Schema di disegno di legge concernente
"Interventi nel settore della formazione
nelle arti musicali, visive e coreutiche"
(Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 giugno
1998)
Art. 1
(Attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici nella scuola secondaria)
1. Nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore sono attivati, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99, corsi e indirizzi musicali e coreutici, previa ridefinizione dei piani di studio e degli orari delle materie di insegnamento con le modalità previste dall'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in modo da assicurare un'offerta formativa distribuita in modo equilibrato su tutto il territorio nazionale. I predetti corsi e indirizzi assorbono le analoghe iniziative in atto, a carattere sperimentale, nella scuola media, negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori di musica. I corsi ed indirizzi coreutici sono attivati in numero coerente con l'offerto formativa di livello superiore.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, previa attivazione, per la scuola media, della procedura di cui all'art. 405 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 297 dei 1994, bandisce un concorso speciale per titoli per l'assegnazione delle cattedre disponibili per gli insegnamenti musicali nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, riservato al personale docente che ha svolto l'insegnamento nelle iniziative sperimentali di cui al comma 2 nella scuola media per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, e in possesso del diploma di conservatorio e dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media. Le cattedre sono assegnate salvaguardando, per quanto possibile, la continuità didattica nell'insegnamento svolto dai vincitori del concorso.
3. Fino all'approvazione della legge quadro in materia di riordino dei cicli Scolastici, all'insegnamento nei corsi e indirizzi di cui al comma 1 da attivare negli istituti di istruzione secondaria superiore si provvede con personale assunto con rapporto a tempo determinato in possesso del corrispondente diploma di conservatorio. Analogamente si provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi coreutici da attivarsi nella scuola media.
4. Per la fruizione degli spazi necessari allo svolgimento dei corsi e indirizzi di cui al comma 1 e il reperimento dei relativi strumenti e attrezzature didattiche l'istituzione scolastica interessata stipula, ove necessario, un'apposita convenzione con il conservatorio di musica più vicino.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le norme per la prosecuzione degli studi musicali e coreutici per gli alunni che hanno seguito i corsi e indirizzi di cui al comma 1.
Art. 2
(Interventi di sostegno di istituti ed enti)
1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale o internazionale, per quelli funzionanti in ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta formativa statale e per quelli che integrino la medesima offerta formativa.
3 Al fine di assicurare il funzionamento del conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro e assegnato alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 418 milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni annui, a decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese già previste dall'art. 8 della convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n 1996. Le disponibilità eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di conservazione dei beni mobili di proprietà della Fondazione "Gioacchino Rossini", di Pesaro.
4. La "Fondazione Gioacchino Rossini", la provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica "G. Rossini", per il suo funzionamento amministrativo e didattico, dei beni di cui al comma 3. Dalla data di stipulazione della predetta convenzione cessa di avere efficacia la convenzione di cui al comma 3.
Art. 3
(Norma di copertura)
1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 35 miliardi annui a decorrere dal 1998, ed all'onere di cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, l999 e 2000, nonché a quello relativo all'articolo 2, comma 2, pari a lire 418 milioni per l'anno finanziario 1998, a lire 500 milioni annui a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.