DdL n. 2265 as
Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi
musicali
SERVELLO ed altri
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge é finalizzata alla riforma dei conservatori di
musica, nonché al riordino degli studi musicali non universitari.
2. Fino alla attuazione della riforma della scuola gli studi non universitari si
articolano nelle fasce di studio previste negli articoli 2 e 3.
Art. 2.
(Scuole medie ad indirizzo musicale)
1. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso
le scuole medie statali sono trasformati in permanenti a partire dall'anno scolastico
successivo alla pubblicazione della presente legge ed il personale addetto é collocato
negli organici del Ministero della pubblica istruzione a tutti gli effetti.
2. É istituita un'apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali
corsi ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244.
3. Ove non sia stata rispettata la frequenza triennale prevista dal comma 2 dell'articolo
4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge é bandito il concorso per l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli,
formate ai sensi del precitato articolo 4.
Art. 3.
(Scuola secondaria di II grado ad indirizzo musicale)
1. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli
indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti corsi di durata
quinquennale ad indirizzo musicale secondo criteri finalizzati, per la didattica, le
modalità d'insegnamento ed i programmi, alla preparazione specialistica nelle materie
musicali, di canto, anche corale e nell'uso dei vari strumenti. Detti corsi potranno
essere istituiti anche presso i licei artistici, attraverso la creazione di apposite
sezioni.
2. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore a indirizzo musicale
contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie di
indirizzo nei settori della storia, della teoria musicale, nonché della teoria, tecnica e
pratica dei diversi strumenti musicali e del canto, anche corale.
3. L'insegnamento delle materie stesse puó svolgersi anche con modalità organizzative
flessibili, al fine di una piú accentuata individuazione dell'insegnamento stesso.
4. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo musicale, strumentale o
di canto anche corale, il cui diploma dà accesso agli istituti superiori di musica o
all'università, secondo le rispettive modalità di accesso.
5. É garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo
musicale ad altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e viceversa, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti.
6. Per il reclutamento dei docenti di materie di indirizzo musicale sarà prevista
l'istituzione di una specifica classe di concorso.
Art. 4.
(Istituti superiori di musica)
1. Sono istituiti gli Istituti superiori di musica (ISM), con corsi di
durata quadriennale, configurati quali istituti d'istruzione superiore ad ordinamento
universitario speciale, in modo da assicurare, di regola, la presenza di almeno un ISM in
ciascuna regione.
2. Le competenze relative ai suddetti ISM sono attribuite al Ministero dell'università e
delle ricerca scientifica e tecnologica.
3. Gli ISM realizzano lo sviluppo della cultura musicale, nonché una elevata preparazione
professionale nel campo musicale, con particolare riguardo a quella
strumentistico-orchestrale e di canto, anche corale.
4. Gli ISM sono dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria,
amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile. Essi sono sede primaria
della ricerca e della produzione musicale, promuovono l'esercizio e lo sviluppo della
musica, sono finalizzati alla formazione necessaria per la libera professione e sono sede
esclusiva per la formazione dei docenti di discipline musicali nelle scuole di ogni ordine
e grado.
5. I diplomi di laurea rilasciati dagli ISM sono riconosciuti ai sensi della legge 13
marzo 1958, n. 262, e successive modificazioni. Essi hanno valore legale ai fini
dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica
amministrazione.
6. Ciascun ISM adotta un proprio statuto e un proprio regolamento; lo statuto é approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio nazionale della musica di cui all'articolo 5. Lo statuto prevede
anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente leg ge, su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della musica e previo
parere favorevole delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di
almeno un ISM in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi
necessari dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, é
definita la pianta organica del personale docente, tecnico e amministrativo. Detta pianta
organica dovrà essere corrispondente almeno a quella attualmente prevista per i
conservatori di musica.
Art. 5.
(Consiglio nazionale della musica)
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con
proprio decreto, il Consiglio nazionale della musica (CNM), organo di alta consulenza del
Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità dei docenti concorre alla
definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione
professionale nel campo della musica.
2. Il CNM assolve altresí funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato
giuridico del personale.
3. In sede di prima applicazione il CNM é composto da venti rappresentanti, eletti dal
personale direttivo e docente in servizio presso i conservatori di musica.
4. L'elettorato passivo é riservato al personale di ruolo.
5. In sede di prima applicazione della presente legge oltre al personale eletto ai sensi
del comma 4, fanno parte del CNM un rappresentante nominato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama cosí nominati:
a)
uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;6. Fa parte del CNM una rappresentanza degli studenti di non meno di tre
membri, eletti negli ISM.
7. Le elezioni ed il funzionamento del CNM sono definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
8. La composizione definitiva del CNM é determinata con decreto del Ministro della
università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Ordinamento didattico)
1. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea é definito secondo le
disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto applicabili, restando
attribuite al CNM le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.
2. Agli ISM si é ammessi dopo aver superato un apposito esame, riferito alle materie
centrali di indirizzo di studio scelto. L'ammissione a detto esame é subordinata al
possesso di diploma di scuola secondaria di II grado.
3. Possono sostenere gli esami all'interno degli ISM soltanto gli studenti iscritti e
frequentanti.
