Decreto Legge 12 marzo 1996, n. 118 (1)

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il tempestivo svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché‚ in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: " 28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1995-96, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio.".

2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, gi… prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.

3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Art. 2

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge il gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.";
  2. all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente: "

2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le altre spese di funzionamento dei predetti uffici sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.".

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1996, n. 60. Decaduto per decorrenza dei termini. Vedi, ora, il D.L. 10 maggio 1996, n. 255.



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