DdL n. 1116 as
Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti
artistici superiori
COSTA ed altri
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi per il
riordinamento delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie
artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero, con l'osservanza dei
princípi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e
con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, udito il parere di una commissione
composta da dodici senatori e dodici deputati, nominati dai presidenti delle rispettive
Camere nonché il parere di una commissione di sette esperti nominati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Il parere delle commissioni di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema
proposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ove non
sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
Art. 2.
(Criteri direttivi per il riordinamento e l'autonomia delle accademie di belle arti)
1. Per il riordinamento delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si atterranno ai seguenti criteri direttivi:
a)
le accademie di belle arti hanno gestione autonoma, sono istituti superiori, so no dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e hanno il fine di promuovere l'esercizio delle arti visuali, la ricerca relativa e l'incremento della cultura artistica;
Art. 3.
(Ordinamento delle accademie di belle arti)
1. I decreti legislativi concernenti le accademie di belle arti, di cui all'articolo 1, prevederanno disposizioni relative alle seguenti materie:
a)
individuazione dei corsi permanenti obbligatoriamente presenti in ciascuna accademia di belle arti e criteri per l'istituzione dei corsi complementari, con le seguenti precisazioni:b)
indicazione, di massima, della durata, del numero, dell'indirizzo dei corsi istituibili in ciascuna accademia, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni.2. I decreti legislativi dovranno, altresí, disciplinare l'istituzione,
la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo, che sono: il
direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei
revisori; i singoli statuti potranno prevedere organi di supporto ed ausiliari del
consiglio accademico e del direttore.
3. Il consiglio accademico é composto da tutti i docenti dell'accademia.
4. Il governo dell'accademia é affidato al direttore, eletto dal consiglio accademico tra
i propri membri o tra i membri del consiglio accademico di altre accademie. Il direttore
resta in carica per quattro anni. Non sono ammessi piú di due mandati consecutivi nella
stessa direzione. Nel corso del mandato, il direttore non svolge attività didattica. Lo
statuto stabilisce i poteri e le funzioni del direttore che puó essere affiancato da un
consiglio per gli affari scientifici e didattici, formato da rappresentanti eletti dai
docenti di ciascun corso attivato.
5. Lo statuto deve riservare una parte della composizione del consiglio di amministrazione
ai rappresentanti degli enti che concorrono alla vita dell'accademia mediante contributi
finanziari non inferiori alla misura determinata dallo statuto stesso. In ciascun
consiglio di amministrazione é presente un delegato del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
6. I decreti legislativi conterranno ordinamenti relativi agli studenti, alla loro
iscrizione, alla loro carriera, agli esami, alle tasse, alla disciplina, al conseguimento
dei titoli accademici, all'assistenza, agli assegni, alle borse di studio, alle opere di
fondazione.
7. I decreti legislativi prevederanno procedure di programmazione poliennale per lo
sviluppo delle istituzioni dell'istruzione artistica superiore ed il coordinamento della
loro distribuzione nel territorio, e detteranno norme per il riordinamento dei musei già
esistenti nelle accademie di belle arti e per l'istituzione di nuovi musei, pinacoteche,
biblioteche, videoteche, nastroteche, e simili, nelle accademie e negli altri istituti
dell'istruzione artistica superiore che ne sono privi, prevedendo in ogni accademia di
belle arti esposizioni sistematiche delle opere dei docenti e dei migliori allievi. Le
predette raccolte hanno natura prevalentemente didattica e documentaria, e possono, alle
condizioni fissate dallo statuto, essere aperte al pubblico.
8. La fruizione, la raccolta, la catalogazione, la collocazione, la conservazione delle
opere e dei beni artistici e librari di rilevante interesse saranno oggetto di convenzioni
o di appositi disciplinari concordati tra gli istituti di istruzione artistica superiore,
di cui alla presente legge, e l'amministrazione centrale o periferica del Ministero per i
beni culturali e ambientali. In tali documenti saranno previste le modalità dell'impiego
del personale dipendente dagli enti o istituti contraenti.
