Disegno di Legge A.S. 1095
d’iniziativa dei senatori BERGAMO, ZANOLETTI,
FORTE, CHERCHI, EUFEMI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE e GABURRO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2002
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Riconoscimento dell’interesse pubblico
nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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Onorevoli Senatori. – L’articolo 18 della Costituzione
garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una piena e
completa partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da
parte di gruppi portatori di interessi, di attività a rilevanza
sociale.
Negli ultimi anni si sono via via accresciuti gli esempi di
creazione di organismi di tipo associativo tra i quali si sono
distinte in particolare le organizzazioni operanti nel campo della
solidarietà, della promozione ed integrazione sociale dei portatori
di handicap, del volontariato.
Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di
superfetazione di associazioni di varia natura, di scarsa o nessuna
esponenzialità, che, anziché portare giovamento alla causa delle
categorie di riferimento, generano confusione nella rappresentazione
delle istanze. Tale fenomeno arriva in molti casi ad impedire od
ostacolare seriamente la corretta individuazione da parte delle
istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative
da intraprendere a livello nazionale. E questo è tanto più grave nel
settore dell’handicap, nel quale le rappresentanze
associative sono chiamate da normative nazionali ed europee ad
esercitare un ruolo particolarmente significativo.
Per venire incontro a quest’ordine di problematiche, già da tempo
si stanno adoperando quelle associazioni nazionali che storicamente
operano a favore dei soggetti portatori di handicap, vale a
dire l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l’Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, l’Ente nazionale
sordomuti, l’Unione italiana ciechi e l’Unione nazionale mutilati
per servizio. Tali associazioni sono enti morali aventi personalità
giuridica di diritto privato ai quali i decreti del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 26 novembre 2001, e 31 marzo 1979, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, hanno espressamente
riconosciuto la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie
di disabili. Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta
complessivamente a circa cinque milioni ed esse collaborano
quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione,
partecipando attivamente alle loro funzioni visto che sono inserite
con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso
le Asl, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero
dell’economia e delle finanze, nella commissione medica superiore
costituita presso il medesimo Ministero e nella commissione tripartita
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che rappresentano
circa il 95 per cento dei disabili italiani e che vantano un
inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza, induce a
riconoscere loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di
integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, attribuendo loro il
ruolo di associazioni di interesse pubblico nazionale e, di
conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di destinare
una parte della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui già
beneficiano lo Stato, la Chiesa Cattolica ed altri soggetti operanti
nel campo socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle
numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno dovuto, volta
a volta, essere riproposte ed approvate.
Da qui anche il riconoscimento alle associazioni in parola del
medesimo ruolo di informazione, assistenza e tutela dei soggetti da
esse rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità garantite
a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale dei quali
condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e
degli interessi tutelati.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l’Associazione
nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l’Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), l’Unione italiana
ciechi (UIC) e l’Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla
tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono riconosciute di interesse pubblico
nazionale.
Art. 2.
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui all’articolo
1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico,
concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale
beneficio, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille
dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali.
2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali
fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi
con le stesse modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Le associazioni di portatori di handicap di cui all’articolo
1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello
Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei
soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,
ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, l’attività
di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di
rappresentanza, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a
favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge
30 marzo 2001, n. 152.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono prestate indipendentemente dalla
adesione del soggetto interessato all’associazione.
XIV Legislatura
Atto Senato 1095
Riconoscimento dell' interesse pubblico nazionale
delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testi disponibili: |
Testo DDL 1095
|
20 Febbraio 2002: |
assegnato (non ancora iniziato l'esame) |
Iter: |
S. 1095 |
assegnato (non ancora iniziato l'esame) |
20 Febbraio 2002 |
Iniziativa Parlamentare: |
Sen. Ugo Bergamo (CCD-CDU:BF)
Cofirmatari
Tomaso Zanoletti (CCD-CDU:BF), Michele Forte
(CCD-CDU:BF), Pietro Cherchi (CCD-CDU:BF), Maurizio
Eufemi (CCD-CDU:BF), Gino MONCADA (CCD-CDU:BF),
Giuseppe Gaburro (CCD-CDU:BF) |
Presentazione: |
Presentato in data 4 Febbraio 2002; annunciato nella seduta
n.113 del 5 Febbraio 2002 |
Classificazione TESEO: |
ASSOCIAZIONI, INVALIDI CIVILI
Articoli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI ( ANMIC ) (Art.1),
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ( ANMIL ) (Art.1),
ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ( ENS ) (Art.1), UNIONE ITALIANA
CIECHI ( UIC ) (Art.1), UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO ( UNMS ) (Art.1), LAVORATORI INVALIDI E VITTIME
DEL LAVORO (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2),
IRPEF (Art.2), RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE ECONOMICHE E
SOCIALI (Art.3), INFORMAZIONE (Art.3) |
Assegnazione: |
Assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede
referente in data 20 Febbraio 2002. Assegnazione
annunciata nella seduta n.126.
Pareri della 5^ Bilancio; 6^ Finanze e tesoro; 11^ Lavoro,
previdenza sociale |
XIV Legislatura
Atto Senato 1073
Riconoscimento dell' interesse pubblico nazionale
delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testi disponibili: |
Testo DDL 1073
|
20 Febbraio 2002: |
assegnato (non ancora iniziato l'esame) |
Iter: |
S. 1073 |
assegnato (non ancora iniziato l'esame) |
20 Febbraio 2002 |
Iniziativa Parlamentare: |
Sen. Giuseppe Semeraro (AN) |
Presentazione: |
Presentato in data 30 Gennaio 2002; annunciato nella seduta
n.110 del 31 Gennaio 2002 |
Classificazione TESEO: |
ASSOCIAZIONI, INVALIDI, CONTRIBUTI PUBBLICI
Articoli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI ( ANMIC ) (Art.1),
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ( ANMIL ) (Art.1),
ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ( ENS ) (Art.1), UNIONE ITALIANA
CIECHI ( UIC ) (Art.1), UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO ( UNMS ) (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2),
IRPEF (Art.2) |
Assegnazione: |
Assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede
referente in data 20 Febbraio 2002. Assegnazione
annunciata nella seduta n.125 del 20 Febbraio 2002.
Pareri della 5^ Bilancio; 6^ Finanze e tesoro; 11^ Lavoro,
previdenza sociale |
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