Disegno di Legge 4127 AS
(Comunicato alla Presidenza il 30 giugno 1999)
Ordinamento della scuola non statale
CAPO I
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA EDUCAZIONE ED AL PLURALISMO EDUCATIVO
Art. 1.
(Diritto della persona, dovere e diritto della famiglia e dello Stato)
1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione é assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e puó essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.
Art. 2.
(Libertà di apprendimento)
1. La libertà di apprendimento é riconosciuta come principio fondamentale ed é tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.
Art. 3.
(Pluralismo dell'offerta e delle istituzioni)
1. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle isti tuzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
2. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.
Art. 4.
(Libertà di istituzione)
1. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.
2. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.
CAPO II
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI CHE NON CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO LEGALE
Art. 5.
(Istituzione e funzionamento)
1. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonchè del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.
3. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma 2, puó emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale é ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.
CAPO III
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 6.
(Istituzione e funzionamento)
1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, soddisfino anche i seguenti requisiti:
a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
f) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
i) esistenza della carta dei servizi scolastici.
2. Alle scuole di cui al comma 1 é garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.
3. Il riconoscimento legale é certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti negli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, della presente legge, assicura standard minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.
4. Il Servizio nazionale di valutazione é indipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
CAPO IV
SCUOLE PARITARIE
Art. 7.
(Il Servizio scolastico nazionale)
1. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
2. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:
a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purchè sia in regola con i titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap ;
d) l'organizzazione improntata ai princípi della partecipazione scolastica.
3. Le scuole non statali alle quali é riconosciuta la parità sono dette "paritarie", as sumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine "paritaria", e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.
4. La parità é riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale, al quale é affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
5. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.
6. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.
7. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 6, é riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.
Art. 8.
(Interventi finanziari dello Stato)
1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comun que nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
2. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonchè a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
4. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali é oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
5. Le somme di cui al comma 3 sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.
6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Gli interventi economici di cui all'articolo 8 potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.
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DISEGNO DI LEGGE 4127 AS
Ordinamento della scuola non statale
EMENDAMENTI
- NdR: dei seguenti emendamenti sono alla fine approvati solo l'1.100
(Ulteriore nuovo testo 2) e l'1.100/58 (Nuovo testo) -
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione (4127)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1
Capo I
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA EDUCAZIONE
ED AL PLURALISMO EDUCATIVO
Art. 1.
(Diritto della persona, dovere
e diritto della famiglia e dello Stato)
1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla
famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33
e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto
delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed
educative statali e non statali.
(*) Approvato l'emendamento sostitutivo 1.100 (Ulteriore nuovo testo 2).
EMENDAMENTI
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla
famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33
e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto
delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed
educative statali e non statali».
1.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il
sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli
enti locali. In attuazione dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, lo Stato e
gli Enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire
le scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le
esigenze della popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera
iniziativa dei privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».
1.100/2
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al
sistema nazionale di istruzione, a cui a norma dell'articolo 33, secondo capoverso della
Costituzione, la Repubblica è primariamente tenuta a provvedere, assicurandogli
l'adeguato sviluppo, si affiancano le scuole paritarie, promosse e gestite da enti locali
e da privati».
1.100/3
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «dalle
scuole paritarie private e».
1.100/4
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le parole: «private e degli enti
locali».
1.100/5
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.100/6
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «espansione»
aggiungere le parole: «e la qualità».
1.100/7
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «domanda
di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita» con le altre: «necessaria
risposta al bisogno d'istruzione permanente e ricorrente lungo l'intera vita della
persona».
1.100/8
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il Governo e gli Enti locali devono, ogni
anno, promuovere tutte le iniziative per l'istituzione delle scuole pubbliche necessarie a
garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze dei cittadini».
1.100/9
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le scuole private, ancorchè paritarie, sono espressioni delle libere
iniziative dei privati e pertanto assumono un carattere aggiuntivo al sistema scolastico
nazionale».
1.100/10
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è
tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento».
1.100/11
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «comprese quelle degli
enti locali».
1.100/12
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «a partire dalla
scuola per l'infanzia».