9. Di norma, in ciascuna regione puó essere prevista una sola accademia di belle arti.
Alla data di entrata in vigore delle norme delegate verranno istituite le accademie di
belle arti di Genova e di Cagliari.
Art. 4.
(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi)
1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire in
ogni singolo corso ed il loro orario settimanale ed annuale saranno fissati dallo statuto
di ciascuna accademia.
2. In ciascun corso sono attivati insegnamenti artistici, di natura prevalentemente
applicativa, ed insegnamenti culturali, di natura prevalentemente teorica.
3. Gli insegnamenti possono essere, per gli studenti, obbligatori o facoltativi e possono
avere durata annuale, biennale, triennale o quadriennale. Gli insegnamenti arti stici
hanno durata quadriennale. Gli insegnamenti annuali possono essere cadenzati in due
semestri.
4. Per ciascun insegnamento é previsto un esame annuale, che si svolge secondo le
modalità fissate dallo statuto dell'accademia. Nel caso di scansione semestrale di
insegnamenti annuali possono essere previsti, al termine del primo semestre, esami per
l'accesso al successivo semestre.
5. Il piano di studi, con le relative eventuali propedeuticità, é definito dal consiglio
accademico. Gli studenti possono seguire un piano di studi diverso, se approvato dal
consiglio accademico.
6. Il corso di studi termina con un esame finale di diploma da sostenersi dopo il
superamento di tutti gli esami intermedi relativi agli insegnamenti del piano di studi.
Detto esame puó consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un
manufatto artistico o di un prodotto professionale comunque corredato da una relazione.
7. Il diploma finale é equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea
rilasciato dalle università dello Stato. Esso specificherà il corso seguito dallo
studente.
8. Delle commissioni per gli esami annuali e per l'esame finale possono essere chiamati a
far parte anche gli assistenti, che unitamente al direttore dell'accademia, e ai docenti,
costituiscono il collegio dei docenti.
Art. 5.
(Studenti)
1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno previste,
altresí, le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base delle
capacità e del merito.
2. Il numero complessivo dei posti disponibili nelle accademie di belle arti ai fini delle
iscrizioni al primo anno ed a quelli successivi, e la distribuzione dei posti stessi tra
le singole accademie ed i rispettivi corsi, sono definiti annualmente, in relazione alle
disponibilità economiche e finanziarie fissa te dal Parlamento, dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che terrà conto delle
strutture edilizie, didattiche, scientifiche di ciascuna accademia.
3. Al primo anno dell'accademia possono essere iscritti gli studenti che risultino
collocati utilmente in una graduatoria compilata a seguito di un esame di ammissione. Sono
ammessi a sostenere gli esami di ammissione gli studenti, italiani o stranieri, in
possesso di diploma di maturità o di altro titolo di studio ad esso equipollente o
superiore. Agli studenti stranieri é richiesta la conoscenza della lingua italiana.
4. Gli esami di ammissione devono prevedere prove differenziate per l'accesso ai diversi
corsi. I criteri di svolgimento ed il tipo di prove sono stabiliti dal consiglio
accademico di ciascuna accademia, sulla base di indirizzi a livello nazionale emanati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I decreti legislativi prevederanno criteri per il trasferimento degli studenti da una
ad altra accademia negli anni di corso successivi al primo, fermo restando il numero
massimo di iscritti a ciascun anno e per ciascun corso previsto per ogni singola
accademia.
6. I decreti legislativi prevederanno inoltre:
a)
l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Il personale docente attualmente in servizio presso le accademie di
belle arti é collocato in uno speciale ruolo ad esaurimento. Esso mantiene lo stato
giuridico ed economico attualmente in godimento e potrà essere impiegato, presso la
stessa accademia, in uno degli insegnamenti coincidenti o affini a quello di provenienza.
2. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e
non docente, comunque in servizio nelle accademie alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituirà oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni
sindacali ai sensi e con le modalità previste dalle norme attualmente in vigore.
3. I decreti legislativi previsti dagli articoli precedenti prevederanno un apposito ruolo
per il personale tecnico.
