DdL n. 132 as

Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
MANIERI ed altri

 

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi per la riforma delle accademie di belle arti, nell'osservanza dei criteri direttivi e dei princípi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro competente in materia di turismo e di spettacolo, con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, e per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché di una speciale commissione composta da cinque esperti, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e comprendente altresí due esperti designati dal corpo docente delle accademie di belle arti.

 

Art. 2.

(Criteri direttivi per la riforma delle accademie di belle arti)

1. L'istruzione per le arti visive é impartita nell'ambito degli studi universitari presso le accademie di belle arti, il cui fine é quello di promuovere e realizzare lo sviluppo delle arti e della ricerca connessa, nonché una elevata specializzazione e l'insegnamento delle arti visive.
2. Nei decreti legislativi devono essere indicati i criteri di massima per l'individuazione dei settori della progettazione e della produzione nei quali ciascuna accademia puó realizzare lo sviluppo della ricerca, della cultura e della specializzazione artistica, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni locali, nonché delle possibilità di occupazione nei settori medesimi.

 

Art. 3.

(Princípi fondamentali dell'ordinamento delle accademie di belle arti)

1. Le accademie di belle arti, al pari delle università, sono dotate di personalità giuridica, di autonomia didattica, scientifica, disciplinare, finanziaria ed amministrativa, e adottano un ordinamento autonomo con propri statuti e regolamenti interni.
2. Gli statuti ed i regolamenti interni delle accademie sono deliberati dagli organi competenti a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame; in assenza di rilievi, essi sono emanati dal rettore.
3. Le accademie svolgono attività didattica e di ricerca e organizzano le relative strutture in indirizzi differenziati, per omogenei fini di ricerca e di sperimentazione artistica, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei princípi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
4. Ai dipartimenti di indirizzo e agli istituti statutariamente previsti nelle accademie, é data facoltà, per le proprie finalità di ricerca, di:

a) accedere ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e privati e da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le accademie possono stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge, contratti di colla borazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere, eminenti per qualificazione artistica e professionale.
6. L'ordinamento dei ruoli e la strutturazione delle carriere del personale docente saranno definiti con provvedimento apposito e distinto con il quale saranno altresí determinate le modalità di inquadramento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio presso le accademie, compreso il personale precario che abbia prestato servizio per almeno tre anni alla data del 28 febbraio 1993.
7. I decreti legislativi definiscono l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo delle accademie, prevedendo il direttore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea e i consigli di dipartimento. É fatta salva la potestà delle singole accademie di stabilire le competenze e la composizione degli organismi di governo attraverso propri statuti proposti dal senato accademico, ferme restando le norme vigenti relative agli organismi universitari.
8. E' altresí data facoltà alle accademie che dispongono di un qualificato patrimonio artistico di istituire strutture per la conservazione di tale patrimonio, al fine di promuovere iniziative espositive e culturali necessarie e funzionali alle didattiche dei vari corsi di studio.

 

Art. 4.

(Organizzazione degli insegnamenti e modalità d'accesso alle accademie di belle arti)

1. Gli insegnamenti da impartire in ogni singolo indirizzo sono stabiliti dal relativo consiglio di dipartimento di indirizzo, con l'approvazione del senato accademico, nel quadro dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea, da definire secondo la procedura prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I corsi di studio hanno durata quadriennale e si concludono con il conseguimento del corrispondente diploma di laurea.
3. I decreti legislativi, nel rispetto del vigente ordinamento universitario, attribuiscono alle accademie di belle arti la facoltà di istituire corsi di laurea breve e corsi biennali, successivi alla laurea, di alta specializzazione, ai quali si accede per concorso, previo possesso del relativo titolo di laurea per la arti visive e di un diploma di laurea coerente.
4. I decreti legislativi indicheranno in linea di massima il numero di insegnamenti di ciascun indirizzo nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge. Ciascuna accademia stabilisce gli insegnamenti d'indirizzo da attivare nella propria sede, riferendosi alle proprie tradizioni artistiche ed alle esigenze e prospettive del mondo culturale ed artistico-professionale.
5. La durata e le modalità degli insegnamenti specifici ad ogni dipartimento di indirizzo sono fissate dallo statuto e dai regolamenti interni di ogni singolo istituto.
6. L'istituzione dei corsi e delle scuole di cui al presente articolo avviene secondo le procedure dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

 

Art. 5.

(Accesso ai corsi di laurea e riconoscimento dei titoli di studio pregressi)

1. L'accesso ai corsi di laurea delle accademie di belle arti é subordinato al possesso di un diploma di istruzione di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito a conclusione di corsi di studio di durata quinquennale. Norme specifiche disciplinano l'ammissione e la frequenza da parte di studenti stranieri.
2. Norme transitorie definiranno le modalità per ottenere l'equiparazione dei precedenti titoli di studio al nuovo diploma di laurea.

 

Art. 6.

(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. I decreti legislativi devono prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti, l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive. Conseguentemente l'attuale rappresentanza degli istituti d'istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria nonché ai conservatori di musica e all'Accademia nazionale di danza.

 

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. I decreti legislativi dovranno prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e destinati alle accademie di belle arti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.