) tra le aree
disciplinari individuate sulla base dei profili dinamico-funzionali e
dei conseguenti piani educativi predisposti per gli studenti portatori
di handicap iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore di
ciascuna provincia.
4. Agli adempimenti di cui al precedente comma si procederà
contestualmente alla ripartizione delle dotazioni organiche provinciali
in conformità ai criteri che saranno stabiliti con il D.M. di cui
all'art. 445 dei D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 10. - Procedura perla determinazione della dotazione
organica aggiuntiva regionale -
1. Ai sensi dell'art. 445, comma 3 dei D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le
dotazioni organiche aggiuntive relative alle classi di concorso della
tabella "N'di cui al D.M. 24 novembre 1994, e successive
modificazioni, relative alle discipline artistiche di cui all'allegato 2
e quelle della tabella 'V' dei medesimo D.M. 24 novembre 1994 e
successive modificazioni, sono determinato su base regionale, in
relazione agli apporti dei singoli contingenti provinciali.
1 singoli contingenti provinciali sono determinati in conformità al
criteri generali indicati al precedente art. 8.
Art. 11. - Termini e scadenze operative -
1. Tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti dovranno
concludersi entro termini compatibili con quelli stabiliti dall'O.M. n.
50 dei 7 febbraio 1996 relativa ai movimenti dei personale docente.
Eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni saranno
successivamente comunicate.
Art. 12. - Abrogazione -
1. La presente ordinanza, nella materia qui disciplinata, sostituisce la
precedente O.M. n. 328 dell'1 dicembre 1990, che è conseguentemente da
considerare abrogata.
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