1.100/13 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «corrispondono agli
ordinamenti generali dell'istruzione» con le seguenti: «corrispondono alle norme
generali dell'istruzione».
1.100/14
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie».
1.100/15 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 1.100, al comma 2, sopprimere le parole: «sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie».
1.100/16
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Il servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante
il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle
istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della
Costituzione. La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale, ai
sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione».
1.100/17
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il
seguente: «Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, alla condizione che nel
progetto educativo e nella pratica dell'insegnamento siano altrettanto pienamente
condivisi i princìpi di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana».
1.100/18
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola:
«private».
1.100/19
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola:
«private».
1.100/20
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«L'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione
repubblicana, quale che sia il progetto educativo della scuola paritaria. Le scuole
private paritarie adeguano il loro progetto educativo agli ordinamenti e alle disposizioni
vigenti, anche in materia culturale e pedagogica didattica, previste per la scuola
pubblica».
1.100/21
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:
«Tenuto conto del progetto educativo della scuola».
1.100/22 (Testo corretto)
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto
periodo.
1.100/23
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «svolgendo
un servizio pubblico».
1.100/24
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole:
«svolgendo un servizio pubblico».
1.100/25
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo sopprimere le parole:
«accettandone il progetto educativo».
1.100/26
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole:
«accettandone il progetto educativo».
1.100/27
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola:
«accettandone» con l'altra: «conoscendone».
1.100/28
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1.100/29
Salvato, Carcarino
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative
attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione. L'istituzione e la gestione
delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla
presente legge».
1.100/30
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da:
«un progetto educativo» fino a: «alle disposizioni vigenti».
1.100/31
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera a) sostituire le parole:
«agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti» con le parole: «al progetto
educativo».
1.100/32
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al
funzionamento della scuola;».
1.100/33
Brignone
Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel
rispetto del modello educativo e organizzativo delle scuole non statali».
1.100/34
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera d), dopo le parole: «tutti
gli studenti» inserire la seguente: «abilitati», sostituire inoltre le parole
da: «purchè in possesso», fino a: «intendono frequentare», con le
seguenti: «accettando il progetto educativo e l'ordinamento dell'istituto».
1.100/35
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera f).
1.100/42
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
Al comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) l'organica costituzione di corsi completi: tranne che in fase di
istituzione di corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;».
1.100/36
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f), dopo la parola:
«istituzione» inserire le seguenti: «o di esaurimento»
1.100/37
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera f) dopo la parola:
«completi» aggiungere: «almeno per due terzi calcolati per difetto».
1.100/38
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire le lettere g) e h) con
la seguente:
«g) tutto il personale docente delle scuole paritarie, senza alcuna eccezione
deve essere in possesso del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento e deve
essere assunto e retribuito sulla base dei contratti collettivi di lavoro del settore. Non
sono consentite prestazioni svolte da personale docente privo di tali requisiti».
1.100/39
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 4, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;».
1.100/40
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera g), aggiungere in fine le seguenti
parole: «o di un regolare contratto di assunzione stipulato antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge».
1.100/41
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 4, sopprimere la lettera h).
1.100/43
Brignone
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), sostituire le parole:
«personale dirigente e insegnante» con le seguenti: «personale dirigente,
docente e non docente».
1.100/44
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 1.100, al comma 4, lettera h), sostituire le parole:
«rispettino i contratti collettivi» con le seguenti: «si ispirino ai
contratti».
1.100/45
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
«5. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 4 è verificato annualmente da un
nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio
presso la sovrintendenza di competenza.
6. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal Provveditore agli studi è ammesso
ricorso al Ministro della pubblica istruzione».
1.100/46
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata
al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica
la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età,
nonchè del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista
igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti
all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale
direttivo e docente.
Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza dei
requisiti di cui al precedente periodo, invita il gestore o il legale rappresentante
dell'ente gestore ad adeguarvisi entro un termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i
quali emette provvedimento motivato di chiusura dell'istituzione scolastica interessata.
Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso
al Ministro della pubblica istruzione entro un termine di trenta giorni dalla emissione
del provvedimento».
1.100/47
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/48
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/48a
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.100/49
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di
relativi titoli scientifici e professionali» con le altre: «dei titoli accademici
e professionali prescritti per le specifiche funzioni didattiche da assolvere».
