Disegno di Legge
(approvato dal CdM del 14 settembre 2000)
Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 1
(Difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Le regioni istituiscono, nel rispetto delle competenze degli enti locali, il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato difensore civico, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti sul territorio nazionale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 2
(Nomina, requisiti ed incompatibilità)
1. Il difensore civico è nominato, secondo modalità previste dalla legge regionale che ne assicura l’indipendenza e l’imparzialità. Le regioni disciplinano la procedura per la consultazione degli enti e delle associazioni che svolgono attività a livello nazionale o locale a favore dell'infanzia e dell’adolescenza.
2. Le regioni determinano i requisiti richiesti per la nomina del difensore civico e dei suoi delegati, i quali sono scelti tra le persone di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di una comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia concernente l'età evolutiva e la famiglia. Il mandato non può essere superiore a quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
4. La funzione del difensore civico è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell’ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore dell’infanzia.
5. Qualora il difensore civico sia nominato tra gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per tutto il periodo del mandato. Le regioni possono attribuire un’indennità al difensore civico ed ai suoi delegati.
Art .3
(Organizzazione del difensore civico)
1. Le regioni, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determinano:
a) l'articolazione territoriale delle sedi del difensore civico, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;
b) l’organizzazione degli uffici del difensore civico, assicurandone la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati secondo le modalità previste dalle leggi regionali;
c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del difensore civico, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative all'età evolutiva ed alla famiglia;
d) le modalità di funzionamento degli uffici del difensore civico e le relative risorse.
2. Le spese per il funzionamento degli uffici del difensore civico sono a carico dei bilanci delle rispettive regioni.
Gli oneri derivanti alle regioni dall’attuazione del presente articolo sono valutati in lire 40.118 milioni annui a decorrere dall’anno 2001.
Art. 4
(Funzioni del difensore civico)
1. Le regioni assicurano che il difensore civico svolga le seguenti funzioni:
a) diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
c) rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) collaborare agli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4 comma 3 della legge 23 dicembre 1997, n.451;
e) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale o provinciale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione o nelle Province autonome, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze delle persone di minore età, nonché sulle attività e sugli interventi svolti; le regioni assicurano appropriate forme di pubblicità della relazione annuale presso le amministrazioni pubbliche competenti, operanti nel territorio della regione;
f) curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico.
2. Gli oneri derivanti alle regioni dall’attuazione del presente articolo sono valutati in lire 126 milioni annui a decorrere dall’anno 2001.
Art. 5
(Tutela degli interessi diffusi)
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza il difensore civico può:
a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, con ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia amministrativa.
Art. 6
(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)
1. Il difensore civico, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti delle persone di minore età italiane, straniere o apolidi, agisce d’ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di servizi, di associazioni o di altri enti. Il difensore ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età, di:
a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato o degli enti territoriali casi di persone minori in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi di aiuto e sostegno;
c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per le persone di minore età;
d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;
e) trasmettere al giudice amministrativo, civile o penale informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi delle persone di minore età, pur senza costituirsi in giudizio;
f) chiedere al giudice, in qualunque fase del giudizio davanti al giudice di merito, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore può promuovere o partecipare al giudizio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro 30 giorni dalla richiesta di nomina del curatore speciale;
g) sollecitare al pubblico ministero, nei casi previsti dall’articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale;
h) intervenire ai sensi degli articoli 91 e 93 del codice di procedura penale nei procedimenti penali per la finalità di tutela di interessi delle persone di minore età offese dal reato.
2. Nei casi previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento è necessaria anche l’autorizzazione preventiva da parte del difensore civico che provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Nei casi predetti l’Ispettorato provinciale del lavoro competente trasmette d’ufficio al Difensore Civico la richiesta di autorizzazione.
3. Il difensore civico, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 5, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché agli atti processuali amministrativi, penali e civili e di estrarne gratuitamente copia. Il difensore civico è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
(Elenco dei tutori e curatori)
1. E' compito del difensore civico promuovere la disponibilità ad assumere la funzione di tutela e di curatela da parte di persone idonee, e di proporre, nell’ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di idonei corsi di formazione, anche continua, per le persone iscritte nell’elenco dei tutori e curatori. Per i fini indicati, il difensore civico cura la redazione del predetto elenco delle persone di minore età e lo trasmette al giudice tutelare.