4. A tenere insegnamenti artistici potranno essere chiamati, anche con contratto a
termine, maestri italiani o stranieri eminenti per fama, su proposta del consiglio
accademico.
5. Potrà essere chiamato a tenere insegnamenti facoltativi con contratto a termine, in
relazione ai piani di studi approvati dal consiglio accademico, personale in servizio
presso altre istituzioni culturali, istituti di ricerca, università, Ministeri ovvero
esponenti del mondo culturale, economico, artistico, imprenditoriale di chiara fama.
Art. 7.
(Attività artistiche)
1. L'esercizio delle attività artistiche é compatibile con l'attività
di insegnamento e sarà appositamente regolato con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
2. Dovranno comunque essere fatti salvi i doveri connessi alla funzione di docente e le
ore di lezione previste per ciascun insegnamento dalle norme statutarie.
Art. 8.
(Istituti superiori per le industrie artistiche e corsi di perfezionamento)
1. I decreti legislativi disciplineranno l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di
perfezionamento, già di magistero. Ad essi si applicheranno, per quanto possibile, gli
stessi criteri previsti all'articolo 2 per le accademie di belle arti.
2. Ai fini dell'accesso al primo anno ed a quelli successivi si applicano le norme di cui
all'articolo 5.
3. I corsi di perfezionamento, già di magistero, potranno avere durata biennale o
triennale. Al termine dei corsi di perfezionamento, previo esame finale, verrà rilasciato
un diploma di perfezionamento.
4. Ciascun corso di perfezionamento assumerà non piú di tre indirizzi direttamente
congruenti con l'impiego di materiali specifici o di metodologie produttive ad essi
afferenti. Dovranno essere previsti gli indirizzi per:
a)
la carta e il libro e relative tecnologie;5. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui
alla presente legge il numero globale dei corsi di perfezionamento non potrà superare la
terza parte di quelli delle accademie di belle arti.
6. Gli istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzati alla valorizzazione
delle qualità artistiche nella progettazione e nel disegno industriale, avranno
ordinamenti amministrativi e giuridici e rilasceranno diplomi analoghi a quelli delle
accademie di belle arti.
7. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente
legge il numero globale degli istituti superiori per le industrie artistiche non potrà
superare il terzo di quello delle accademie di belle arti.
8. Nelle regioni in cui é istituito l'istituto superiore per le industrie artistiche non
potranno essere istituiti corsi di disegno industriale, o design , presso le
accademie di belle arti della stessa regione.
Art. 9.
(Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore)
1. I decreti legislativi di cui alla presente legge disciplineranno il funzionamento degli altri istituti artistici superiori nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a)
gli istituti superiori per le industrie artistiche, i corsi di perfezionamento, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza ed i conservatori musicali hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario;2. I decreti legislativi prevederanno l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e con compiti di consulenza scientifica, tecnica ed organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:
a)
da rappresentanti delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali ed ambientali;3. I decreti legislativi determineranno il numero e le modalità di
designazione dei componenti del Consiglio di cui al comma 2, lettere a) e b)
, nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio
stesso, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale universitario e per il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni e
prescrizioni della presente legge.
4. Con compiti operativi di studio, di ricerca e di verifica, al Consiglio nazionale
dell'istruzione artistica superiore é affiancato un comitato ristretto, coordinato da un
esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il comitato esaminerà gli sviluppi del processo di trasformazione delle accademie di
belle arti e degli altri istituti d'istruzione artistica superiore e, in quanto ad essi
afferenti, degli istituti e scuole artistiche secondari; esaminerà inoltre le procedure
didattiche, gli ordinamenti, gli indirizzi, il destino post-diploma degli studenti,
fornendo anche, a richiesta, al Ministro stesso e al direttore generale, pareri, proposte,
indicazioni ed indirizzi per l'organizzazione e gli sviluppi delle accademie e degli altri
istituti dell'istruzione artistica superiore. Il comitato presenterà ogni anno, al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sullo
stato dell'istruzione artistica superiore.
Art. 10.
(Edilizia e dotazioni didattiche)
1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento ed alle dotazioni didattiche delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede a carico dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.