1.100/50
Masullo
(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Passigli.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «a contratti» le
seguenti: «di collaborazione professionale e».
1.100/51
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica,
nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le
scuole che, oltre alle condizioni di cui al comma 5, secondo periodo, soddisfino i
seguenti requisiti:
a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
f) esistenza della carta dei servizi scolastici.
Alle scuole di cui al primo periodo è garantita piena libertà di organizzazione e di
offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e
dell'offerta formativa.
Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico
regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti
nei commi 5 e 6, primo e secondo periodo, della presente legge, assicura standard minimi
di qualità del servizio, accertati del Servizio nazionale di valutazione.
Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica
istruzione».
1.100/52
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 6, sostituire le parole: «Il Ministero della
pubblica istruzione», con le altre: «Una Commissione di garanzia di cinque
autorevoli competenti, nominata ogni tre anni dal Ministro per la pubblica istruzione».
1.100/53
Masullo
All'emendamento 1.100, al comma 6, dopo le parole: «possesso e» aggiungere
le seguenti: «, con cadenza triennale,».
1.100/54
Brignone
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data
dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione. Alla medesima data,
resteranno abrogate le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e pertanto tutte le scuole non statali non potranno
che essere o paritarie o non paritarie».
1.100/55
Masullo
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole
paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui ai commi 5 e 6 della presente legge,
per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i
titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap;
d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.
Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette |paritarie|,
assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine
|paritaria|, e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio
scolastico nazionale.
La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico
regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte.
Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi
compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati
hanno valore legale.
Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di
diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito
dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a
contratti in prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.
Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di
cui al precedente periodo, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio
prestato dal corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali».
1.100/56
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia
di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti
previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi
in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie dal terzo anno di età fino al
compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. Gli
studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza
di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di
frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo
sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale
nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento
del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole
materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la
scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le
corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche
disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. L'importo documentato degli
oneri sostenuti dalle famiglie di alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di
libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per
altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali
è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9.
Le somme di cui al terzo periodo sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole
paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che
attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico
in corso. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che
accolgono alunni con handicap».
1.100/57
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «senza fini di lucro», inserire
le seguenti: «, che ne abbiano i requisiti in base alle norme vigenti,».
1.100/58 (Nuovo testo)
Pagano
All'emendamento 1.100, al comma 8, dopo le parole: «il trattamento fiscale», aggiungere
le seguenti: «inclusi gli obblighi e gli oneri».
1.100/59
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:
«9. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 10.1.2.1 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato della somma di
lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato».
1.100/60
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:
«9. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie,
tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale
ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato ed un contributo
perequativo dalle regioni.
10. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della
pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle
istituzioni scolastiche.
11. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica
istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie
statali.
11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo
perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare
svantaggio».
1.100/61
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti, Colla
All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:
«della spesa sostenuta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di tali
diritti».
1.100/62
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«sostenuta e».
1.100/63
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua
All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l'istruzione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese eventualmente
sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole private».
1.100/64 (Nuovo testo)
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 1.100, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «di pari
importo eventualmente».
1.100/65
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua, Costa
All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e
grado di istruzione», aggiungere le seguenti: «e rapportate alle effettive spese
sostenute dalle medesime famiglie sia nelle scuole statali che nelle scuole paritarie».
1.100/66
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua, Costa
All'emendamento 1.100, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «per ordine e
grado di istruzione», aggiungere le seguenti: «e tali comunque da permettere, a
regime l'assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico secondo il dettato
costituzionale».
1.100/67
Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pace, Tarolli, Marri, Toniolli
All'emendamento 1.100, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica
istruzione proporrà al Parlamento un disegno di legge per stabilire i criteri della
ripartizione di tali somme e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle
condizioni reddittuali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per
l'indicazione del loro utilizzo, in modo da favorire le famiglie in condizioni disagiate.
Tali benefici devono essere rapportati esclusivamente al reddito e, quindi, erogati in
misura egualitaria».
1.100/68
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 10.
1.100/69
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:
«della detrazione fiscale», con le seguenti: «del credito d'imposta».
