Legge 18 agosto 2000, n. 248
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".
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1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' consentita, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere
dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I
responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente
legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
Le riproduzioni delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei
limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione di un compenso in forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere
sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati".
4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art.
181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di
cui all'articolo 190.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad
apposite convenzioni".
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1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
"Art. 160-bis. - 1. La
parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte
che confermino tali indizi, può chiedere al giudice che ne sia disposta
l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio
della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione,
distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero
dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.
2.
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte".
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - 1.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui
all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per
quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario,
con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di
mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste
per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura
civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche
non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1.
Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del
diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento".
1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella presente sezione".
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - 1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del
presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto
1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando
esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione
nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di
produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per
almeno un biennio".
1. Nell'articolo 7, primo
comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n.426, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22
aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".
2. Dopo l'articolo 75 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n.773, è inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1.
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di
duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in
apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis
del citato testo unico approvato con regio decreto n.773 del 1931, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole:
"articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai
sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni
supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione
di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma,
destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque
titolo a fine di lucro.
2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione
europea in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.
3.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.
4. Fermo
restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente
legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per
elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518,
utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali
programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che
diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
5. Le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e
dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a consentirne la facile
visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
6.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome
dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
7.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis - 1. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in
qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
2.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri
compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e a
funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere
e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse.
Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la
proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il
dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione,
la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere
dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter.
Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite
nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".
1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti: "o imprenditoriale".
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la
esposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di
decodificazione speciali;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
2. La
pena è aumentata fino alla metà per chi:
a)
riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La
pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5. Gli
importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
"Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. -
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n.271.
2.
E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno
dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1.
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 3, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies. - 1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le
pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui
agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di
altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I
soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.
6-ter. Nel caso di
inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la
SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis della legge 22
aprile 1941, n.633. Si applica altresì il comma 2 dello stesso articolo 160-bis".