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Disegno di Legge SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA E DI CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO ART.
1 1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella. 2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l’articolo 401, comma 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni. 3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. 4. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. Art.
2 1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n.53, le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 4. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. 5. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università. ART.
3 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato. ART.
4 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, sono soppresse, con effetto dall’anno scolastico 2005-2006, le parole “da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno”. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL’ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 401 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A – TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA A.1 Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S) o per l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio per l’accesso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l’accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
A.2 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
A.3 Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, sono attribuiti punti 8. A.4 Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. A.5 Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6. B – SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE B.1 Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. B.2 Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti , per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. B.3 Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
C - ALTRI TITOLI C.1 Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. C.2 Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3. C.3 Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti punti 1. C.4 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente punto C.3:
C.5 Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1. C.6 Per ogni dottorato di ricerca sono attribuiti punti 6. C.7 Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, e per le lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.8 Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.9 Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6. C.10 La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai precedenti punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della precedente lettera A, punto A.6. C.11 Per ogni master universitario, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3. |
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