2. Le funzioni di tutela e curatela sono esercitate a titolo gratuito. Ai tutori ed ai curatori è dovuto il rimborso, da parte del difensore civico, delle spese documentate sostenute.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 348 del codice civile, si debba nominare un tutore che non sia un parente o un affine o non sia la persona designata dal genitore o dall’ultimo esercente la potestà genitoriale, il giudice nomina il tutore, assunte le necessarie informazioni presso il difensore civico. In ogni caso la stessa persona non può esercitare contemporaneamente più di cinque tutele.
4. Gli oneri derivanti alle regioni dall’attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.700 milioni annui a decorrere dall’anno 2001.
Art. 8
(Trasferimento di funzioni del giudice tutelare in materia di adozioni)
1. L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è soppresso.
2. Al quinto comma dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: "giudice tutelare" sono sostituite con le parole: "difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza".
3. Al quarto comma, primo periodo, dell’art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "giudice tutelare del luogo ove hanno sede" aggiungere le parole: "al Tribunale per i minorenni ed al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza". All’ultimo periodo dello stesso comma sostituire le parole: "Il giudice tutelare" con le parole: "il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza".
4. Il quinto comma dell’art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente comma:
"Il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al quarto comma. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo".
5. Al primo comma dell’art. 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole :"giudice tutelare" sono sostituite con le parole: "difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza".
6. Al secondo comma dell’art. 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole :"giudice tutelare" aggiungere le parole: "e al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza".
Art. 9
(Altre funzioni di tutela)
1. L’articolo 354 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 354 (Tutela affidata al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza). La tutela dei minori, che non hanno nel loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, è deferita dal giudice tutelare al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza della regione nel cui territorio il minore abbia il proprio domicilio. E’ tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità di beni o altre circostanze lo richiedano."
Art. 10
(Funzioni di tutela provvisoria)
1. L’articolo 402 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 402 (Poteri tutelari spettanti al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza). Il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio".
Art. 11
(Funzioni di tutela provvisoria in materia di adozioni)
1. L’art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Al difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza spettano i poteri e gli obblighi dell’affidatario di cui all’articolo 5. Il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio".
Art. 12
(Costituzione in giudizio del curatore)
1. Quando la legge preveda nell’ambito di un procedimento giurisdizionale la nomina di un curatore delle persone di minore età, il curatore può stare in giudizio personalmente. Le regioni possono fornire al curatore l’assistenza di un difensore mediante il proprio ufficio legale.
Art. 13
(Conferenza dei difensori civici ed Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. I difensori civici si riuniscono almeno una volta ogni anno nella Conferenza dei difensori civici e nominano tre loro rappresentanti nell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. La Conferenza dei difensori civici è convocata, per la prima volta, dal Ministro per la solidarietà sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Conferenza dei difensori civici ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino all’attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Il difensore civico trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1, al Centro Nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza ed alla Commissione parlamentare per l’infanzia, una relazione sull'attività svolta.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono valutati in lire 26 milioni annui a decorrere dall’anno 2001.
Art. 14
(Atto di indirizzo e coordinamento)
1. Su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri degli affari regionali, per la funzione pubblica, della giustizia, dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è adottato uno o più atti di indirizzo e coordinamento al fine di indicare:
a) gli standard minimi organizzativi e dimensionali e la indicazione delle linee di priorità degli interventi di competenza del difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza;
b) le modalità di coordinamento tra i difensori civici per l’infanzia e l’adolescenza;
c) le modalità di coordinamento tra i difensori civici per l’infanzia e l’adolescenza, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il Centro Nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia delle attività svolte dal difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza.
Art. 15
(Poteri sostitutivi)
1. Qualora, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza non sia stato istituito presso tutte le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della giustizia assegna alla regione inadempiente un termine massimo di novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la regione inadempiente, è delegato ad emanare entro i successivi novanta giorni, uno o più decreti legislativi per l’istituzione del difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza secondo i principi contenuti nella presente legge, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 16
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all’istituzione del difensore civico le funzioni di tutela di cui all’art. 354 del codice civile, come modificato dalla presente legge, possono essere deferite dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’istituto in cui questi è ricoverato.
2. Fino all’istituzione del difensore civico le funzioni di tutela provvisoria di cui all’art.402 del codice civile, e di cui all’art. 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificati dalla presente legge, sono esercitate dall’istituto di pubblica assistenza in cui il minore sia ricoverato o dal quale sia assistito. Lo stesso istituto, nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della potestà, deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
3. Fino all’istituzione del difensore civico, il giudice tutelare continua ad esercitare le funzioni in materia di adozioni di cui agli articoli 4, quinto comma, 9, quinto comma, 25, primo comma, 70, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 17
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge è destinata una quota pari a lire 41.970 milioni annui, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni.
2. I criteri di riparto tra le regioni sono stabiliti con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.