Disegno di legge
(approvato dal CdM il 16 luglio 1999)
Disposizioni in tema di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 1
1. Il comma 6 dellarticolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, č sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1998, n.29, e successive modificazioni, č vietata ogni limitazione in relazione alletą, alle caratteristiche fisiche relative allaltezza ed al luogo di nascita o di residenza anagrafica. Eventuali deroghe al divieto di limitazioni per etą e per caratteristiche fisiche relative allaltezza, che risultino strettamente indispensabili in relazione alla natura del servizio o ad oggettive ed imprescindibili necessitą delle amministrazioni stesse, sono adottate, dalle singole amministrazioni, con specifici regolamenti che sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i regolamenti sono adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal ministro interessato di concerto con il ministro per la funzione pubblica."
2. E abrogata ogni disposizione incompatibile con il divieto di cui al comma 6 dellarticolo 3 della legge 15 maggio 1997, come sostituito dal comma 1, fatti salvi i regolamenti, che comportino deroghe con riferimento alletą, adottati in data successiva allentrata in vigore della citata legge n.127 del 1997.