DdL n. 1116 as

Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
COSTA ed altri

 

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi per il riordinamento delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero, con l'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Camere nonché il parere di una commissione di sette esperti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Il parere delle commissioni di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema proposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 2.

(Criteri direttivi per il riordinamento e l'autonomia delle accademie di belle arti)

1. Per il riordinamento delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si atterranno ai seguenti criteri direttivi:

a) le accademie di belle arti hanno gestione autonoma, sono istituti superiori, so no dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e hanno il fine di promuovere l'esercizio delle arti visuali, la ricerca relativa e l'incremento della cultura artistica;
b) alle accademie di belle arti é riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni. Tali statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 9;
c) le accademie di belle arti concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con università ed altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti, anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistica o professionale.

 

Art. 3.

(Ordinamento delle accademie di belle arti)

1. I decreti legislativi concernenti le accademie di belle arti, di cui all'articolo 1, prevederanno disposizioni relative alle seguenti materie:

a) individuazione dei corsi permanenti obbligatoriamente presenti in ciascuna accademia di belle arti e criteri per l'istituzione dei corsi complementari, con le seguenti precisazioni:
1) i corsi di pittura, di scultura, di scenografia, di restauro e di beni culturali sono comunque permanenti;
2) i corsi complementari sono quelli attivati da ciascuna accademia, su autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore;

b) indicazione, di massima, della durata, del numero, dell'indirizzo dei corsi istituibili in ciascuna accademia, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni.

2. I decreti legislativi dovranno, altresí, disciplinare l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo, che sono: il direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori; i singoli statuti potranno prevedere organi di supporto ed ausiliari del consiglio accademico e del direttore.
3. Il consiglio accademico é composto da tutti i docenti dell'accademia.
4. Il governo dell'accademia é affidato al direttore, eletto dal consiglio accademico tra i propri membri o tra i membri del consiglio accademico di altre accademie. Il direttore resta in carica per quattro anni. Non sono ammessi piú di due mandati consecutivi nella stessa direzione. Nel corso del mandato, il direttore non svolge attività didattica. Lo statuto stabilisce i poteri e le funzioni del direttore che puó essere affiancato da un consiglio per gli affari scientifici e didattici, formato da rappresentanti eletti dai docenti di ciascun corso attivato.
5. Lo statuto deve riservare una parte della composizione del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli enti che concorrono alla vita dell'accademia mediante contributi finanziari non inferiori alla misura determinata dallo statuto stesso. In ciascun consiglio di amministrazione é presente un delegato del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. I decreti legislativi conterranno ordinamenti relativi agli studenti, alla loro iscrizione, alla loro carriera, agli esami, alle tasse, alla disciplina, al conseguimento dei titoli accademici, all'assistenza, agli assegni, alle borse di studio, alle opere di fondazione.
7. I decreti legislativi prevederanno procedure di programmazione poliennale per lo sviluppo delle istituzioni dell'istruzione artistica superiore ed il coordinamento della loro distribuzione nel territorio, e detteranno norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle accademie di belle arti e per l'istituzione di nuovi musei, pinacoteche, biblioteche, videoteche, nastroteche, e simili, nelle accademie e negli altri istituti dell'istruzione artistica superiore che ne sono privi, prevedendo in ogni accademia di belle arti esposizioni sistematiche delle opere dei docenti e dei migliori allievi. Le predette raccolte hanno natura prevalentemente didattica e documentaria, e possono, alle condizioni fissate dallo statuto, essere aperte al pubblico.
8. La fruizione, la raccolta, la catalogazione, la collocazione, la conservazione delle opere e dei beni artistici e librari di rilevante interesse saranno oggetto di convenzioni o di appositi disciplinari concordati tra gli istituti di istruzione artistica superiore, di cui alla presente legge, e l'amministrazione centrale o periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali. In tali documenti saranno previste le modalità dell'impiego del personale dipendente dagli enti o istituti contraenti.
9. Di norma, in ciascuna regione puó essere prevista una sola accademia di belle arti. Alla data di entrata in vigore delle norme delegate verranno istituite le accademie di belle arti di Genova e di Cagliari.

