Testo Unificato DdL Riforma Accademie e
Conservatori
DdL nn. 2881, 132, 179, 1116, 1437, 2265, 2315
Titolo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge,
costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, di livello
universitario, ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni
della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei
confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e
coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente
legge.
Titolo II
RIORDINO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DEGLI ISIA
Art. 2
(Principi e procedure per il riordino)
1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli
istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria
denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad
ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione,
di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica,
godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di
autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche
in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all'articolo 5, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti:
a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, al rapporto al numero di studenti e numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 4 e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2.
Titolo III
ISTITUTI SUPERIORI MUSICALI E COREUTICI
Art. 3
(Conservatori e Accademia nazionale di danza)
1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali
pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali di livello
universitario ad ordinamento speciale, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 1.
2. Al predetto riordino si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo
2.
3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i
corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo
itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti
dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici
superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I
corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire
la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche
possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente titolo per
realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli
anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del
proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli
standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo
annuale da destinare all'istruzione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in
conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera b), da
apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il
CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il
regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;
b) le forme di tutorato;
c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.
Art. 5
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la
composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano
eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti
delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono
dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per
il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il
Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al
medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM,
le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in
rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica
"Silvio D'Amico" e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia
nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e
di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle
istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le
votazioni.
Art. 6
(Personale)
1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge
sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale,
rinnovabili.
2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione
tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati
altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza
professionale e didattica acquisita.
3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non
docente universitario.
4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in
appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro
di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del
personale universitario, in una autonoma area.
5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei
ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di
corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale
non docente universitario.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Politecnici delle arti)
1. Con decreto del Ministro sono determinati i requisiti per la costituzione da parte degli istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale, riordinati ai sensi della presente legge, di Politecnici delle arti quali centri di eccellenza didattica, scientifica ed artistica, tenuto conto, tra l'altro, della contiguità territoriale e della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa. Ai Politecnici delle arti, da istituire con decreto del Ministro, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, nonché, per quanto riguarda il personale, di cui all'articolo 6 alla costituzione dei predetti politecnici possono partecipare, tenuto conto dei medesimi criteri, anche le Università.
Art. 8
(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)
1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 9
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente
legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni.
2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità
per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la
possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei
decreti di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 10
(Formazione artistica non universitaria)
1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità
previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto
stato di previsione ed a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli
istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della
pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente
legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi
per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale'
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.