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Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1169 SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 20 giugno 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Franco Vittoria, Asciutti, Capelli, Davico, Giambrone, Marconi, Negri, Pellegatta, Soliani e Valditara:
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento Art. 1. (Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia) 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 2. La legge 5
febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni
affetti da DSA. Art. 2. (Finalità) 1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA; b)
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento
degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e
culturale; Art. 3. (Diagnosi e riabilitazione) 1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni. 2. Per gli
alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione
delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia. Art. 4. (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie) 1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line. 2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate. Art. 5. (Misure educative e didattiche di supporto) 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione. 2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a: a) favorire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b)
coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento,
aiutandoli a vivere l’apprendimento in condizioni di benessere; 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Al fine di
evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio
rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di
decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono
comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche
tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio,
ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione. Art. 6. (Misure per l’attività lavorativa e sociale) 1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. 2. I familiari
fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle
attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro
flessibili. Art. 7. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 4. 2. Il Ministro
della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità
di formazione dei docenti di cui all’articolo 4. Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Art. 9. (Clausola di salvaguardia) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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