Disegno di Legge
(Approvato dal Senato il 27 settembre 2000)
Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica
Art. 1.
(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico)
1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed al fine di introdurre innovazioni tecnologiche nelle metodologie operative e nelle procedure gestionali, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d’imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni tecnologiche nelle metodologie operative e nelle procedure gestionali, funzionali allo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a particolari aree geografiche e distretti industriali e, quanto al comma 1, filiere produttive e settori merceologici, con particolare riguardo al settore del turismo, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, la procedura di controllo dei risultati, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione. Dovranno essere altresì previste, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, azioni e iniziative specifiche di sensibilizzazione e informazione riferite ai bandi pubblici di cui al presente comma e alle relative procedure di gara. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali Internet.
4. È conferita al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie di cui al comma 2, con riferimento a filiere produttive del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero. Dovranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nel limite delle risorse appositamente stanziate, nonché di controllo e regolazione contabile del credito d’imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 2.
(Norme per la promozione della conoscenza informatica)
1. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2000 ed in lire 125 miliardi per l’anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione bancaria italiana relativa al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate ai fini di cui al medesimo comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l’anno 2000 e lire 125 miliardi per l’anno 2001, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per l’anno 2000 e lire 25 miliardi per l’anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a lire 10 miliardi per l’anno 2000 e lire 15 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, nonchè, quanto a lire 35 miliardi per l’anno 2000 e lire 100 miliardi per l’anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall’attuazione del programma di cui al comma 1.
4. È proibita qualsiasi forma di pubblicità, palese od occulta, nel software installato nei «PC per gli studenti» di cui al comma 1, ivi compresa quella dell’azienda di credito erogatrice del finanziamento o di altre aziende da essa partecipate. Sono ammesse le usuali schermate che riguardano le aziende produttrici di hardware e software, comunemente installate nei personal computer attualmente in commercio.