DdL n. 179 as
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e
la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
MARCHETTI ed altri
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo della Repubblica é delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piś decreti legislativi per
la riforma delle accademie di belle arti, con l'osservanza dei princķpi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN), e di una commissione composta da nove rappresentanti delle
organizzazioni sindacali piś rappresentative del personale degli istituti di cui al comma
1. Successivamente all'acquisizione dei pareri del CUN e della commissione sindacale
dovrą essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 2.
(Criteri direttivi per la riforma e l'autonomia delle accademie di belle arti)
1. Per la riforma delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti princķpi e criteri direttivi:
a)
le accademie di belle arti hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di grado universitario, in conformitą all'ordinamento autonomo delle universitą e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, dotati di personalitą giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; sono sedi primarie della ricerca artistica; promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti e della comunicazione visiva e presiedono alla formazione necessaria per l'attivitą, le professioni artistiche e l'insegnamento;
Art. 3.
(Ordinamento degli istituti superiori delle arti visive)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere per gli istituti superiori delle arti visive un ordinamento di tipo uni versitario, considerando i peculiari aspetti e le specifiche esigenze degli istituti stessi, secondo i seguenti princķpi e criteri direttivi:
a)
l'istituzione di un solo corso di laurea in belle arti, con articolazioni dipartimentali, della durata di cinque anni, articolato in un biennio propedeutico e un triennio suddiviso in tre indirizzi, concernenti rispettivamente la progettazione e produzione delle arti, la storia e la didattica delle arti visive e la conservazione, tutela e restauro dei beni artistici e culturali. Le discipline del biennio e del triennio sono teoriche o teorico-pratiche e hanno per fine l'insegnamento e la riflessione estetica e linguistica sull'universo visuale delle arti. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da discipline di formazione generale obbligatoria per tutti gli iscritti. Le discipline specifiche del corso di laurea, che comprendono discipline gią attivate nei precedenti piani di studio in vigore nelle accademie, discipline nuove da istituire o anche da seguire presso altre facoltą, sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari, differenziate per omogenei fini di ricerca e sperimentazione artistica in base alla diversitą delle tecniche formali dei linguaggi artistici:1) arti pittoriche e grafiche;
2) arti plastiche;
3) arti sceniche, teatrali, cinematografiche e ambientali;
4) tecniche e sistemi della comunicazione;
5) teoria e storia delle arti;
6) restauro e conservazione;
b)
lo stato giuridico, il reclutamento e il trattamento economico dei docenti, ordinari ed associati, dei ricercatori e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico, di biblioteca e di museo, con lo stesso assetto vigente per le universitą;2. I decreti legislativi dovranno prevedere inoltre procedure di programmazione triennale per lo sviluppo delle istituzioni e per il coordinamento della loro distribuzione nel territorio e dettare norme per il riordinamento dei musei gią esistenti nelle accademie di belle arti e per la istituzione di nuovi musei negli istituti superiori delle arti visive.
Art. 4.
(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi e lauree)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi, in materia di insegnamenti, di corsi di studio e di diplomi di laurea, ai seguenti princķpi e criteri direttivi:
a)
gli insegnamenti comuni e specifici da impartire in ogni singolo indirizzo, nel biennio e nel triennio, sono stabiliti dal relativo consiglio di laurea, con l'approvazione del senato accademico;
Art. 5.
(Accesso agli istituti superiori delle arti visive e riconoscimento dei titoli di studio)
1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere previsti, in conformitą all'ordinamento universitario:
a)
le modalitą di ammissione degli studenti, anche stranieri;
Art. 6.
(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti ai sensi della presente legge, l'integrazione del CUN, con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive.
Art. 7.
(Edilizia)
1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche delle acca demie di belle arti sono a carico dello Stato, il quale provvede con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica e da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Norme transitorie)
1. Il personale docente titolare e assistente di ruolo in servizio presso
le accademie di belle arti alla data di entrata in vigore della presente legge é posto in
un ruolo ad esaurimento.
2. I docenti di ruolo, con almeno otto anni di anzianitą di servizio, previo apposito
giudizio riservato di idoneitą sull'attivitą didattica, artistica, critica e scientifica
svolta, sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari ordinari di prima fascia in
posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo
quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano il giudizio di idoneitą
a professore ordinario di prima fascia sono sottoposti al giudizio di idoneitą per
professore associato di seconda fascia. I docenti che non superano tale giudizio di
idoneitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari.
3. I giudizi di idoneitą per professori ordinari e per professori associati sono
formulati da apposita commissione composta da almeno sette membri, di cui fanno parte
professori ordinari dell'universitą e artisti di chiara fama, che svolgono attivitą
artistica, scientifica e critica in tutti i campi delle arti visive.
4. I docenti di ruolo con meno di otto anni di anzianitą di servizio, previo apposito
giudizio riservato di idoneitą sull'attivitą didattica, artistica e scientifica svolta,
sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari associati di seconda fascia, in
posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo
quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano positivamente il giudizio
di ido neitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, e possono concorrere
alla successiva tornata concorsuale.
5. Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti é soppresso. Gli assistenti di
ruolo, previo apposito giudizio riservato di idoneitą, sono trasferiti nei ruoli dei
professori associati, in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori
delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli assistenti che non
superano positivamente il giudizio di idoneitą sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori
universitari.
6. I docenti supplenti, incaricati annuali e gli assistenti non di ruolo, che hanno
prestato servizio nelle accademie di belle arti per almeno tre anni, sono immessi in ruolo
secondo le modalitą previste dagli ordinamenti delle accademie di belle arti, e sono
abilitati a sostenere i rispettivi giudizi di idoneitą secondo le norme di cui al
presente articolo.
7. Nei riguardi del personale non docente in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere le
modalitą di inquadramento nei nuovi ruoli, analoghi a quelli del personale non docente
delle universitą, garantendo in ogni caso il riconoscimento del servizio prestato nei
ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'universitą e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.