4. Gli statuti degli ISM determinano i corsi di laurea e di specializzazione, defini scono
i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento e dei servizi didattici
integrativi.
5. Nella determinazione dei corsi di laurea, gli statuti di cui al comma 4 dovranno tenere
conto dei seguenti indirizzi:
a)
indirizzo concertistico, ricomprendenti le aree, sia strumentali che corali, cameristica, solistica, sinfonica, teatrale. anche finalizzato alla formazione dei direttori d'orchestra e dei maestri del coro;6. Gli statuti dovranno, inoltre, prevedere l'istituzione di dipartimenti
corrispondenti agli indirizzi di cui al comma 5. Ad ogni dipartimento dovrà essere
preposto un coordinatore.
7. Sono attivate presso gli ISM apposite scuole di specializzazione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto
applicabili, nonché gestiti i corsi di formazione.
8. Dal momento di entrata in vigore della presente legge, le scuole di specializzazione di
cui al comma 7 riguardanti la formazione dei docenti di discipline musicali nelle scuola
di ogni ordine e grado verranno attivate esclusivamente presso gli ISM.
9. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative
promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISM possono avvalersi, secondo
modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati
con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite
convenzioni. I contributi in danaro a favore degli ISM possono essere dedotti dal reddito
complessivo ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Art. 7.
(Organi di governo)
1. A ciascun ISM é preposto un direttore, di natura elettiva. Esso é
affiancato da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.
2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo
degli ISM sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla entrata in carica dei direttori di
cui al comma 1, i posti di direttore nei conservatori di musica sono coperti mediante
incarico.
Art. 8.
(Personale docente e non docente)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la funzione docente
é attribuita ai docenti attualmente in servizio di ruolo presso i conservatori di musica.
Sono riconosciuti ruolo e funzione docente agli accompagnatori al pianoforte in servizio
presso i suddetti conservatori.
2. Per il reclutamento del nuovo personale verranno definite, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, specifiche formule concorsuali
per soli titoli, cui potrà accedere, di diritto, anche il personale di cui al comma 1.
3. Ai docenti di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti lo stato giuridico dei docenti di
ruolo presso i conservatori di musica, il trattamento economico previsto per il personale
di cui all'articolo 36, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, una propria e speci fica area contrattuale. I suddetti docenti sono
sottoposti a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa
universitaria vigente, in quanto applicabile e soggetto ad aggiornamento professionale
secondo criteri da definirsi in sede di specifica contrattazione.
4. Per la copertura di posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il
funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori e dei laboratori elettronici
e di restauro conservativo, si provvede, in sede di prima applicazione della presente
legge, con il personale in servizio presso i conservatori di musica.
Art. 9.
(Istituzioni musicali non statali)
1. Le istituzioni musicali non statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, sono ordinate secondo le disposizioni della presente legge. Esse continuano
ad essere finanziariamente dipendenti dalle rispettive amministrazioni, anche in ordine
alle spese relative al personale.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni di
cui al comma 1 dovranno documentare, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o
del pareggiamento, di aver provveduto alla trasformazione del proprio ordinamento secondo
quanto previsto dalla presente legge.
3. Con apposita legge verrà prevista la facoltà per le suddette istituzioni, di chiedere
la statizzazione. Detta statizzazione dovrà avvenire senza oneri per lo Stato, anche in
ordine alle spese relative al personale, attraverso corrispondente riduzione nel
trasferimento di fondi alle amministrazioni interessate.
Art. 10.
(Norme transitorie)
1. Gli studenti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risulteranno es sere iscritti presso i conservatori di musica, potranno terminare i loro
studi, nell'osservanza degli attuali ordinamenti, entro il termine massimo di nove anni
dalla suddetta data. I relativi diplomi verranno rilasciati dagli ISM, presso i quali
verranno trasferiti i corsi che attualmente si tengono presso i conservatori di musica.
2. Agli esami relativi ai suddetti corsi potranno essere ammessi solo gli alunni iscritti
e frequentanti di cui al comma 1.
3. Durante la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, la funzione docente é
riservata ai docenti in servizio di ruolo presso i conservatori di musica. Detta funzione
potrà essere compatibile con quella prevista dall'articolo 8, comma 1.
4. Gli studenti iscritti e frequentanti i corsi di cui al comma 1 potranno, a domanda,
dopo il superamento dell'esame relativo al compimento inferiore ed in alternativa alla
frequenza dei suddetti corsi, essere iscritti agli ISM senza sostenere l'esame di
ammissione di cui all'articolo 6, comma 2. Tale iscrizione é subordinata al possesso del
diploma di scuola secondaria di II grado e dovrà avvenire nel termine di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i diplomi rilasciati finora dai conservatori di musica, nonché
quelli rilasciati dagli ISM e relativi ai corsi di cui al comma 1, sono equiparati ai
diplomi di laurea rilasciati dagli stessi ISM.
Art. 11.
(Edilizia)
1. Gli ISM possono avvalersi delle strutture presso le quali sono ubicati i conservatori di musica. All'uopo, potrà applicarsi la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 12.
(Norme finanziarie)
1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, riguardanti i conservatori di musica, sono trasferiti allo stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione alle
necessità del nuovo ordinamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 40 miliardi a
decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.