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Legge 11
luglio 2003, n. 170 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Decreto Legge
9 maggio 2003, n. 105 integrato dalle modifiche apportate in sede di conversione Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana Art. 1. 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, a decorrere dall’anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c). 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 4. Le risorse acquisite dalle università per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-bis. 1. Per i fini di cui all’articolo 1, presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituita, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università,
avente, in particolare, i seguenti obiettivi: 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all’Anagrafe nazionale di cui al comma 1. Art. 2 1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso. 2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:
Art. 3. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonchè una sessione straordinaria di esami di Stato per l’accesso alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi. 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l’accesso ai settori previsti nella sezione B dell’albo professionale degli psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori: a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro“ e di “dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità“, in luogo del titolo di “psicologo iunior“ previsto dall’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente: a) per il settore delle tecniche psicologiche per
i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: b) per il settore delle tecniche psicologiche per
i servizi alla persona e alla comunità: 1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato Art. 3-bis. 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l’autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composizione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L’elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l’elezione dei ventotto componenti previsti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonchè a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l’elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta. 2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Art 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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