1.100/70
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 11.
1.100/71
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:
«sono realizzati» fino a «svantaggiate» con le altre: «saranno erogati
con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge in vigore, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a
regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».
1.100/72
Tarolli, Ronconi, Asciutti, Bevilacqua
All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 13.
1.100/73
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, al comma 13, sostituire le parole da: «gli stanziamenti
iscritti» fino alla fine con le seguenti «lo stanziamento iscritto all'unità
previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione è incrementato della somma di lire 340 miliardi in favore dello sviluppo del
sistema prescolastico degli enti locali».
1.100/74
Salvato, Carcarino
All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 15.
1.100/75
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'onere complessivo di lire 300 miliardi derivante dai commi 9 e 10 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».
1.100/76
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dei
commi 9 e 10, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
1.100/77 (Nuovo testo)
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Pace, Tarolli, Marri, Ronconi
All'emendamento 1.100, al comma 16, sopprimere le parole:
«, 10, 11».
1.100/78
Cò, Crippa, Russo Spena
All'emendamento 1.100, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Gli interventi economici di cui ai commi 12, 13 e 14 potranno essere erogati con
gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in
tutte le classi nel corso del quinquennio successivo».
Conseguentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme
per la parità scolastica»
1.100/79
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Ronconi, Pace
All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nei limiti dei propri statuti,
delle relative norme di attuazione e delle deleghe legislative in vigore».
1.100/80
Pinggera, Thaler Ausserhofer
All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«17-bis. La provincia autonoma di Bolzano regola la materia di cui alla
presente legge nei limiti del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e delle
deleghe legislative in vigore».
1.100/81
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:
«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come
obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali,
che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti
dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli
alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una
determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che,
in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto
previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione
della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano
richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap
o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la
parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad
iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei
processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto
delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di
attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non
statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli
alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse
di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro
della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono
stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle
condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la
indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di
una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata
sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le
modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle
somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo
delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il
mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250
miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti, quanto a lire 150
miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente sopprimere i capi e sostituire il titolo del provvedimento con il
seguente: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
1.100 (Ulteriore nuovo testo 2)
Biscardi, Pagano, Bergonzi, Angius, Meluzzi, Manieri, Napoli Roberto, Occhipinti,
Elia, Pieroni, Monticone
(*) Modifica apportata in coordinamento.
EMENDAMENTI E ARTICOLI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.100 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLATO
Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:
«Art. 1. - (Sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo) - 1. In attuazione
degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, tutte le scuole, istituti di educazione
e ogni altra istituzione educativa della fascia dell'obbligo che abbia i requisiti di cui
ai commi 7, 8 e 9 della presente legge, costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione
dell'obbligo ed alle attività da esse svolte è riconosciuto il carattere di pubblico
servizio.
2. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie,
tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale
ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato e un contributo
perequativo dalle regioni.
3. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della
pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle
istituzioni scolastiche.
4. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica
istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie
statali.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni
fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a
tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazione di particolare svantaggio.
6. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e
dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al
sistema nazionale.
7. I soggetti pubblici o privati che chiedono l'ammissione al servizio nazionale
debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati dal Ministero
della pubblica istruzione con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. L'ammissione è concessa dal provveditore agli studi sentito il parere della
regione, degli enti locali e del consiglio scolastico provinciale.
9. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica
istruzione.
10. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui ai commi 7, 8 e 9 è
verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte
fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.
11. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal provveditore agli studi è
ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.
12. In osservanza del principio della gratuità della scuola dell'obbligo non è
ammessa alcuna tassa o contributo a carico delle famiglie.
13. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, la
presente legge si applica a partire dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in
vigore iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di scuola; la sua applicazione è
successivamente estesa anno per anno, sino al completamento dei cicli di studio.
14. All'onere finanziario, determinato in lire 197 miliardi per ciascuno dei primi
tre anni di applicazione e in lire 97 miliardi per il quarto e quinto anno, si provvede
mediante riduzione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale del
Ministero della pubblica istruzione per un pari ammontare, in corrispondenza del calo
demografico previsto nel 5, 6 per cento all'anno».
Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione e
disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo».
