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Legge
31 marzo 2005, n. 43 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7 All’articolo 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’anno 2005, i programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2005»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità»; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole». Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. – (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali). – 1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l’anno 2005, di euro 8.646.470 per l’anno 2006 e di euro 8.675.520 per l’anno 2007. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004. –Art. 1-ter. – (Programmazione e valutazione delle
università). – 1. A decorrere dall’anno 2006 le università, anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti,
entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza
dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario
nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti
programmi delle università individuano in particolare: b) il programma di sviluppo della ricerca
scientifica; 2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università. 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonchè dell’articolo 3 e dell’articolo 4. Art. 1-quater. – (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali). – 1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-quinquies. – (Istituto musicale di Ceglie Messapico). – 1. A decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all’attuale personale. 2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la
spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Art. 1-sexies. – (Incarichi di presidenza). – 1. A
decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi
incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già
conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con
incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno
scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in
materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nonchè i vincoli di assunzione del personale delle
pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono
riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro
che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno
di incarico di presidenza. 2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. Art. 1-novies. – (Valutazione dei titoli per
graduatorie permanenti). – 1. Nella Tabella allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è sostituito dai seguenti: C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento
universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti
2. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno scolastico 2005-2006». All’articolo 2: al comma 1, primo periodo, la parola: «Sincrotone»
è sostituita dalla seguente: «Sincrotrone»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “(INFN)“ sono inserite le seguenti: “, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia“. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all’anno 2004». Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. – (Interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonchè per lo sviluppo economico e sociale del territorio). – 1. È autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l’anno 2004, di euro 10.230.000 per l’anno 2005, di euro 23.755.000 per l’anno 2006 e di euro 2.600.000 per l’anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma
1, pari a euro 65.000.000 per l’anno 2004, a euro 10.230.000 per l’anno
2005, a euro 23.755.000 per l’anno 2006 e a euro 2.600.000 per l’anno
2007, si provvede: per l’anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni
2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e
2007, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro
7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. All’articolo 3: al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore delle attività culturali e dello spettacolo»; dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti
modifiche: b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163“»; al comma 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni» e alla lettera c), dopo le parole: «dall’articolo 10 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3-ter. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;“. Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. – (Ulteriori interventi per i beni e le
attività culturali). – 1. All’articolo 27 della legge 14 agosto
1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente: 3. Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: “Capo del Dipartimento dello spettacolo“ sono sostituite dalle seguenti: “direttore generale competente“; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni“. 4. Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti“. 5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8
gennaio 2004, n. 1, le parole: “il Ministro per i beni e le attività
culturali“ sono sostituite dalla seguente: “si“. a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine; b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. 7. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A
allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito: b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. 8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modifiche: b) all’articolo 8, comma 1, le parole: “Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1,“ sono sostituite dalle seguenti: “Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,“. 9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il comma 5 è sostituito dal seguente: ’5. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei
limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo
per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi
prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
occasione di pubblici spettacoli, nonchè le modalità applicative del
beneficio, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173’“; 2. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace
coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine
di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o
la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture
artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici,
corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a
qualsiasi titolo. a) all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: “pubblici“ è sostituita dalla seguente: “statali“; b) all’articolo 13, comma 1, lettera d),
le parole da: “o musicale“ sino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: “, i cui requisiti professionali sono individuati dallo
statuto“; “1. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze: b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità“. 8. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato». All’articolo 4, al comma 2, dopo le parole: «evidenza
pubblica» è inserita la seguente: «laddove» e dopo le parole:
«sono prorogate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto
del limite massimo di spesa di cui al comma 1,». «1-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250“, sono inserite le seguenti: “, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,“. 1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi
al personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la
stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in
posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo. “2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa
dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 1-quinquies. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro“. 1-octies. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto
nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della
funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni
pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei
medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273“. Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis. – (Norma transitoria relativa al Comitato
di garanti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165). – 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di
garanti, previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del
dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della
prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. b) al comma 5, dopo le parole: “non rinnovabile“ sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo“. Art. 5-sexies. – (Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico). – 1. L’entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni». All’articolo 6: al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola:
«città», è inserita la seguente: «metropolitana»; Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. – (Disposizioni concernenti Trenitalia
Spa). – 1. Nelle more della stipula del contratto di servizio
pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Trenitalia Spa, l’ammontare delle somme da corrispondere per l’anno
2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo
stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società
Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno 2003; b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. b) alla lettera b), le parole: “80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento“. 2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di un euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. 3. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6-quinquies. – (Norme in materia di servizio
civile nazionale). – 1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono
apportate le seguenti modifiche: 2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; b) revoca del provvedimento di approvazione
del progetto, con diffida a proseguirne le attività; 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate,
previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente,
secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in
caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la
reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni“; b) il comma 6 dell’articolo 3 è abrogato; “Art. 8. – (Rapporto di servizio civile). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall’Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione. 2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all’articolo 9, comma 2, nonchè le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni“; e) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal
seguente: 2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda“; h) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: “non inferiore ad un mese“ sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a 80 ore“». All’articolo 7: al comma 1, lettera b), le parole: «quelli di cui
all’allegato» sono sostituite dalle seguenti: «gli allegati da 2-bis
a 2-sexies allegati»; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonchè il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente. 2-ter. All’articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: “Al fine di“ fino a:
“suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti: “Allo scopo di
consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni,
nonchè per agevolare i processi telematici di integrazione nella
pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di
informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le
modalità per l’effettuazione dei suddetti servizi“»; Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. – (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia). – 1. I maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d’Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 7-ter. – (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1. È istituito, a decorrere dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro. 2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando: a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7-quater. – (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I). – 1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza
dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di
ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti
anche d’ufficio. Art. 7-quinquies. – (Tenuta delle liste elettorali). – 1. All’articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche: a) il quinto comma è sostituito dal seguente: Art. 7-sexies. – (Aggiornamento degli schedari consolari). – 1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l’aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all’unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a euro 2.800.000 per l’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Art. 7-septies. – (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006“). – 1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2005 ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale. 2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le
iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto
territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici di cui all’articolo 1-bis della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali
assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il
contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. “2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può
essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via
provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell’approvazione da
parte dell’Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per
oggetto l’opera cui l’occupazione è preordinata. Le indennità definitive
di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi
dell’articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al
proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato
almeno dieci giorni prima un avviso contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione dell’ordinanza che
impone l’occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato,
per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell’albo del comune o dei
comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del
proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica“. 7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le
modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici
assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con
quello della società di cui al comma 1. Art. 7-octies. – (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari). – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. 2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all’imposta sugli intrattenimenti e all’imposta sulla pubblicità. Art. 7-novies. – (Attività di formazione ai dipendenti
della pubblica amministrazione). – 1. All’articolo 53, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è
aggiunta la seguente: 2. Per la promozione e la gestione di attività
riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni
centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d’intesa con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della
convenzione di cui al comma 1. Art. 7-quartedecies. – (Norma di interpretazione
autentica). – 1. L’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, si interpreta nel senso che l’attività di monitoraggio
effettuata dall’INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero
massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui
al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione
del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente
alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. 2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia ultimato gli investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l’obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all’articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi. Art. 7-septiesdecies. – (Modifica al decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191). – 1. All’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Ferma restando l’invarianza della spesa complessiva come
rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di
responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il
limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi
eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministro competente“. 2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purchè conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi. Art. 7-undevicies. – (Disposizioni in materia di
tessera sanitaria). – 1. All’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Il Ministero dell’economia e delle finanze può prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata
corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria
con quello dell’assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non
costituisce impedimento per l’erogazione della prestazione e
l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da
segnalare tra i dati di cui al comma 8“. 2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 3.100.000 per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Art. 7-vicies semel. – (Prevenzione contro la
encefalopatia spongiforme bovina). – 1. All’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e
successive modificazioni, la parola: “ventiquattro“ è sostituita dalla
seguente: “trenta“. .
b) il permesso di soggiorno su supporto
cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio o del
rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; 2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta
d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta
del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità
elettronica, classificata carta valori, prevista dall’articolo 36 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora
ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei
necessari collegamenti all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso
il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione
del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione
secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno. 2. Le somme percepite dalle amministrazioni
pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito
dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello
Stato – dello stato di previsione del medesimo Ministero. Art. 7-vicies quinquies. – (Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici). – 1. Le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti». All’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno 2006, euro 45.436.965 per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311». Nel titolo, le parole: «nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti». Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione Art. 1. 1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005. 2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno. Art. 2. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi. 2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. 3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. Art. 3. 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali. 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»; c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.». Art. 4. 1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005. 2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Art. 5. 1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.». Art. 6. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 7. 1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 300: b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto. 2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis. Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a € 29.248.636 per l'anno 2005, € 44.366.700 per l'anno 2006 ed € 40.828.223 per l'anno 2007, ed € 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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