Legge 23 marzo 2001, n.117
(in GU 13 aprile 2001, n. 87)
Conversione in legge del Decreto Legge 19 febbraio 2001, n. 16
(in GU 20 febbraio 2001, n. 42)
DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 5005):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) e dal Ministro
della pubblica istruzione (De Mauro) il 20 febbraio 2001.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede
referente, il 20 febbraio 2001 con il parere delle commissioni 1a e 5a e 1a per
presupposti di costituzionalita'.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 21 febbraio 2001.
Esaminato dalla 7a commissione il 22 e 27 febbraio 2001 e 1o marzo 2001.
Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7697):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente,
l'8 marzo 2001 con parere delle commissioni I, V e VII e del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla XI commissione il 13 marzo 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001. Il testo del
decreto-legge e' ripubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 67,
corredato dei riferimenti normativi.
Decreto Legge 19 febbraio 2001, n. 16
(in GU 20 febbraio 2001, n. 42 - ripubblicato in GU 13 aprile 2001, n.
87)
DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000 n.240 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n.306;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.123 recante norme sulle modalitą di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 2000, n.201, recante norme sulle modalitą di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124;
CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica di determinazione, per l'anno scolastico 2000/2001, del contingente del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato č stato adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico gią avviato;
CONSIDERATO che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali occorre attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero sono ancora in corso;
CONSIDERATO che, per l'effetto combinato delle predette circostanze, si dovrebbe procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto dai dirigenti scolastici all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 28 agosto 2000, n.240 con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attivitą didattiche, con gravissimo danno per gli alunni in conseguenza dell'interruzione della continuitą didattica;
RITENUTO pertanto che si rende necessario ed urgente adottare specifiche disposizioni per garantire la predetta continuitą e quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica;
EMANA:
il seguente decreto-legge
ART.1
Disposizioni relative al personale docente
1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attivita' didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.
2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, e' assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale puo' essere utilizzato, in subordine, per attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti e' riconosciuto ai fini giuridici.
3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attivita' didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.
5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarita' e' assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravita', non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.
7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306:
"5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in
aettesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di
conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al temine delle attivita'
didattiche, e' confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato
servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino
al termine delle attivita' didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilita'
il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti
viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci,
anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
definizione delle nuove graduatorie da predispone ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si
applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnica e
ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale
nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo
all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico
2000- 2001, e' confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli
studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306:
"Art. 1 (Disposizioni relative al personale della scuola). - 1. Le
operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere
disposte in piu' fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro
il 31 mano 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate
d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del
personale incluso negli scaglioni di graduatoria appronti in via definitiva in
data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine
disponibili dal 1o settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con
decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede
dal 10 settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con
supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attivita'
didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano
confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo
determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in
sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 10 settembre 2000, da coprire mediante concorso per
titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in ruolo del personale
incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e
comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami,
banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola
materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi
dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza
ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini
giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre
2001".
- Il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 reca:
"Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di
personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo ridetermmato".