Legge 22 marzo 2000, n. 69
(in GU 28 marzo 2000, n. 73)
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dellofferta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
Articolo 1
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap,con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dall'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione delle scuole e degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.
Articolo 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La VII Commissione,
al fine di garantire maggiori opportunità formative e libertà di scelta di
metodo educativo e del supporto più idoneo per una piena integrazione degli
studenti sordi in ogni ordine di scuola;
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative affinché sia prevista la fornitura di
ausili e sussidi didattici idonei a facilitare la comunicazione, compresa la
traduzione in lingua dei Segni italiana.
La VII Commissione, tenuto conto della lunga e valida esperienza delle scuole
«specialistiche»;
impegna il Governo
a fornire risorse adeguate al funzionamento delle scuole «specialistiche» sia
a gestione statale che a gestione non statale, che sono qualificate dall'offerta
di integrazione scolastica di alunni e alunne in situazione di handicap;
a porre come condizione per l'effettiva attribuzione delle suddette risorse che
le scuole facciano parte della rete delle scuole del territorio e che svolgono
anche la funzione di centri di risorse per l'integrazione per tutte le scuole in
rete;
affinché venga demandata ad una apposita convenzione la modalità di fruizione
sul territorio di questo centro di risorse.
Al fine di garantire maggiori opportunità formative e libertà di scelta di
metodo educativo e del supporto più idoneo per una piena integrazione degli
studenti sordi in ogni ordine di scuola, va prevista la fornitura di ausili e
sussidi didattici idonei a facilitare la comunicazione, compresa la traduzione
in lingua dei Segni italiana.
Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro,
con proprio decreto individua il profilo professionale dell'assistente alla
comunicazione e ne definisce il percorso formativo.
(Approvato come Ordine del Giorno)