Disegno di legge
(approvato dal CdM il 16 luglio 1999)

Disposizioni in tema di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Articolo 1

1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, č sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1998, n.29, e successive modificazioni, č vietata ogni limitazione in relazione all’etą, alle caratteristiche fisiche relative all’altezza ed al luogo di nascita o di residenza anagrafica. Eventuali deroghe al divieto di limitazioni per etą e per caratteristiche fisiche relative all’altezza, che risultino strettamente indispensabili in relazione alla natura del servizio o ad oggettive ed imprescindibili necessitą delle amministrazioni stesse, sono adottate, dalle singole amministrazioni, con specifici regolamenti che sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i regolamenti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal ministro interessato di concerto con il ministro per la funzione pubblica."

2. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile con il divieto di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, come sostituito dal comma 1, fatti salvi i regolamenti, che comportino deroghe con riferimento all’etą, adottati in data successiva all’entrata in vigore della citata legge n.127 del 1997.



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