Legge 10 marzo 2000, n. 62
(in GU 21
marzo 2000, n. 67)
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione
Articolo 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15 All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e a lire 300 miliardi per l’anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ordini del Giorno accolti dal Governo
La Camera,
esaminata la proposta di legge n. 6270, recante «Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il sistema nazionale di
istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private
e degli enti locali, mentre al successivo comma 3 si fa riferimento unicamente
alle scuole paritarie private senza menzionare le scuole istituite dagli enti
locali;
considerato che l'evidente mancanza di omogeneità tra i due commi potrebbe
ingenerare confusione relativamente all'applicazione del provvedimento in esame
alle scuole istituite dagli enti locali;
a garantire la piena libertà di insegnamento e di organizzazione anche alle scuole istituite e gestite dagli enti locali, in tal modo prevenendo le eventuali difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione dell'attuale testo di legge.
La Camera,
esaminata la proposta di legge n. 6270, recante «Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
considerato che il comma 7 dell'articolo 1 prevede che, allo scadere del terzo
anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge, il Ministro, con proprio decreto, riconduca tutte le scuole non
statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;
a garantire l'esistenza anche delle scuole private che non intendano accedere al sistema paritario.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 1, comma 13, della proposta di legge n 6270 reca una previsione di
spesa per contributi in favore delle scuole elementari parificate, nonché in
favore delle scuole materne per la partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in questione;
la disposizione sopra richiamata è stata formulata sul presupposto di una
definitiva approvazione della legge nel corso dell'anno 1999, di talché fosse
possibile assegnare i finanziamenti previsti fin dall'esercizio finanziario
2000;
il ritardo nell'approvazione definitiva della legge nei tempi ipotizzati
impedisce l'utilizzo dei finanziamenti;
coerentemente con l'impostazione sopra descritta, il successivo comma 16 prevede
la copertura della relativa spesa a decorrere già dall'esercizio 2000;
un intervento del Governo, per dare all'impegno di spesa di cui al comma 13
decorrenza fin dall'esercizio finanziario in corso, non comporta aggravi di
spesa rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2000;
ad adottare provvedimenti, anche d'urgenza, per consentire che l'impegno di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, possa essere reso operante a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.
La Camera,
considerato che:
i riferimenti all'attuale assetto degli ordini e gradi di scuola contenuti nella
proposta di legge n. 6270, sono esclusivamente finalizzati ad individuare i
destinatari attuali dei benefici ivi previsti, senza pregiudizio delle modifiche
ordinamentali introdotte dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, modifiche che
troveranno attuazione dopo l'adozione dei relativi provvedimenti;
in sede di attuazione della legge n. 30 del 2000 ad individuare e adottare i provvedimenti necessari per raccordare le disposizioni in materia di parità scolastica con quelle in materia di riordino dei cicli.
La Camera,
considerato che:
le norme in materia di parità scolastica sono successive a quelle del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e introducono una tipologia di enti che lo
stesso decreto legislativo non poteva considerare in quanto non ancora
esistenti;
il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 6270 deve pertanto essere
interpretato alla luce di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo e,
in particolare, dalle lettere d) ed e);
ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 nel senso che tra i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, richiesti alle scuole paritarie senza fini di lucro per godere dei benefici fiscali dallo stesso introdotti, non sono compresi quelli che contrastano con la stessa definizione di scuola paritaria e, segnatamente, non è compreso il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), come precisato dai successivi commi 2 e 3.
