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Decreto Legge 30 giugno 2008 , n.
113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 2. 1. Il
termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui
all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2008. Art. 3. 1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009. Art. 4. 1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008». Art. 5. 1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 6. 1.
All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate
le seguenti modificazioni: Art. 7. 1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009». Art. 8. 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista. Art. 9. 1. All'articolo 26,
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge Art. 10. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Art. 11. 1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Art. 12. 1. All'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre
2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le
parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 30 novembre 2008».
Art. 13. 1. Per l'anno 2008 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui
all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente
allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia'
utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di
ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di
ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal CCNL di
comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. Art. 14. 1. Il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione
esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al
31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente
operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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