 

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi)

1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire in ogni singolo corso ed il loro orario settimanale ed annuale saranno fissati dallo statuto di ciascuna accademia.
2. In ciascun corso sono attivati insegnamenti artistici, di natura prevalentemente applicativa, ed insegnamenti culturali, di natura prevalentemente teorica.
3. Gli insegnamenti possono essere, per gli studenti, obbligatori o facoltativi e possono avere durata annuale, biennale, triennale o quadriennale. Gli insegnamenti arti stici hanno durata quadriennale. Gli insegnamenti annuali possono essere cadenzati in due semestri.
4. Per ciascun insegnamento é previsto un esame annuale, che si svolge secondo le modalità fissate dallo statuto dell'accademia. Nel caso di scansione semestrale di insegnamenti annuali possono essere previsti, al termine del primo semestre, esami per l'accesso al successivo semestre.
5. Il piano di studi, con le relative eventuali propedeuticità, é definito dal consiglio accademico. Gli studenti possono seguire un piano di studi diverso, se approvato dal consiglio accademico.
6. Il corso di studi termina con un esame finale di diploma da sostenersi dopo il superamento di tutti gli esami intermedi relativi agli insegnamenti del piano di studi. Detto esame puó consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un manufatto artistico o di un prodotto professionale comunque corredato da una relazione.
7. Il diploma finale é equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea rilasciato dalle università dello Stato. Esso specificherà il corso seguito dallo studente.
8. Delle commissioni per gli esami annuali e per l'esame finale possono essere chiamati a far parte anche gli assistenti, che unitamente al direttore dell'accademia, e ai docenti, costituiscono il collegio dei docenti.

 

Art. 5.

(Studenti)

1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno previste, altresí, le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base delle capacità e del merito.
2. Il numero complessivo dei posti disponibili nelle accademie di belle arti ai fini delle iscrizioni al primo anno ed a quelli successivi, e la distribuzione dei posti stessi tra le singole accademie ed i rispettivi corsi, sono definiti annualmente, in relazione alle disponibilità economiche e finanziarie fissa te dal Parlamento, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che terrà conto delle strutture edilizie, didattiche, scientifiche di ciascuna accademia.
3. Al primo anno dell'accademia possono essere iscritti gli studenti che risultino collocati utilmente in una graduatoria compilata a seguito di un esame di ammissione. Sono ammessi a sostenere gli esami di ammissione gli studenti, italiani o stranieri, in possesso di diploma di maturità o di altro titolo di studio ad esso equipollente o superiore. Agli studenti stranieri é richiesta la conoscenza della lingua italiana.
4. Gli esami di ammissione devono prevedere prove differenziate per l'accesso ai diversi corsi. I criteri di svolgimento ed il tipo di prove sono stabiliti dal consiglio accademico di ciascuna accademia, sulla base di indirizzi a livello nazionale emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I decreti legislativi prevederanno criteri per il trasferimento degli studenti da una ad altra accademia negli anni di corso successivi al primo, fermo restando il numero massimo di iscritti a ciascun anno e per ciascun corso previsto per ogni singola accademia.
6. I decreti legislativi prevederanno inoltre:

a) l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;
b) il numero degli esami, comunque non superiore a ventiquattro, che dovranno essere sostenuti per il conseguimento, in ciascun corso, del diploma finale;
c) la determinazione della misura delle tasse e contributi, nonché la misura delle tasse di iscrizione, di frequenza e di esame per i corsi liberi di cui alla lettera g) ;
d) il riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti;
e) le norme specifiche per le iscrizioni degli studenti in possesso di diploma di accademia, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti, ai diversi anni dei corsi istitui ti nelle accademie secondo il nuovo ordinamento;
f) la facoltà del consiglio accademico di consentire l'iscrizione ad un corso in un anno successivo al primo, in relazione alla congruità dell'indirizzo degli esami superati con quelli previsti dal piano di studi del nuovo ordinamento;
g) la facoltà del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di istituire, con propri decreti, su richiesta del consiglio accademico, corsi liberi di studio e di cultura artistica, aperti anche ai non iscritti all'accademia.

