DdL AS 6304
(ex DdL AS 3974 approvato dalla 7a Commissione Senato in sede legislativa il 28 luglio 1999)

Interventi straordinari per i beni culturali

 

Articolo 1

1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali statali e non statali e per contributi destinati alla realizzazione di musei sono autorizzati:

a) per i beni non statali un limite di impegno quindicinale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999;
b) per i beni statali una spesa annua di lire 5 miliardi per il triennio 1999-2001.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi e i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 2

1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. É altresì autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, e a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali é autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, anche a tale fine utilizzando le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al parlamento una relazione illustrativa sull’attività dell’Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma..

4. All’articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l’insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto".

Articolo 3

1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni , per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l’anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l’anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali. É altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e 11.600 dall’anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del commi 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l’anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l’anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Articolo 4

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità delle scuole richiedenti e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili".



LE FastCounter