Legge 23 dicembre 2000, n. 389
(in SO n. 220/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003
Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)
1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 2). Per l’anno 2001 è confermata la competenza gestionale
degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle
spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze
relative all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate
dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio
della programmazione economica. A decorrere dal 1º gennaio 2001 si applica
quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate
alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ai
fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la
prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma
l’operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001,
dell’Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e
contabili connessi alle operazioni di chiusura dell’esercizio 2000
relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non
afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle
esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello Stato per il
predetto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli
stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici
fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001: Fondo
da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili
esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del
personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da
ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non
economici, Fondo da ripartire per l’iscrizione agli albi professionali e per
le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche
e Fondo da ripartire per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare
iscritti, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Personale» nonchè Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie
per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati,
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri
comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture
da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e
cassa, nell’ambito delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi
internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l’attuazione
dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per
competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da
ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di
servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da
ripartire per l’attuazione degli schemi di cui all’articolo 31 della legge
18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì,
autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome
le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e
della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
difesa, per l’anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto,
per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ente
nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in relazione all’effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa
all’«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
4. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.
5. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le
garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono
fissati per l’anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
6. Il SACE è altresì autorizzato, per l’anno
finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico»
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9
e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva»
(oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire
2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.
9. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine
quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto
dell’articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono iscritte, nell’ambito delle unità
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle
Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà
prevista dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento
e controllo) dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la
spesa per contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità
europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è
imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie
Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, sul
conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell’anno 2001
ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
14. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Aree depresse»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno finanziario 2001.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine
dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per l’attivazione dei
contratti, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Personale»
(oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale
delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale»
(interventi); Fondo da ripartire per l’attuazione della legge 11 febbraio
1992, n. 157, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi
diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Aree depresse»
(investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di
base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate
nel conto dei residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento
dell’unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2001 è stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all’unità previsionale di base «Interventi diversi»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme
affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui
all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione dell’articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all’unità previsionale di base «Acquedotti e fognature»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio
1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della
citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all’unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato»
(Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all’unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le
Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello
specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni
centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili
di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in
termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
22. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell’unità previsionale di
base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2
maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate
nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di
tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del
centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica) dello stato di previsione dell’entrata (cap. 3689),
per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed
editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione
transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in
termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
25. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre
1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
26. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 19
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale
della protezione civile, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Fondo
per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento
previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo
centro di responsabilità.
27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del
Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2001, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall’Unione
europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità
e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l’Unione europea.
28. Ai fini dell’attuazione del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità
previsionali di base, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Potenziamento
servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione dei referendum,
dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2001, alle competenti unità
previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle
finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell’interno per lo stesso
anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a
compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle
Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche
e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed
acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio
nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate occorrenti per l’attuazione dell’articolo 9
della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a
trasferire per l’anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III
(Rimborso passività finanziarie) degli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa,
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle finanze, per l’anno finanziario 2001, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile
1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della
Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno
finanziario 2001, è stabilito in 420.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali
possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese
generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
4. Per l’anno 2001 l’Amministrazione dei monopoli di
Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e
a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati
di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l’anno finanziario 2001, occorrenti per l’attuazione delle norme
contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in relazione all’istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.
6. In relazione all’accertamento dei residui nella
gestione delle spese già attribuiti ai dipartimenti interessati dalla
istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unità
previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unità
previsionali di base anche di nuova istituzione, nell’ambito del centro di
responsabilità «Dipartimento politiche fiscali» dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l’anno finanziario 2001.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2001, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per
l’anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità
previsionale di base «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa
degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base,
nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme
prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali
decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli
Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme versate dal CONI all’entrata del bilancio dello
Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le
attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento,
assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento»
di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e
«Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia
minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno
finanziario 2001.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2001, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa,
il bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno
finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l’anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli
scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all’entrata del
bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata e alla
spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2001.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è
acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per
l’anno finanziario 2001, per l’effettuazione di spese relative a fitto di
locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi
diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane
all’estero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro
degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa
tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento»
e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo
sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2001, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’unità
previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza
del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi»
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall’unità
previsionale di base «Finanziamento enti locali» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità «Amministrazione civile» dello stato di
previsione del Ministero dell’interno alle unità previsionali di base «Strutture
scolastiche» di pertinenza dei centri di responsabilità «Istruzione
elementare», «Istruzione classica, scientifica e magistrale» e «Istruzione
tecnica» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in
applicazione dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario
2001, interessate dall’attuazione dell’articolo 1, comma 14, della legge 10
marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra l’unità previsionale di base «Igiene e
sicurezza sul lavoro» dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative
all’igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni
scolastiche.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2001, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione
civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell’entrata per
l’anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le spese relative
all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese
generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e
servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per
l’anno finanziario 2001.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza
del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,
iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento».
4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè
l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2001, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell’interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del
bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dell’interno, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2001,
conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l’anno finanziario
2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del
Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
nonchè dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255,
il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le
Capitanerie di porto è fissato, per l’anno finanziario 2001, in 4.035 unità.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a
norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
dell’articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per
l’anno finanziario 2001, in 32 unità.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali
dell’Accademia navale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, per l’anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa
in ferma breve è fissata, per l’anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo
delle capitanerie di porto a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è determinato, per l’anno finanziario 2001, in 120
unità.
8. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l’anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui
agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di
porto» del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i
servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in
vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,
alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie
di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la
manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi
tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità
previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per
l’anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno
finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all’Ente nazionale per
l’aviazione civile delle somme di pertinenza dell’Ente medesimo, ai sensi
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2001, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, è fissato, per l’anno finanziario 2001, come
segue:
a) Esercito n. 27.000;
b) Marina n. 11.570;
c) Aeronautica n. 13.900.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da mantenere in
servizio a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
stabilito, per l’anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 25;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 200.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento
da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell’articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l’anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito (compresi
Carabinieri) n. 440;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 140.
5. La forza organica dei graduati e militari di
truppa dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno
finanziario 2001, in n. 1.407 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo
degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell’articolo
18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per
l’anno finanziario 2001, in n. 1.135 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell’Aeronautica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario
2001, in n. 1.160 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come
carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle
armi è fissato, per l’anno finanziario 2001, in 12.000 unità.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma
biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è fissato, per l’anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 24.742;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di
base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) – specificamente
afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e
rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della
difesa, si applicano, per l’anno finanziario 2001, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali
NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed
organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO d’esecuzione delle gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso
garantita la trasparenza delle procedure d’appalto, d’assegnazione e
d’esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali
possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento»
di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei
carabinieri».
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno
finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in
termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonchè per l’attuazione del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale.
3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,
recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2001, le variazioni compensative
di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica
della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l’anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l’anno medesimo, delle somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale
di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo
la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell’unità previsionale di
base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di
responsabilità «Servizi generali e personale» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per
l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione all’unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e
riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento
degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello
specifico fondo nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo
incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di
previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per
l’innovazione tecnologica.
3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5
marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
per l’anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 2001, delle somme
affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione
della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 2001, delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all’articolo 9,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti
a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai fini di
cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’anno
finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con
l’estero e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l’estero, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della sanità, per l’anno finanziario 2001, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all’unità previsionale di
base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del
Ministero della sanità si applicano, per l’anno finanziario 2001, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario 2001, delle
somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l’anno finanziario
2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione,
delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e
investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione,
bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in
relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario
2001, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del
Ministero stesso, nonchè dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l’anno finanziario
2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e
trapianti di organi e di tessuti, dell’unità previsionale di base «Prelievi
e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione,
bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in
relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91.
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per l’anno finanziario 2001, in conformità dell’annesso stato
di previsione (Tabella n. 19).
2. L’assegnazione autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2001, è
comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di
lire 5 miliardi a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività
internazionale afferente all’area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione,
coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
4. Gli importi dei versamenti effettuati all’entrata
del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonchè di somme a vario titolo
acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti
sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell’unità previsionale di base
2.2.1.6 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 20.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in lire 1.179.604.693.402.000 in termini di competenza ed in lire 1.198.094.007.191.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 2001.
Art. 21.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.
Art. 22.
(Disposizioni diverse)
1. Per l’anno finanziario 2001, le spese
considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione
per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro
compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l’anno finanziario 2001, le spese delle unità
previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle
quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. In relazione all’accertamento dei residui di
entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la
composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di
generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale
della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per
l’anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del
Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in
termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo
per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l’anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di
base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale
e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle
disponibilità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le
disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di
previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità
previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla
Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino,
anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l’individuazione dei centri di responsabilità amministrativa,
l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione
della spesa che nell’esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchè previsti
da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di
base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per
le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e
a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra
capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione
limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di
personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle
Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti
unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle
Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il
funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e
allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in
termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo
versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l’esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio
del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati
all’incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura
dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell’esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi
conservati.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali
interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell’Unione europea per
spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio
immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative dalle unità previsionali «Funzionamento», per le spese relative
al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle
Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero delle finanze, per l’acquisto di immobili,
anche attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili
all’estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso
la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le
predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio all’anno 2001, disposto
dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle
riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l’anno 2000, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a provvedere nell’anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base
degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati
di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio
occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l’anno finanziario 2001, le unità
previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente,
negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 23.
(Bilancio pluriennale)
1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
– Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913); 3.1.5.3 «Interessi
sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 «Interessi
sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 «Oneri accessori»
(cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).
– Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario
nazionale» (cap. 3700); 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria»
(cap. 3813); 7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841 e 3842);
7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap.
4560).
Stato di previsione del Ministero delle finanze:
– Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e
rimborsi di imposte» (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap.
1696).
– Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi
di imposte» (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap.
1697).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
– Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106).
– Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137).
– Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e
7183); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
– Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio
e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero» (cap. 1501 e 1503).
– Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale:
10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all’estero» (cap. 2502 e
2503).
Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
– Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8140).
Stato di previsione del Ministero delle finanze:
– Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7021).
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:
– Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap.
7257);
– Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di
servizio» (cap. 8152);
– Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap. 7482);
– Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali
e danni bellici» (cap. 8601).
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:
– Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
– Armamenti navali: 10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap.
7100);
– Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap.
7151);
– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca
scientifica» (cap. 7200);
– Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
– Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap.
7500);
– Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica»
(cap. 7600).