Istituzione della terza fascia dei
professori universitari
e altre disposizioni urgenti per le università
(AC. 5980 e 5495)
1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.
2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tal
ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché le
figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari,
previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli
scientifici e dell'attività didattica svolta. Le Facoltà indiranno tre
sessioni di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella terza
fascia dei professori universitari.
3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza
universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia docente
continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di
trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente
legge.
4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione
comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge n. 210 del 3
luglio 1998, integrata con lo svolgimento di una prova didattica nelle procedure
di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore di prima e
seconda fascia i professori dì terza fascia sono esonerati dalla prova
didattica.
5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e
partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e g) della legge 3 luglio 1998, n. 210,
concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e
seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle
designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per
la copertura di posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative
alle persone dei professori di prima e seconda fascia.
6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche
accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli
atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche direttore, preside di
facoltà, direttore di dipartimento.
7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli
ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie
non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore
scientifico - disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nullaosta
del consiglio di facoltà.
8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la Scuola centrale tributaria
possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri
fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore
scientifico - disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca,
previo nullaosta del consiglio di facoltà.
1. A partire dal 1o gennaio 2002, in corrispondenza dell'aumentato
impegno didattico, ai professori delle tre fasce è attribuito un assegno
integrativo per l'attività didattica di dieci milioni di lire annui, se a
regime di tempo pieno e di cinque milioni di lire annui, se a regime di tempo
definito. L'assegno è pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buona
uscita e della tredicesima mensilità. Esso è subordinato alla corresponsione
dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso
periodo di tempo.
2. La copertura della spesa, valutata in lire ............ miliardi annui è
data dai risparmi sul conferimento delle supplenze per lire ............
miliardi e dal fondo di finanziamento ordinario delle Università per lire 250
miliardi.
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di
valutazione comparative e la pubblicità degli atti, possono stipulare con
laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente
in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono
esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza
didattica agli studenti sotto la responsabilità dei titolari dei corsi di
insegnamento.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge e dalla
normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile,
i contratti hanno durata triennale, rinnovabili successivamente annualmente per
non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta dal
titolare del contratto. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari
del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può
essere collocato in aspettativa senza assegni. Ai contratti di cui al presente
comma si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui
all'ottavo periodo del comma 6, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per la determinazione del trattamento economico minimo e massimo si
provvede con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge sulla Gazzetta Ufficiale. I contratti non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Dall'anno
accademico 2001-2002 sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 di
cui alla legge n. 398 del 1989 e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge n. 449 del 1997. Per la stipula di contratti di cui al
presente articolo le Università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui
all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 270, già destinate al
cofinanziamento degli assegni di ricerca.
4. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge possono
stipulare contratti di ricerca e di avviamento all'attività didattica anche i
titolari, per almeno un biennio degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge n. 449 del 1997, nonché i laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale, almeno triennale ritenuto dall'università idoneo
allo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento.
1. Ai professori di seconda fascia è attribuito l'elettorato passivo per
tutte le cariche accademiche esclusa quella di Rettore.
2. La lettera b) del comma 4, dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel
senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.
3. Dalla entrata in vigore della presente legge le valutazioni comparative di
cui alla legge n. 210 del luglio 1998 per l'accesso al ruolo dei ricercatori
sono abolite e i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, integrati da una prova didattica, qualora banditi
dall'università, danno accesso alla terza fascia del ruolo dei professori
universitari.
4. Per i professori della prima e della seconda fascia nominati in ruolo
provenendo dal ruolo dei professori universitari è abolito il periodo di
conferma e di straordinariato.
5. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei che siano conformi alle
disposizioni della presente legge e che abbiano riconosciuto ai ricercatori la
partecipazione agli organi accademici e l'elettorato attivo e passivo previsti
rispettivamente dal presente articolo per i professori di seconda fascia e
dall'articolo 1 per i professori di terza fascia.