Legge 23 dicembre 2000, n. 389 
(in SO n. 220/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

 

Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)

    1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l’anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1º gennaio 2001 si applica quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell’autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l’operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell’Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell’esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio.
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l’iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Personale» nonchè Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l’attuazione degli schemi di cui all’articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all’effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all’«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
    4. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.
    5. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l’anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
    6. Il SACE è altresì autorizzato, per l’anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
    7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
    8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.
    9. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell’articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
    13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell’anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    14. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001.
    15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per l’attivazione dei contratti, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l’attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.
    16. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell’articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
    19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
    20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    22. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
    23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
    25. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    26. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.
    27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l’Unione europea.
    28. Ai fini dell’attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione dei referendum, dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l’attuazione dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
    31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
    2. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 2001, è stabilito in 420.
    3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
    4. Per l’anno 2001 l’Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 2001, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all’istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.
    6. In relazione all’accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unità previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell’ambito del centro di responsabilità «Dipartimento politiche fiscali» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 2001.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
    2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
    3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2001.

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
    2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
    3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
    4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2001.
    5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2001, per l’effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all’estero.
    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall’unità previsionale di base «Finanziamento enti locali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno alle unità previsionali di base «Strutture scolastiche» di pertinenza dei centri di responsabilità «Istruzione elementare», «Istruzione classica, scientifica e magistrale» e «Istruzione tecnica» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 2001, interessate dall’attuazione dell’articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l’unità previsionale di base «Igiene e sicurezza sul lavoro» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all’igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
    2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2001.
    3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento».
    4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2001, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’interno (Appendice n. 1).
    5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
    3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l’anno finanziario 2001, in 4.035 unità.
    4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell’articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l’anno finanziario 2001, in 32 unità.
    5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell’Accademia navale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l’anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.
    6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l’anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.
    7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l’anno finanziario 2001, in 120 unità.
    8. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
    9. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
    10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l’anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
    11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all’Ente nazionale per l’aviazione civile delle somme di pertinenza dell’Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
    2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, è fissato, per l’anno finanziario 2001, come segue:
        a) Esercito n. 27.000;
        b) Marina n. 11.570;
        c) Aeronautica n. 13.900.
    3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l’anno finanziario 2001, come segue:
        a) Esercito n. 25;
        b) Marina n. 160;
        c) Aeronautica n. 200.
    4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell’articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l’anno finanziario 2001, come segue:
        a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;
        b) Marina n. 130;
        c) Aeronautica n. 140.
    5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 2001, in n. 1.407 unità.
    6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell’articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 2001, in n. 1.135 unità.
    7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronautica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 2001, in n. 1.160 unità.
    8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l’anno finanziario 2001, in 12.000 unità.
    9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l’anno finanziario 2001, come segue:
        a) Esercito n. 24.742;
        b) Marina n. 5.509;
        c) Aeronautica n. 2.250.
    10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l’anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
    11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d’esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d’appalto, d’assegnazione e d’esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
    12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale.
    3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
    4. Per l’anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno medesimo, delle somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell’unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi generali e personale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
    2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all’unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica.
    3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 2001.
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all’articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
    2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l’estero, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
    2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l’anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
    4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l’anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l’anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell’unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91.

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
    2. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2001, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 5 miliardi a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
    4. Gli importi dei versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonchè di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell’unità previsionale di base 2.2.1.6 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.
(Totale generale della spesa)

    1. È approvato, in lire 1.179.604.693.402.000 in termini di competenza ed in lire 1.198.094.007.191.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 2001.

Art. 21.
(Quadro generale riassuntivo)

    1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

Art. 22.
(Disposizioni diverse)

    1. Per l’anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
    2. Per l’anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
    3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
    4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l’anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
    5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
    7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.
    8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
    9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
    10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.
    11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
    12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
    13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
    14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all’incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
    15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell’Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
    16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l’acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
    17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
    18. In relazione al rinvio all’anno 2001, disposto dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l’anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere nell’anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
    19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
    20. Per l’anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.
(Bilancio pluriennale)

    1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.


Tabella A

        Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

–  Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913); 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).
–  Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 3700); 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 3813); 7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4560).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

–  Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1696).
–  Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1697).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

–  Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106).

–  Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137).
–  Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

–  Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero» (cap. 1501 e 1503).
–  Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).


Tabella B

        Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

–  Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8140).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

–  Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7021).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

–  Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);
–  Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);
–  Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);
–  Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

–  Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

–  Armamenti navali: 10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
–  Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
–  Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
–  Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
–  Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
–  Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600). 


Quadri generali riassuntivi