1.200
Lorenzi, Brignone, Peruzzotti
All'emendamento 1.101, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il sistema
nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole degli enti
locali. In attuazione dell'articolo 33, secondo comma della Costituzione, lo Stato e gli
enti locali devono ogni anno promuovere tutte le necessarie iniziative per istituire le
scuole pubbliche
necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze della
popolazione. Le scuole paritarie private sono espressione della libera iniziativa dei
privati e come tali si aggiungono al sistema nazionale di istruzione».
1.101/1
Salvato, Carcarino
Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:
«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come
obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita».
1.101
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia,
Occhipinti, Pieroni, Angius
Al comma 1, sostituire le parole: «2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34» con le altre:
«3, 30, 33 e 34».
1.102
Passigli
ARTICOLO 2
Art. 2.
(Libertà di apprendimento)
1. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è
tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.
EMENDAMENTO
Al comma 1, sostituire le parole: «anche rispetto alla libertà di
insegnamento» con le altre: «nei limiti del rispetto dei princìpi
costituzionali».
2.100
Passigli
ARTICOLO 3
Art. 3.
(Pluralismo dell'offerta e delle istituzioni)
1. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il
pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle
istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della
Costituzione.
2. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi
dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.
EMENDAMENTI
All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «a partire dalla
scuola per l'infanzia».
3.100/1
Salvato, Carcarino
All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «, sono coerenti con
la domanda formativa delle famiglie».
3.100/2
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere le parole: «, sono coerenti con
la domanda formativa delle famiglie».
3.100/3
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 3.100, al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: «private».
3.100/4
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 3.100, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «,
tenuto conto del progetto educativo della scuola,».
3.100/5
Salvato, Carcarino
All'emendamento 3.100, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «,
svolgendo un servizio pubblico,».
3.100/6
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 3.100, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «accettandone
il progetto educativo».
3.100/7
Salvato, Carcarino
All'emendamento 3.100, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.100/8
Salvato, Carcarino
All'emendamento 3.100, al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
3.100/9
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
«Art. 3. - 1. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli
di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli Enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli
ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle
famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui all'articolo 5
(em. 5.100).
2. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti
dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli
alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una
determinata ideologia o confessione religiosa».
3.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia,
Occhipinti, Pieroni, Angius
Sopprimere il comma 2.
3.101
Passigli
ARTICOLO 4
Art. 4.
(Libertà di istituzione)
1. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative
attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.
2. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali
dell'istruzione di cui alla presente legge.
Al comma 1, aggiungere in fine: «nel rispetto dell'articolo 33 della
Costituzione».
4.100
Passigli
ARTICOLO 5
Capo II
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI CHE NON CHIEDONO
IL RICONOSCIMENTO LEGALE
Art. 5.
(Istituzione e funzionamento)
1. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al
dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore
autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età,
nonché del godimento dei diritti civili e politici;
b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;
c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista
igienico, sanitario e della sicurezza;
d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti
all'istituzione scolastica;
e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale
direttivo e docente.
3. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di
taluno dei requisiti di cui al comma 2, può emettere motivato provvedimento di
sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti
del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della
Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.
EMENDAMENTI
All'emendamento 5.100, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «alle scuole
non statali», aggiungere: «e a quelle degli enti locali».
5.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.100/2
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 5.100, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente,».
5.100/3
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere la lettera h).
5.100/4
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 5.100, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «personale
dirigente e insegnante», con le seguenti: «personale dirigente, docente e non
docente».
5.100/5
Salvato, Carcarino
All'emendamento 5.100, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.100/6
Salvato, Carcarino
Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:
«Art. 5. - 1. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare
attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 (em. 3.100):
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione
della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano
richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap
o in condizioni di svantaggio;
f) la organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la
parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad
iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
2. Le istituzioni di cui all'articolo 3 (em. 3.100) sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di
prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici
e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale
fornito dei necessari requisiti.
3. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità».
5.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia,
Occhipinti, Pieroni, Angius
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità» con le
altre: «la certificazione dell'idoneità».
