DdL n. 2315 as
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
SERENA
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione nonché
della legge 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative alle Accademie di belle arti, ai
Conservatori di musica, all'Accademia di danza, all'Accademia di arte drammatica, agli
Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono trasferiti al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una
apposita Direzione generale delle arti. Gli ISIA sono preventivamente inglobati nelle
Accademie di belle arti.
2. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno o piú decreti legislativi, per la riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, dei
Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello spettacolo, udito il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché il parere di una apposita
commissione composta da quindici membri e nominata dal personale delle istituzioni
interessate.
4. Il parere di cui al comma 3, richiesto almeno quattro mesi prima della scadenza della
delega, si intende favorevolmente acquisito qualora non sia reso entro novanta giorni
dalla richiesta.
5. Il Governo é delegato ad adottare, con le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4,
un decreto legislativo al fine di determinare le procedure e i tempi di attuazione della
autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca,
sviluppo e produzione artistica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Saranno altresí precisati e ridefiniti le funzioni e i compiti dei seguenti
organi, in continuità con gli indirizzi fin qui seguiti ed in analogia con gli analoghi
organismi dell'Università:
a)
direttore;
Art. 2.
(Studenti, aree disciplinari e titoli di studio)
1. Gli istituti di cui alla presente legge conservano la loro
denominazione storica, hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello
universitario, ai sensi dell'ordinamento autonomo delle università e degli enti di
ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
Essi sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e
disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione; sono,
altresí, sedi primarie della ricerca artistica e promuovono l'esercizio e lo sviluppo
delle arti.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono inoltre stabilire, in armonia con le
norme comunitarie:
a)
i requisiti per l'ammissione degli studenti agli istituti di cui alla presente legge, tenendo conto sia della congruità degli indirizzi e dei corsi di studio frequentati, sia della possibilità di procedere a prove attitudinali, con riferimento alle esigenze del territorio ed alle stime occupazionali europee;3. I diplomi universitari e i diplomi di laurea, rilasciati
dagli istituti di cui alla presente legge, rientrano fra i titoli tutelati dalla legge 13
marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera
professione e sono equiparati alle lauree artistiche riconosciute dalla Comunità europea.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni
professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 3.
Art. 3.
(Reclutamento)
1. Nel rispetto delle diverse tipologie che caratterizzano i singoli
istituti, i concorsi a cattedra relativi agli istituti di cui alla presente legge hanno
carattere nazionale. Il singolo istituto ha facoltà di scelta dalla graduatoria dei
docenti riconosciti idonei con forme concorsuali analoghe a quelle universitarie.
2. Le supplenze sono attribuite dagli organi competenti dei singoli istituti e sono
regolate ai sensi della vigente normativa universitaria.
Art. 4.
(Elettività del direttore)
1. La carica di direttore degli istituti di cui alla presente legge é
elettiva con diritto di elettorato attivo e passivo riservato al personale docente del
singolo istituto. Al direttore, che conserva la denominazione storica del suo titolo,
competono le funzioni di cui agli articoli 175, 176 e 196 del regolamento approvato con
decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
2. Ai direttori incaricati dei conservatori di musica, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, e concesso di restare in carica fino alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, ferma restando l'adozione immediata
della elettività per le sedi vacanti.
Art. 5.
(Edilizia)
1. L'edilizia inerente agli istituti di cui alla presente legge é regolata dalla legislazione vigente sulla edilizia universitaria.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo l devono prevedere il
trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione e destinati agli istituti di cui alla presente legge.
2. Per quanto di competenza dei singoli istituti, ai sensi della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, i fondi di cui al comma I del presente articolo sono trasferiti agli istituti
stessi.
Art. 7.
(Ammissione degli allievi)
1. Resta in vigore la normativa sulla ammissione degli allievi fino alla istituzione delle scuole di cui all'articolo 8.
Art. 8.
(Scuole secondarie di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale)
1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole
medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Conseguentemente é istituita
una apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali corsi, ai fini
e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1991, n. 244. Presso le scuole medie possono altresí essere
istituiti corsi ad indirizzo coreutico.
2. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli indirizzi prevalenti
nella scuola secondaria superiore, sono istituiti presso gli istituti d'arte ed i licei
artistici e, ove il territorio ne sia sprovvisto, presso gli istituti professionali ed i
licei, appositi corsi ad indirizzo musicale o coreutico secondo criteri che devono essere
ispirati per la didattica, le modalità di insegnamento ed i programmi, ai corsi di
compimento inferiore funzionanti presso i conservatori di musica e l'Accademia nazionale
di danza. É fatta salva la parte concernente le materie di cultura generale, le cui
tipologie d'insegnamento restano conformi a quelle adottate presso i licei artistici.