DdL 4012 AS
(Comunicato alla Presidenza l''11 maggio 1999)
Ordinamento della scuola non statale
CAPO I
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE
Art. 1.
(Diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato)
1. Il diritto della persona all'istruzione e all'educazione é assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e puó essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.
Art. 2.
(Libertà di scelta e sua attuazione)
1. E' garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, con diritto di usufruire - a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione e degli articoli 42 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per agevolare il loro compito educativo.
Art. 3.
(Libertà di istituzione)
1. Lo Stato garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, ad istituire scuole o istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni della presente legge.
CAPO II
SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI
Art. 4.
(Istituzione e funzionamento)
1. L'istituzione di scuole o istituti di istruzione privati é subordinata esclusivamente alla presa d'atto da parte dell'amministrazione scolastica, con la quale é accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) il possesso da parte del richiedente, gestore o legale rappresentante dell'ente gestore, della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro elemento utile ad identificare con certezza la scuola;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali del personale docente e del dirigente.
2. Le scuole o gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole e negli istituti dello Stato, fermo restando l'obbligo di evidenziare nella propria denominazione il carattere privato dell'istituzione.
3. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presenta re domanda scritta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
4. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia la certificazione di presa d'atto, ovvero la nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale é ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.
5. Le scuole o gli istituti privati godono di piena libertà nel proprio orientamento culturale e nell'indirizzo pedagogico-didattico, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ció che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanere dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell'insegnamento ai programmi resi pubblici.
6. Il dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende o revoca la presa d'atto quando accerti irregolarità e deficienze gravi circa i requisiti prescritti al comma 1. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale é ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.
7. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.
CAPO III
SCUOLE ED ISTITUTI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 5.
(Istituzione e funzionamento)
1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni indicate nel precedente articolo 4, soddisfino anche ai seguenti requisiti:
a) fini e ordinamenti coerenti con gli obiettivi generali del sistema pubblico dell'istruzione;
b) idonea qualificazione professionale dei dirigenti e dei docenti nel rispetto dell'identità culturale ed educativa dell'istituzione;
c) organizzazione improntata ai princípi della partecipazione scolastica;
d) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio aventi valore legale.
2. Alle scuole di cui al comma 1 é garantita piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, il progetto educativo e l'indirizzo pedagogico-didattico.
3. Le procedure per il riconoscimento giuridico e i conseguenti effetti sono quelli previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
CAPO IV
SCUOLE PARITARIE
Art. 6.
(Il sistema pubblico integrato dell'istruzione)
1. La parità di cui all'articolo 33, comma quarto, della Costituzione é riconosciuta alle scuole che ne fanno richiesta, siano esse gestite da enti pubblici e privati, da persone fisiche e giuridiche; esse oltre ai requisiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, devono soddisfare anche ai seguenti:
a) adozione di uno statuto, in cui siano stabiliti la titolarità della gestione, il progetto educativo della scuola e le finalità formative specifiche, in armonia con i princípi della Costituzione, secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti per il sistema pubblico integrato dell'istruzione, di cui al comma 2;
b) l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente;
c) l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettandone il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti portatori di handicap ;
d) disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio;
e) trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantite anche mediante controlli amministrativi.
2. Le scuole non statali alle quali é riconosciuta la parità sono dette "paritarie", assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine "paritaria" e contribuiscono, unitamente alle scuole statali, alla formazione del sistema pubblico integrato dell'istruzione.
3. La parità é riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, a cui é affidata l'istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
4. Il riconoscimento della parità garantisce per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali; gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni e i diplomi rilasciati hanno valore legale.
5. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali.
6. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 5. Esse sono soggette altresí alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
7. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
8. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 7, é riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali o degli enti locali.
9. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico integrato dell'istruzione.
10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ed ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per il riconoscimento della parità, il Ministro della pubblica istruzione puó disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità, fatti salvi i diritti degli alunni che potranno iscriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.
Art. 7.
(Interventi finanziari dello Stato)
1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone e attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11. Tali interventi, in misura non superiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.
3. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie degli alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale e per altre spese scolastiche non coperto dagli interventi finanziari statali o di enti locali, é oggetto di credito d'imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva.
4. Le somme destinate ai genitori degli alunni di scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.
5. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.