DdL n. 1437 as

Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
NAPOLI Bruno

 

Art. 1.

(Diploma di didattica della musica - titolo di preferenza)

1. Il diploma di didattica della musica conseguito presso i conservatori di musica a seguito di corso di durata quadriennale é riconosciuto titolo preferenziale per l'insegnamento di discipline concernenti l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Tale riconoscimento vale anche per i diplomi conseguiti in data anteriore all'approvazione della presente legge, purché a seguito di corso della durata di quattro anni accademici.

 

Art. 2.

(Reclutamento del personale docente di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Gli aspiranti docenti di educazione musicale, che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale sia nella scuola media inferiore che negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado a seguito dei concorsi ordinari a cattedra per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990, e che sono altresí in possesso, oltre al diploma di strumento musicale, anche del diploma di didattica della musica, conseguito a seguito di corso di studi di durata quadriennale istituito presso i conservatori di musica, hanno diritto a precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento di educazione musicale, sia a tempo indeterminato che determinato, nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 si terrà conto della precedenza assoluta di cui al comma 1, sia ai fini dell'immissione in ruolo del personale docente che ai fini del conferimento di supplenze annuali e temporanee per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, di canto corale nelle scuole magistrali, di educazione al suono e alla musica nelle scuole elementari nonché per l'insegnamento di discipline concernenti l'educazione musicale in tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle quali risulta attivato, anche in via sperimentale, tale tipo di insegnamento.
3. Prima di bandire nuovi concorsi a cattedra per le scuole medie inferiori e superiori, relativi all'insegnamento di educazione musicale, si provvederà con apposita ordinanza, emanata dal Ministero della pubblica istruzione, all'immissione in ruolo con precedenza assoluta, fino alla copertura dei posti vacanti, degli aspiranti docenti che alla data della predetta ordinanza risulteranno aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, sia nelle scuole medie inferiori che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito dei precedenti concorsi ordinari a cattedra, per titoli ed esami, indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990, e che dimostreranno di essere, altresí, in possesso, in aggiunta allo specifico diploma di strumento musicale, del diploma di didattica della musica, indipendentemente dalla data del suo conseguimento, sempreché sia stato conseguito a seguito di corso di studi di durata quadriennale.

 

Art. 3.

(Corsi di specializzazione di livello universitario per la formazione degli insegnanti di educazione musicale)

1. In conformità a quanto statuito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuativo dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede l'istituzione di scuole di specializzazione post lauream per la forma zione degli insegnanti di scuola secondaria e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, si stabilisce, in vista dell'istituzione di tali corsi, che il diploma di didattica della musica conseguito presso i conservatori di musica é titolo di studio idoneo, ai fini del reclutamento dei docenti di discipline concernenti la pedagogia, la didattica e la metodologia dell'educazione musicale, sempreché tale titolo sia abbinato al possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, sia nelle scuole medie inferiori che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami.
2. Il diploma di didattica della musica, unitamente alle abilitazioni all'insegnamento di educazione musicale di cui al comma 1, é titolo di studio necessario, ai fini del reclutamento dei docenti delle discipline ricomprese nell'area della musica e della comunicazione sonora prevista dall'istituendo corso di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato agli insegnanti della scuola materna ed elementare. Tale precedenza assoluta si applica in ogni caso con riferimento agli insegnamenti ricompresi nell'area disciplinare della musica e della comunicazione sonora prevista dall'articolo 13, n. 10, della tabella XXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, e precisamente: elementi di armonia e di contrappunto, estetica musicale, metodologia dell'educazione musicale, storia degli strumenti musicali, teoria musicale.

Art. 4.

(Insegnamento di discipline concernenti la didattica della musica nei conservatori di musica e insegnamento di strumento musicale nei licei musicali e nelle scuole medie ad indirizzo musicale)

1. Il diploma di didattica della musica é titolo di studio che attribuisce precedenza assoluta per il conferimento di incarichi di docenza riguardanti gli insegnamenti im partiti dalle scuole di didattica della musica istituite presso i conservatori.
2. Il diploma di didattica della musica conferisce precedenza assoluta agli aspiranti docenti di strumento musicale nei licei musicali e nelle scuole medie sperimentali ad indirizzo musicale, sempre che gli aspiranti stessi siano in possesso, oltre che del diploma di didattica della musica, del diploma di conservatorio relativo allo strumento di cui trattasi.
3. In relazione agli incarichi di insegnamento nei corsi di didattica della musica istituiti presso i conservatori e di insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale e nei licei musicali ed artistici, agli aspiranti docenti inclusi in graduatorie di merito di precedenti concorsi ordinari a cattedra, per titoli ed esami, nelle scuole medie inferiori e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, é attribuito, per i titoli artistico-culturali e professionali, un punteggio in ogni caso non inferiore a quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per l'inclusione nelle graduatorie richieste, anche se sulla base dei suddetti titoli prodotti dagli interessati non si dovesse pervenire all'attribuzione di tale punteggio minimo.

Art. 5.

(Insegnamento di discipline concernenti la pedagogia, la metodologia e la didattica della musica in altre istituzioni universitarie ed accademie)

1. Il diploma di didattica della musica, unitamente alle abilitazioni all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie inferiori e superiori, é titolo di studio che attribuisce precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento relativi alle discipline, comunque denominate, concernenti la pedagogia, la didattica e la metodologia dell'educazione musicale nei corsi di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo (DAMS), negli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), nelle accademie di belle arti, nonché in tutte le altre istituzioni scolastiche ed universitarie nelle quali risulta attivato l'insegnamento di tali discipline.