5.101
Passigli
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e dei titoli
professionali del personale direttivo e docente», con le altre: «e il possesso da
parte del personale direttivo e docente di titoli professionali equipollenti a quelli
necessari per la direzione e l'insegnamento negli istituti di istruzione statali».
5.102
Passigli
Al comma 3, sostituire le parole da: «può emettere», fino alla fine del
comma con le seguenti: «invita il gestore o il legale rappresentante dell'ente
gestore ad adeguarvisi entro un termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali emette
provvedimento motivato di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro il
provvedimento del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al
Ministro della pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni dalla emissione del
provvedimento».
5.103
Bevilacqua, Marri, Pace
Al comma 3, sostituire le parole: «può emettere», con le altre:
«emette».
5.104
Passigli
ARTICOLO 6
Capo III
SCUOLE ED ISTITUTI NON STATALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 6.
(Istituzione e funzionamento)
1. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica,
nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le
scuole che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, soddisfino anche i
seguenti requisiti:
a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;
b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio avente valore legale;
c) esistenza dello statuto della scuola;
d) esistenza del progetto educativo;
e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;
f) esistenza della carta dei servizi scolastici.
2. Alle scuole di cui al comma 1 è garantita piena libertà di organizzazione e di
offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e
dell'offerta formativa.
3. Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico
regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti
negli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, della presente legge, assicura standard minimi
di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.
4. Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della pubblica
istruzione.
EMENDAMENTI
Al comma 1, sostituire le parole: «le scuole che», con le altre: «solo
quelle scuole che».
6.100
Passigli
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) qualificazione professionale del personale direttivo e docente equipollente
a quella richiesta nei corrispondenti istituti di istruzione statali;».
6.101
Passigli
Sopprimere il comma 2.
6.102
Passigli
ARTICOLO 7
Capo IV
SCUOLE PARITARIE
Art. 7.
(Il Servizio scolastico nazionale)
1. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole
paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.
2. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono
richiesti i seguenti requisiti:
a) la pubblicizzazione del bilancio;
b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché sia in regola con i
titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;
c) l'accoglienza di studenti portatori di handicap;
d) l'organizzazione improntata ai princìpi della partecipazione scolastica.
3. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette
«paritarie», assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata
dal termine «paritaria», e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione
del Servizio scolastico nazionale.
4. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scolastico
regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte.
Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
5. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Gli studi
compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole, le certificazioni ed i diplomi rilasciati
hanno valore legale.
6. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di
diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito
dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.
7. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di
cui al comma 6, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal
corrispondente personale delle scuole statali e degli enti locali.
EMENDAMENTI
All'emendamento 7.100, al comma 1, dopo le parole: «non statali»,
aggiungere: «e degli enti locali».
7.100/1
Asciutti, Bevilacqua, Tarolli, Toniolli, Marri, Pace, Ronconi
All'emendamento 7.100, al comma 2, dopo le parole: «il trattamento fiscale»,
aggiungere le seguenti: «inclusi gli obblighi e gli oneri».
7.100/2
Salvato, Carcarino
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
«Art. 7. - 1. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte
II, Titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo
anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo
stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non
statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
2. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento
fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni.
7.100
1Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia,
Occhipinti, Pieroni, Angius
Al comma 1, sopprimere le parole: «, quarto comma,».
7.101
Passigli
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «diritto privato del settore» aggiungere
le seguenti: «che non potranno contemplare condizioni peggiorative di quelle in
vigore per il personale delle scuole statali».
7.102
Passigli
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
7.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «avvalersi di prestazioni
volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti
affidati e».
7.104
Passigli
Al comma 7, sopprimere le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma
6,».
7.105
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 7, sostituire le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma
6» con le altre: «ad eccezione del personale di cui al comma 6».
7.106
Passigli
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «, purchè siano stati adempiuti
tutti gli obblighi contributivi relativi a tale servizio».
7.107
Passigli
ARTICOLO 8
Art. 8.
(Interventi finanziari dello Stato)
1. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia
di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti
previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi
in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età
fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 9.
2. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto
all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che
decidono di frequentare.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase
dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio
per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole
ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole
paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali,
nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di
spesa previsti dall'artico-
lo 9.
4. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e
paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per
trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari
statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50
per cento della spesa complessiva e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9.
