1. La rubrica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione è
sostituita dalla seguente:
“Art. 117
La Repubblica garantisce i principi sanciti dalla Costituzione.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali e dall’ordinamento comunitario.
Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini dì Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate, sicurezza interna e internazionale
della Repubblica; armi, munizioni ed esplosivi; protezione dei
confini nazionali;
e) dogane e profilassi internazionale; norme generai i sul
commercio con l’estero;
f) politica monetaria, moneta, attività finanziarie e
assicurative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati;
sistema valutano; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie; norme generali sulle
attività produttive;
g) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa e contabile;
h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; cittadinanza, stato
civile, anagrafi e censimenti generali;
i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali; norme generali sui procedimento
amministrativo;
l) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; calamità naturali ed emergenze nazionali;
m) norme generali sulla tutela della salute; tutela e sicurezza
del lavoro e previdenza sociale;
n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
o) ordinamento generale elettorale degli organi di governo e
delle finzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane e loro unioni; ordinamento generale degli enti di
autonomia funzionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dell’amministrazione statale,
regionale e locale; brevetti e opere dell’ingegno;
q) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni
culturali e valorizzazione dei beni culturali di interesse
nazionale; norme generali concernenti la tutela del paesaggio, la
valorizzazione dei beni culturali, le attività culturali e di
spettacolo, l’ordinamento sportivo;
r) tutela della concorrenza;
s) ordinamento della comunicazione; emittenza nazionale e
ultraregionale; pluralismo dell’informazione, editoria e relativi
interventi statali di sostegno;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti
di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali;
sicurezza della circolazione e della navigazione;
u) produzione, trasporto, scorte e stoccaggi strategici e
distribuzione nazionali dell’energia;
v) norme generali sull’alimentazione; pesca in acque marine;
organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
w) norme generali sull’istruzione, sulla formazione e sulla
ricerca scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento delle
professioni;
z) norme generali concernenti l’armonizzazione dei bilanci
pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
Nel rispetto dell’interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari le Regioni esercitano la potestà
legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di: formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
i) promozione della cooperazione a carattere di mutualità;
g) artigianato;
h) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno delle
attività produttive di interesse regionale e locale;
i) emittenza di ambito regionale;
I) valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e ambientali;
promozione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali
e sportive, di rilevanza regionale e locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio;
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e nelle ipotesi di
esercizio dei poteri sostitutivi di cui al sesto comma ed all’articolo
120, secondo comma. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
loro unioni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza legislativa esclusiva, sono consultate
durante le trattative internazionali; partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionaLi e degli
atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza legislativa e nel rispetto delle
linee di politica estera dello Stato la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.
1. All’articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: da
“lettere 19 e fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “ lettere
b) e i) del terzo comma dell’articolo 117”.
1. L’articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal
seguente:
1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o
delle Regioni ai sensi della presente legge costituzionale, le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi tino
alla data di entrata in vigore delle leggi o dei regolamenti, statali o
regionali, in materia.
2. Salvo diversa disposizione statutaria, le Regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano conservano le
rispettive competenze legislative se più ampie di quelle attribuite alle
Regioni ordinarie. Alle suddette Regioni si applicano le disposizioni
previste dalla presente legge costituzionale se prevedono competenze più
ampie rispetto a quelle di cui sono già titolari.
3. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato.
4. All’articolo 11, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, le parole “al terzo comma dell’articolo 117 e” sono
soppresse.