La Camera,
premesso che le norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e
all'istruzione (contenute nella proposta di legge n. 6270) prevedono,
all'articolo 1, comma 7:
a) la possibilità, per le scuole non statali che non intendono chiedere
il riconoscimento della parità a norma della nuova disciplina, di continuare ad
avvalersi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, il
Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della medesima disciplina e, con proprio decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle disposizioni del citato testo unico, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie
e delle scuole non paritarie;
considerato che:
la relazione del Ministro è configurata, nell'enunciazione del testo, in
funzione della proposta del definitivo superamento del precedente regime
giuridico in materia di riconoscimenti legali;
la proposta del Ministro, proprio perché tale, non può identificarsi in alcuna
delle forme di esercizio diretto della potestà normativa del Governo a norma
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e che, nella
fattispecie, non ricorre, in particolare, una delegificazione della materia a
norma dell'articolo 17, comma 2, della predetta legge, né, d'altra parte, può
ipotizzarsi una proposta del Ministro presentata con proprio decreto;
ad interpretare la previsione del testo nel senso di considerare la relazione del Ministro come finalizzata ad acquisire le valutazioni del Parlamento, in vista del definitivo superamento delle disposizioni del testo unico n. 297 del 1994, e delle conseguenti proposte legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
La Camera,
in sede di discussione della proposta di legge n. 6270, recante norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
considerato che:
dal 1o settembre 2000 troveranno piena attuazione le norme
sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche previste
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, dal comma
9;
è in corso di esame presso la Camera un disegno di legge finalizzato al
riordino degli organi collegiali, in coerenza con i principi che informano le
norme sull'autonomia;
a dare attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, armonizzandole con le sopra citate disposizioni sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
Ordini del Giorno accolti dal Governo come raccomandazione
Il Senato,
considerato che:
in merito alla parità scolastica si è manifestato, nel corso di questa legislatura,
un forte impegno civile e parlamentare espressosi attraverso dibattiti, documenti,
audizioni presso la VII Commissione del Senato, undici disegni di legge, a testimonianza
che le questioni afferenti la scuola hanno occupato il ruolo che ad esse competono nella
pubblica opinione, ma anche nei lavori parlamentari;
dopo decenni di immobilismo e disinteresse sono in atto o, in divenire, o allo studio
riforme fondamentali quali l'autonomia, l'elevamento dell'obbligo, il riordino dei cicli,
i sistemi formativi integrati, il servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, il
sistema nazionale di valutazione, le carte dei servizi e le offerte formative;
tali riforme sono effettivamente sostenute da rilevanti impegni finanziari;
atteso che:
le scelte definitive circa gli orientamenti di fondo sulla questione nodale della
parità scolastica devono necessariamente maturare in un arco di tempo congruo, affinché
le diverse opzioni possano risultare valorizzate anziché vanificate da un confronto
affrettato;
non corrisponderebbe agli interessi della scuola e quindi del Paese operare scelte
definitive che, in questo momento di transizione, non consentirebbero di verificare
condizioni, valutare opportunità, ricercare ulteriori convergenze, anche e soprattutto
alla luce delle riforme in atto e in divenire;
ribadito che:
i progetti educativi sono di competenza delle scuole, ma allo Stato compete non solo l'obbligo di istituire scuole di ogni ordine e grado, bensì anche la funzione di controllo e valutazione stante la vigenza del valore legale dei titoli di studio;
constatato che:
frattanto il riconoscimento dell'autonomia e della funzione pubblica della scuola non statale, quale arricchimento e non mera alternativa, nonché l'affermazione della parità nel diritto allo studio rappresentano un significativo e concreto avvio sulla strada di un'effettiva parità,
impegna il Governo:
a ricercare, contestualmente alla progressiva attuazione delle riforme scolastiche, e nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, nuove convergenze, nuove soluzioni a sostegno di una parità effettiva, anche in armonia alle forme e ai modi adottati nell'Unione Europea.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione prevede la realizzazione del diritto allo studio e all'istruzione quale diritto costituzionalmente garantito,
verificato:
che lo stesso prevede altresì - per la realizzazione di tale diritto - l'adozione di un piano straordinario di finanziamento alle regioni al fine di sostenere le spese documentate dalle famiglie,
considerato:
che i criteri per la ripartizione delle somme tra le regioni e per l'individuazione dei beneficiari di tale finanziamento dovranno essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
impegna il Governo:
a stabilire tra i criteri e le modalità previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un tetto minimo di spesa scolastica per la fruizione dei benefici previsti.