5. Le somme di cui al comma 3 sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole
paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che
attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico
in corso.
6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono
alunni con handicap.
EMENDAMENTI
All'emendamento 8.100, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l'istruzione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese eventualmente
sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole private».
8.100/1
Salvato, Carcarino, Mele
All'emendamento 8.100, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di
pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.», con le
seguenti: «in misura totale della spesa sostenuta nell'intera fase dell'istruzione
dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di
scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti
superiori.».
Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'emendamento 8.100 con il seguente:
«4. È autorizzata la spesa di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000.».
Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'emendamento 9.100 con il seguente:
«4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, pari a lire 400 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni».
8.100/2
Asciutti, Bevilacqua, Toniolli, Tarolli, Marri, Pace, Ronconi
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
«Art. 8. - 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento
dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare a sostegno della
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie
da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le
modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
2. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio di cui al comma 1 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di
una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata
sostenuta. Le Regioni disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati
al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al
corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a
carico dall'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 4.
3. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna Regione in
materia di diritto allo studio.
4. È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e lire 120 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2001».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
8.100
Biscardi, Pagano, Monticone, Meluzzi, Napoli Roberto, Manieri, Bergonzi, Elia,
Occhipinti, Pieroni, Angius
Sopprimere il comma 1.
8.101
Passigli
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli alunni delle scuole paritarie rientrano nelle competenze di regioni ed enti
locali in materia di diritto allo studio».
8.102
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli alunni delle scuole paritarie, meritevoli e in condizioni economiche
disagiate, godono degli stessi diritti al sostegno da parte dello Stato riservati agli
alunni della scuola pubblica in uguali condizioni».
8.103
Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 3, sopprimere le parole: «comma 1 del».
8.104
Passigli
Al comma 3, sopprimere le parole da: «a garantire alle famiglie» fino a: «scuole
statali, nonchè».
8.105
Passigli
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La gratuità dei libri di testo nella fascia scolastica è garantita anche agli
alunni delle scuole paritarie».
8.106
Cò, Crippa, Russo Spena
All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In caso di insufficienza delle risorse di cui all'articolo 9, gli
interventi di cui ai commi 3 e 4 sono proporzionalmente ridotti entro i limiti delle somme
disponibili».
8.200
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti
Sopprimere il comma 5.
8.107
Passigli
Sopprimere il comma 5.
8.108
Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge n. 104 del 1992
e successive modificazioni, alle scuole paritarie che, in quanto tali, sono obbligate ad
accogliere gli alunni con handicap».
8.109
Cò, Crippa, Russo Spena
All'articolo 8, comma 6, sostituire la parola: «assicura» con le seguenti: «può
assicurare, entro i limiti delle risorse disponibili».
8.201
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti
ARTICOLO 9
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 400 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire le parole da: «gli stanziamenti
iscritti» fino alla fine con le seguenti: «lo stanziamento iscritto all'unità
previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione è incrementato della somma di lire 340 miliardi in favore dello sviluppo del
sistema prescolastico degli enti locali».
9.100/1
Salvato, Carcarino
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
«Art. 9. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in
vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base
3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il
mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
3. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 1 e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale| dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 (em. 8.100), pari a lire 40
miliardi per l'anno 2000 e lire 120 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente |Fondo speciale|
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 40 miliardi
per l'anno 2000 e 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e quanto a lire 50 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.100 (Testo corretto)
Biscardi, Pagano, Elia, Occhipinti, Bergonzi, Napoli Roberto, Monticone,
Manieri, Meluzzi, Pieroni, Angius
All'articolo 9, sostituire le parole: «1999, 2000 e 2001» con le seguenti: «2000
e 2001».
9.200
Vegas, Tarolli, Asciutti, Bevilacqua, Ronconi, Pedrizzi, Toniolli, Zanoletti
Sostituire il titolo con il seguente:
«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
Tit.1
Biscardi, Pagano, Monticone, Napoli Roberto, Bergonzi, Manieri, Elia, Occhipinti,
Meluzzi, Pieroni, Angius
ARTICOLO 10
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Gli interventi economici di cui all'articolo 8 potranno essere erogati con
gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in
tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.