DdL n. 132 as
Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
MANIERI ed altri
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi per la riforma delle
accademie di belle arti, nell'osservanza dei criteri direttivi e dei princípi di cui alla
presente legge.
2. I decreti legislativi saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro competente in materia
di turismo e di spettacolo, con i Ministri del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, e per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari nonché di una speciale commissione composta da cinque esperti,
nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
comprendente altresí due esperti designati dal corpo docente delle accademie di belle
arti.
Art. 2.
(Criteri direttivi per la riforma delle accademie di belle arti)
1. L'istruzione per le arti visive é impartita nell'ambito degli studi
universitari presso le accademie di belle arti, il cui fine é quello di promuovere e
realizzare lo sviluppo delle arti e della ricerca connessa, nonché una elevata
specializzazione e l'insegnamento delle arti visive.
2. Nei decreti legislativi devono essere indicati i criteri di massima per
l'individuazione dei settori della progettazione e della produzione nei quali ciascuna
accademia puó realizzare lo sviluppo della ricerca, della cultura e della
specializzazione artistica, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni locali,
nonché delle possibilità di occupazione nei settori medesimi.
Art. 3.
(Princípi fondamentali dell'ordinamento delle accademie di belle arti)
1. Le accademie di belle arti, al pari delle università, sono dotate di
personalità giuridica, di autonomia didattica, scientifica, disciplinare, finanziaria ed
amministrativa, e adottano un ordinamento autonomo con propri statuti e regolamenti
interni.
2. Gli statuti ed i regolamenti interni delle accademie sono deliberati dagli organi
competenti a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella
forma della richiesta motivata di riesame; in assenza di rilievi, essi sono emanati dal
rettore.
3. Le accademie svolgono attività didattica e di ricerca e organizzano le relative
strutture in indirizzi differenziati, per omogenei fini di ricerca e di sperimentazione
artistica, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei princípi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
4. Ai dipartimenti di indirizzo e agli istituti statutariamente previsti nelle accademie,
é data facoltà, per le proprie finalità di ricerca, di:
a)
accedere ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;5. Le accademie possono stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge,
contratti di colla borazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere,
eminenti per qualificazione artistica e professionale.
6. L'ordinamento dei ruoli e la strutturazione delle carriere del personale docente
saranno definiti con provvedimento apposito e distinto con il quale saranno altresí
determinate le modalità di inquadramento nei nuovi ruoli del personale attualmente in
servizio presso le accademie, compreso il personale precario che abbia prestato servizio
per almeno tre anni alla data del 28 febbraio 1993.
7. I decreti legislativi definiscono l'istituzione, la composizione, le competenze ed il
funzionamento degli organi di governo delle accademie, prevedendo il direttore, il senato
accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea e i consigli di
dipartimento. É fatta salva la potestà delle singole accademie di stabilire le
competenze e la composizione degli organismi di governo attraverso propri statuti proposti
dal senato accademico, ferme restando le norme vigenti relative agli organismi
universitari.
8. E' altresí data facoltà alle accademie che dispongono di un qualificato patrimonio
artistico di istituire strutture per la conservazione di tale patrimonio, al fine di
promuovere iniziative espositive e culturali necessarie e funzionali alle didattiche dei
vari corsi di studio.
Art. 4.
(Organizzazione degli insegnamenti e modalità d'accesso alle accademie di belle arti)
1. Gli insegnamenti da impartire in ogni singolo indirizzo sono stabiliti
dal relativo consiglio di dipartimento di indirizzo, con l'approvazione del senato
accademico, nel quadro dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea, da definire secondo
la procedura prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I corsi di studio hanno durata quadriennale e si concludono con il conseguimento del
corrispondente diploma di laurea.
3. I decreti legislativi, nel rispetto del vigente ordinamento universitario,
attribuiscono alle accademie di belle arti la facoltà di istituire corsi di laurea breve
e corsi biennali, successivi alla laurea, di alta specializzazione, ai quali si accede per
concorso, previo possesso del relativo titolo di laurea per la arti visive e di un diploma
di laurea coerente.
4. I decreti legislativi indicheranno in linea di massima il numero di insegnamenti di
ciascun indirizzo nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente
legge. Ciascuna accademia stabilisce gli insegnamenti d'indirizzo da attivare nella
propria sede, riferendosi alle proprie tradizioni artistiche ed alle esigenze e
prospettive del mondo culturale ed artistico-professionale.
5. La durata e le modalità degli insegnamenti specifici ad ogni dipartimento di indirizzo
sono fissate dallo statuto e dai regolamenti interni di ogni singolo istituto.
6. L'istituzione dei corsi e delle scuole di cui al presente articolo avviene secondo le
procedure dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.
Art. 5.
(Accesso ai corsi di laurea e riconoscimento dei titoli di studio pregressi)
1. L'accesso ai corsi di laurea delle accademie di belle arti é
subordinato al possesso di un diploma di istruzione di scuola secondaria superiore di
secondo grado, conseguito a conclusione di corsi di studio di durata quinquennale. Norme
specifiche disciplinano l'ammissione e la frequenza da parte di studenti stranieri.
2. Norme transitorie definiranno le modalità per ottenere l'equiparazione dei precedenti
titoli di studio al nuovo diploma di laurea.
Art. 6.
(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)
1. I decreti legislativi devono prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti, l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive. Conseguentemente l'attuale rappresentanza degli istituti d'istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria nonché ai conservatori di musica e all'Accademia nazionale di danza.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. I decreti legislativi dovranno prevedere il trasferimento allo stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli
stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e destinati alle accademie di belle arti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i piani di sviluppo
delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.