Legge 11 aprile 2000, n. 83
(in GU 11 aprile 2000, n. 85)
Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Articolo 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da:
"e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che
proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine
di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia
alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio
costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui
all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12. ".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché alla
salvaguardia dell'integrità degli impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" a:
"sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.146,
dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica" sono
inserite le seguenti: "e devono altresì indicare intervalli minimi da
osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo,
quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o
accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi dei commi precedenti.
Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di
conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura,
o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello
stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo
sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le
altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o
accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano
valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione
compatibile con le finalità del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da:
"di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93", fino a: "di cui
all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli
accordi con la rappresentanza del personale di cui all'articolo 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis della presente legge".
6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata" è
inserito il seguente: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti
ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la
revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione
all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione
sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 3-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo
periodo, è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli
scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 3-sexies".
Articolo 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini
di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al
medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12
promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione
che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali
codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera
la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni
caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma
5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata, delle motivazioni dell'astensione
collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con
le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici
di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le
sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge
12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano
ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge
n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente
legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Articolo 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"primo periodo" sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da
"per la durata dell'astensione stessa" fino a "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti" i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione,
ovvero entrambi, e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore
a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico.
2. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle
trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione
del comportamento.".
2- bis - All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n.146, il comma 3 è
soppresso.
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito
dal seguente:
"3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino
applicabili, perché le organizzazione sindacali che hanno promosso lo sciopero
o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera
in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere d),
e), f) ed i).
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c),
d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità
nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui all'articolo 2.
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni
per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale
termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la
Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro
il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei
trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate
e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i
dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di
cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le
sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi
trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni
giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene
deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
dalla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio".
Articolo 4
Soppresso
Articolo 5.
1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Articolo 6.
1. All'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini
della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di
ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta
la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero
sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui
all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di
invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) e h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici.
Articolo 8.
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente "Articolo 8.
- 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici garantiti di cui all'articolo 1, comma 2, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente
all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della
Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo,
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra
data, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei
soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono, e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorità competente ne tiene conto, salvo che non sussistano gravi
motivi. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che non sia ancora in corso il tentativo di
conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di
tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione
da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono
l'azione; alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle
persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa,
nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere".
Articolo 9.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite
dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli
imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000." sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di
lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli
imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono
puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza
economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della
gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con
decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro".
Articolo 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi
secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio
1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di
personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in
posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione
individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso
la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico
e il trattamento economico fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a
carico di queste ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella misura
prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui
al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 108 per il 2000 e a lire 423 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 11
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30
luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui
trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito
dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le
giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una
proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione
entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni da un accordo, adotta con
propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle
altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono
tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al
raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione
valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede
nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La
Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente
lettera, deve tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione
vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello
stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le
prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non
compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere
contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiore mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per
l'erogazione del servizio, nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto
delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.
Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce
orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella
misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta
percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per
casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo
alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza
strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere
le esigenze fondamentali di cui all'articolo1. I medesimi criteri previsti per
la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da
parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di
autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della
presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei
contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2
dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su
richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta
delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito
della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di
una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le
amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali,
e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i
regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del
servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere
informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono
stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una
composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo
nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato
lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo
necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle
disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle
procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di
franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può
invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la
proclamazione in conformità della legge e degli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi
pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto
di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può
invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in
ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o
astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare
con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di
servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro
indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e
imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della
controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di
insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli
entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla
devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi
di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle
procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi
che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in
corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a
desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o
da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli
obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi
sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di
autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al
datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere,
con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e),
e h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati
contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale
valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni deliberate dalla
Commissione in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della
Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2,
comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria
iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali
relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta
tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni
indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle
Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di
informazione".
Articolo 12.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".
Articolo 13.
Soppresso
Articolo 14.
1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Articolo 15.
Soppresso
Articolo 16.
1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,".
Articolo 17.
1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n.146, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati dall'articolo 2083 del codice civile"
Articolo 18
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n.146, è aggiunto il seguente:
"Articolo 21. 1 Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al giudice del lavoro.
Articolo 19
1. Le sanzioni previste dagli articolo 4 e 9 della legge 12 giugno 1990,
n.146 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre
1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni
di cui al coma 1 sono estinte.
3,. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni
per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,
pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con
compensazioni di spese.
4. In nessun caso di fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento
delle sanzioni.