 

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Il personale docente attualmente in servizio presso le accademie di belle arti é collocato in uno speciale ruolo ad esaurimento. Esso mantiene lo stato giuridico ed economico attualmente in godimento e potrà essere impiegato, presso la stessa accademia, in uno degli insegnamenti coincidenti o affini a quello di provenienza.
2. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e non docente, comunque in servizio nelle accademie alla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi e con le modalità previste dalle norme attualmente in vigore.
3. I decreti legislativi previsti dagli articoli precedenti prevederanno un apposito ruolo per il personale tecnico.
4. A tenere insegnamenti artistici potranno essere chiamati, anche con contratto a termine, maestri italiani o stranieri eminenti per fama, su proposta del consiglio accademico.
5. Potrà essere chiamato a tenere insegnamenti facoltativi con contratto a termine, in relazione ai piani di studi approvati dal consiglio accademico, personale in servizio presso altre istituzioni culturali, istituti di ricerca, università, Ministeri ovvero esponenti del mondo culturale, economico, artistico, imprenditoriale di chiara fama.

 

Art. 7.

(Attività artistiche)

1. L'esercizio delle attività artistiche é compatibile con l'attività di insegnamento e sarà appositamente regolato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
2. Dovranno comunque essere fatti salvi i doveri connessi alla funzione di docente e le ore di lezione previste per ciascun insegnamento dalle norme statutarie.

 

Art. 8.

(Istituti superiori per le industrie artistiche e corsi di perfezionamento)

1. I decreti legislativi disciplineranno l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero. Ad essi si applicheranno, per quanto possibile, gli stessi criteri previsti all'articolo 2 per le accademie di belle arti.
2. Ai fini dell'accesso al primo anno ed a quelli successivi si applicano le norme di cui all'articolo 5.
3. I corsi di perfezionamento, già di magistero, potranno avere durata biennale o triennale. Al termine dei corsi di perfezionamento, previo esame finale, verrà rilasciato un diploma di perfezionamento.
4. Ciascun corso di perfezionamento assumerà non piú di tre indirizzi direttamente congruenti con l'impiego di materiali specifici o di metodologie produttive ad essi afferenti. Dovranno essere previsti gli indirizzi per:

a) la carta e il libro e relative tecnologie;
b) il vetro e relative tecnologie;
c) la ceramica e relative tecnologie;
d) i metalli e l'oreficeria e relative tecnologie;
e) moda e costume.

5. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale dei corsi di perfezionamento non potrà superare la terza parte di quelli delle accademie di belle arti.
6. Gli istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzati alla valorizzazione delle qualità artistiche nella progettazione e nel disegno industriale, avranno ordinamenti amministrativi e giuridici e rilasceranno diplomi analoghi a quelli delle accademie di belle arti.
7. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale degli istituti superiori per le industrie artistiche non potrà superare il terzo di quello delle accademie di belle arti.
8. Nelle regioni in cui é istituito l'istituto superiore per le industrie artistiche non potranno essere istituiti corsi di disegno industriale, o design , presso le accademie di belle arti della stessa regione.

 

Art. 9.

(Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore)

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge disciplineranno il funzionamento degli altri istituti artistici superiori nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) gli istituti superiori per le industrie artistiche, i corsi di perfezionamento, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza ed i conservatori musicali hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario;
b) tutte le competenze in materia sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) il personale attualmente in servizio presso l'ispettorato per l'istruzione artistica sarà trasferito, con le stesse funzioni, presso la direzione generale per l'istruzione artistica che sarà istituita presso il Mi nistero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I decreti legislativi prevederanno l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e con compiti di consulenza scientifica, tecnica ed organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:

a) da rappresentanti delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

3. I decreti legislativi determineranno il numero e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di cui al comma 2, lettere a) e b) , nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della presente legge.
4. Con compiti operativi di studio, di ricerca e di verifica, al Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore é affiancato un comitato ristretto, coordinato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato esaminerà gli sviluppi del processo di trasformazione delle accademie di belle arti e degli altri istituti d'istruzione artistica superiore e, in quanto ad essi afferenti, degli istituti e scuole artistiche secondari; esaminerà inoltre le procedure didattiche, gli ordinamenti, gli indirizzi, il destino post-diploma degli studenti, fornendo anche, a richiesta, al Ministro stesso e al direttore generale, pareri, proposte, indicazioni ed indirizzi per l'organizzazione e gli sviluppi delle accademie e degli altri istituti dell'istruzione artistica superiore. Il comitato presenterà ogni anno, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sullo stato dell'istruzione artistica superiore.

 

Art. 10.

(Edilizia e dotazioni didattiche)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento ed alle dotazioni didattiche delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.