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XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE AC 3713 d'iniziativa dei deputati LABATE, MAGNOLFI, GIACCO, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, BINDI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, GIULIO CONTI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO, D'ANTONA, DIANA, DUCA, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FRIGATO, FUMAGALLI, GALEAZZI, GALVAGNO, GASPERONI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LA GRUA, LETTIERI, LUCA', LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANCINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MILIOTO, MOLINARI, MONTECCHI, MORETTI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OSTILLIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PERLINI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, ANTONIO RUSSO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, TUCCILLO, VALPIANA, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili Presentata il 25 febbraio 2003 Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle
tecnologie informatiche e telematiche alle procedure e ai servizi
della pubblica amministrazione è da tempo un obiettivo strategico
dell'Unione europea e di tutti i suoi Stati membri. Dal Consiglio
straordinario di Lisbona fu elaborato il Piano e-Europe, che
viene aggiornato costantemente, e che indica a tutti i Paesi
dell'Unione i traguardi da realizzare per lo sviluppo della Società
della conoscenza. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. La Repubblica garantisce ai cittadini diversamente abili, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, attraverso la rimozione delle barriere tecno-informatiche. Art. 2. 1. Le pubbliche amministrazioni, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza pubblici, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico e gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea, sono tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, di banche dati e di servizi telematici, ad assicurare il diritto di accesso in conformità a quanto disposto dall'articolo l della presente legge. Art. 3. 1. Qualsiasi attività di progettazione, di
allestimento e di gestione di siti, di banche dati e di servizi
info-telematici posta in essere dai soggetti di cui all'articolo 2
deve essere uniformata ai seguenti princìpi generali: Art. 4. 1. Per l'accessibilità ai portali e alle pagine web,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, i soggetti erogatori di
cui all'articolo 2 in conformità alle linee guida sull'accessibilità
dei contenuti, previste nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del
World Web Consortium (W3C) formulano apposite linee guida sulla
base dei seguenti criteri: Art. 5. 1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a
garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su
supporti digitali e multimediali, l'accesso ai contenuti testuali,
fornendo comunque una versione alternativa priva di riferimenti a
elementi di presentazione, tenendo conto dell'ampia fruibilità e
privilegiando l'uso di dispositivi di accesso seriali quali, in
particolare, i dispositivi vocali e in braille utilizzati dai
non vedenti. Art. 6 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, al materiale formativo e informativo, al materiale
didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, ai dati e
alle pubblicazioni telematiche anche periodiche, destinati al pubblico
o di pubblica utilità, in formato digitale, su supporti multimediali
acquistati, distribuiti o posti in vendita dai soggetti di cui
all'articolo 2. Art. 7. 1. Le procedure e gli interfaccia con le
banche dati di pubblica utilità devono consentire un uso agevole,
garantendo l'indipendenza dai dispositivi e dalle apparecchiature
degli utenti, nonché accessi alternativi semplificati strutturati in
base alle esigenze specifiche dei cittadini diversamente abili. Art. 8. 1. Il lavoratore diversamente abile deve
poter accedere e operare con tecnologie info-telematiche, attraverso
l'ausilio di tecnologie assistite, compatibili con il tipo di
patologia e con il grado di disabilità. Art. 9. 1. I programmi di formazione professionale
attuati dai soggetti di cui all'articolo 2 indirizzati al personale
informatico o aventi per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di
reti di elaboratori, devono essere redatti in conformità ai princìpi
stabiliti dalla presente legge, al fine di garantire a tutti gli
utenti l'accesso ai servizi tecno-informatici, indipendentemente dalla
presenza di eventuali patologie costituenti ostacolo all'utilizzo dei
servizi stessi. Art. 10. 1. Ai provvedimenti amministrativi connessi
alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si
applicano i termini, le procedure e le sanzioni previsti dal Capo I e
dagli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Art. 11. 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, emanato di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, è
istituito l'Osservatorio per l'accesso alle tecnologie
info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili, di seguito
denominato "Osservatorio". Art. 12. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Disegno di legge Stanca
SCHEDA Il disegno di legge Stanca vuole favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, ed anzi promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con indicazioni provenienti dall’Unione europea, che ha proclamato il 2003 “Anno europeo del disabile”. · Finalità Del Disegno Di Legge Primo obiettivo del provvedimento è rendere accessibili i siti internet e comunque tutti i “ rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Con questo complesso di norme si intende recepire nell’ordinamento i principi necessari a garantire la diffusione delle tecnologie che facilitano il rapporto tra disabili e società della informazione. Per questo motivo, per la prima volta, un testo di legge definisce ed individua espressioni quali: · “Accessibilità Informatica” con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità · “Tecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilità, di accedere alle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici. · Cosa Prevede Il Disegno Di Legge La rapidità con la quale le tecnologie e in particolare quelle informatiche progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili. Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore di “dichiarazione di principi”, sono stati introdotti una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.
Articolo 1 Enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo – nell’ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso – un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.
Articolo 2 Contiene le definizioni di “accessibilità” e di “tecnologie assistive”, assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore.
Articolo 3 Affronta il problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l’accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell’articolo 19 del DPR n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche. Si pensi, ad esempio, ad un programma informatico per l’addestramento al volo per piloti di aereo o anche ad un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà.
Articolo 4 Riunisce tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 individua i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari. I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Il comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità. Poiché i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili. Nei commi 4 e 5 dell’articolo, in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l’acquisto di materiale informatico da parte di privati, si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili. Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all’uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare. Il comma 6, infine, obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l’effettivo esercizio.
Articolo 5 Prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione attrezzature tali da permettere alla persona con handicap lo svolgimento delle attività sul luogo di lavoro, dotandosi di tecnologie ad hoc per specifiche disabilità e agevolando, in tal modo, la sua integrazione nella società.
Articolo 6Consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie sul livello di accessibilità dei loro siti Internet o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito. Valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente sfruttare anche a fini pubblicitari. Articolo 7Riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie competenze molte incisive, oltre al potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge. In particolare, di concerto con i ministeri di volta in volta interessati, promuove progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità; l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari; il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative. Il DIT, definisce - di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica - gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l’introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
Articolo 8 Prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell’ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali.
Articolo 9 Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è autorizzato ad emanare un decreto che stabilirà i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, nonché le metodologie e i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilità.
Articolo 10 Prevede l’emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilità del proprio sito. Si tratta di una sorta di “bollino blu”: il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, l’accessibilità del materiale, potrà fregiarsi di uno specifico simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il “bollino blu” costituisce un’attestazione di qualità, ma anche di benemerenza, che potrà essere sfruttata a fini pubblicitari e, quindi, funzionare come potente fattore di stimolo. |
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